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La cultura della legalità nel mondo bancario e finanziario

… inteso come dovere codificato del comune senso civico …

1. Premessa; 2. Introduzione: a) Accertamenti bancari per indagini di polizia giudiziaria; b) Sospensione dell’operazione; 3. Conclusioni.


1. Premessa

Dopo una lunga esperienza maturata  nel Corpo della Guardia di finanza durata circa trenta anni, sono transitato nell’ambito di un Gruppo bancario per occuparmi, per circa otto anni,  di contrasto al riciclaggio di denaro sporco.
Questa breve premessa per meglio giustificare la scelta dell’argomento che a breve andrò a commentare, nell’auspicio di fornire un utile contributo per un miglioramento di talune regole.

In via preliminare voglio intanto ringraziare gli organizzatori di questo Convegno che in questa bella cornice mi hanno offerto  la opportunità di parlare ad una platea così qualificata su una tematica tanto specifica come la “Politica e Cultura per l’Intelligence e la Sicurezza”. Il mio intervento, come meglio si capirà a  breve, vuole essere una sorta di warning maturato sulla scorta di una esperienza vissuta direttamente nell’ambito bancario e finanziario, prima come Controllore Istituzionale – quale ex Ufficiale della Guardia di finanza – come ho già detto dianzi e poi come Responsabile  Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario.

Questo breve intervento, è volto altresì a infondere una maggiore sensibilità e consapevolezza di quella cultura della legalità, senza la quale, nessun processo di miglioramento appare possibile per la migliore “Intelligence e Sicurezza” del nostro Paese.


2. Introduzione

Il sistema bancario e finanziario del nostro Paese è stato da tempo chiamato dalla Istituzione a fornire una “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo .

Si tratta di una “Collaborazione attiva” che io sono solito definire come una sorta di <dovere codificato del comune senso civico>.

Con la normativa più recente  è stata ratificata la III Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo emanata nell’ottobre 2005, introducendo numerose e significative novità e non ultima la responsabilità amministrativa d’impresa per condotte penalmente rilevanti dei propri dipendenti o amministratori sulla base del vecchio D.lgs 231/01.

Malgrado la presenza di un panorama normativo così ricco e articolato e pur riconoscendo lo sforzo in termini organizzativi già compiuto dall’intero sistema bancario e finanziario nazionale operante nel nostro Paese, è innegabile che, molta strada bisogna ancora fare.

Per rendere più chiaro questo ultimo passaggio ed aiutarvi a comprendere le difficoltà contingenti, voglio raccontare qualche aneddoto che ho vissuto direttamente.
Qualche anno addietro, mi sono trovato in Napoli, per una giornata di formazione sulle tecniche di contrasto al riciclaggio nell’ambito di un progetto del Ministero degli Interni denominato “Beni confiscati alla criminalità organizzata”. Ho svolto la giornata formativa di fronte ad una platea molto particolare, composta di trenta persone appartenenti alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), al Reparto Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, al Gruppo Investigativo sulla Criminalità  Organizzata  della Guardia di finanza (GICO) e alla Criminal pool della Polizia di Stato.
Parlo delle massime strutture investigative ed Istituzionali esistenti sul territorio per la lotta alla camorra.

Appena entrato in aula per iniziare la programmata lezione sul tema del giorno, all’unisono, da parte di tutti gli astanti, mi sono sentito rivolgere questa domanda:

“”Dr. Falcone,
ci può spiegare le ragioni per le quali, al termine delle nostre indagini, spesso lunghe e laboriose, portate avanti con tanti sacrifici, rischi e difficoltà di ogni genere e che lei può immaginare, quando arriviamo in banca per sequestrare le risorse finanziarie, i depositi, i dossier titoli dei camorristi, troviamo i conti puntualmente estinti o, nella migliore delle ipotesi, in profondo rosso?””

Prima che potessi rispondere, gli stessi discenti aggiunsero: “”Mentre per i beni immobili l’operazione di sequestro è relativamente più facile, nel senso che una volta provato il collegamento con il sospetto camorrista, tali beni non scappano. Così non è invece per le provviste finanziarie che si volatilizzano con estrema e maggiore facilità. Si rimane sempre molto amareggiati.””

La risposta è stata che quando ciò avviene, cioè quando la provvista scompare, nel 90% dei casi esiste una grossa responsabilità da parte dell’Azienda di credito o altri Intermediari finanziari - Poste italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), le fiduciarie, le società di gestione del risparmio (SGR),le società di investimento a capitale variabile (SICAV) etc.

Voglio farvi qualche esempio:

a. Accertamenti bancari per indagini di polizia giudiziaria

In presenza di accertamenti bancari disposti dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale – ex 2° comma dell’art.248 del cpp – l’organo di polizia notifica alle Direzioni generali di  tutti gli Intermediari finanziari operanti sul territorio nazionale. Aggiungo che, in prospettiva, sarà tutto più facile con l’entrata a regime della banca dati dell’Anagrafe dei conti e dei depositi, dove conoscendo il solo codice fiscale del potenziale indagato, in tempo reale, interrogando l’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, si potrà conoscere l’esatta ubicazione dei rapporti in essere e/o estinti dell’inquisito. Sarà un metodo che faciliterà il percorso investigativo, una sorta di elenco telefonico atteso dal 1991, allora previsto dall’articolo 20 di una vecchia legge come la  413/91.

Il cliente della banca, indagato dalla magistratura, oggi, in un modo o nell’altro, viene a conoscenza dell’avvio dell’azione investigativa avviata dalla locale Procura della Repubblica.
Appresa la triste notizia, a conoscenza quindi di essere sotto osservazione e temendo un sequestro a breve delle disponibilità finanziarie, si reca immediatamente in banca prelevando l’intera provvista oppure estinguendo ogni rapporto.

Analogamente può verificarsi in caso di arresto di  cliente molto noto sul territorio, di cui la stampa locale e nazionale abbia dato ampio risalto.
In questi casi, si presenta la moglie e/o il figlio convivente per prelevare o estinguere i rapporti.

Ricordo il caso di un soggetto, tratto in arresto dalla Guardia di finanza, in flagranza, alle tre di notte, nel corso di una operazione anticontrabbando sul litorale brindisino in terra di Puglia, con circa 400 milioni delle vecchie lire al seguito.
Nella settimana immediatamente successiva, la moglie ed i figli, recandosi prontamente in banca, estinsero tutti i rapporti prelevando in contanti la residua disponibilità ammontante a circa 600 milioni di lire. L’allora Direttore della locale filiale, dopo aver consentito tutto questo, mi fece giungere una Segnalazione di Operazione Sospetta.
Ad arresto avvenuto e provvista scomparsa il Direttore della filiale diede corso alla “Collaborazione attiva”, quando peraltro, per anni non aveva notato l’origine illecita delle ingenti risorse finanziarie movimentate dal cliente arrestato.

Un altro caso di un imprenditore che richiese il prelievo di circa cinque miliardi delle vecchie lire – in contanti – e, a richiesta del Direttore della Filiale per il fondato timore che passasse alla concorrenza, lo stesso cliente ebbe a riferire: “”Non vado alla concorrenza perché con voi mi trovo bene; tuttavia, c’è il Magistrato di Potenza che negli ultimi tempi si sta allargando troppo.””
Il riferimento era ad una grossa indagine su un giro di false fatturazioni su appalti pubblici, dove si registravano già alcuni importanti arresti.

b. Comportamento della banca – Sospensione dell’operazione

Per situazioni della specie descritta e pur in assenza di un  provvedimento cautelare di sequestro (posto che siamo, generalmente,  nella fase iniziale delle indagini preliminari allorquando l’Autorità Giudiziaria non conosce il luogo di deposito della provvista), l’Intermediario finanziario non deve dare corso all’operazione di disinvestimento richiesta dal cliente.
Ciò è già previsto a livello normativo – ex art.3, comma 6 della legge 197/91, oggi sostituito dalla lett.c), comma 7, dell’art.6 del D.Lgs 231/07 che ha esteso le originarie 48 ore come periodo massimo di sospensione dell’operazione alle attuali cinque giornate lavorative.

In proposito, molto bene si esprime il punto 4.3 del Decalogo della Banca d’Italia – Ed.2001 – inerente le “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette” che testualmente recita:

 “”Massima tempestività nella segnalazione è assicurata ove l’operazione preveda il rilascio al cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare, soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi collegati.””

In buona sostanza cosa bisogna fare?

Quando si presenta in banca il soggetto indagato ovvero il coniuge dell’arrestato dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, ovvero qualunque altro familiare convivente, per effettuare un ingente prelievo o l’estinzione del rapporto, bisogna prendere tempo, invitando il cliente a ripassare dopo qualche giorno, giustificando il tutto con la esigenza di approvvigionamento della provvista generalmente richiesta in denaro contante.

Ricordo che tale procedura è usuale anche in occasioni normali, non potendo immaginare la disponibilità immediata di una ingente risorsa in denaro contante presso la filiale.

Di tale richiesta, il Direttore della filiale interessata, deve immediatamente notiziare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio che provvederà a contattare con il mezzo più celere possibile l’Organo di Vigilanza centrale della Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria che, fatte le necessarie valutazioni, provvederà ad emettere un Provvedimento di sospensione dell’operazione avente una durata non superiore a 5 giorni, nelle more di un Decreto di sequestro preventivo ex art.321 cpp da parte della locale Autorità Giudiziaria.

Al riguardo, voglio anche ricordare una vicenda quasi surreale che mi è capitata qualche anno addietro, solo per evidenziare le tante e diverse modalità con le quali l’Intermediario finanziario può venire a conoscenza della esistenza di una indagine (notifica provvedimento di accertamenti bancari, arresto del cliente, notizie di stampa etc.).

Nella primissima mattinata di un lunedì qualsiasi, all’atto dell’apertura della Filiale, si presentò una ragazzina di 13/14 anni  che recatosi dal direttore, gli riferì: ““ Vengo da parte di mio padre, sig. Tizio…, per pregarla di preparare con urgenza le carte che fra poco passerà lui direttamente per chiudere tutti i conti.””

In questo caso, si parlava di una disponibilità complessiva di circa 500 milioni delle vecchie lire.

Il Direttore della Filiale, di fronte a tale inusuale richiesta, tentò ripetutamente di rintracciare il cliente sull’utenza cellulare allo scopo di chiedere spiegazioni e farlo desistere dall’intento.
La ragazzina, spontaneamente, aggiunse: “”Guardi Direttore, è inutile che lo chiama, mio padre non dorme da due giorni ed ha il terrore di essere arrestato dalla Polizia””.

Quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio del gruppo, venni tempestivamente informato dell’accaduto e, dopo aver ottenuto la “Sospensione dell’operazione” con l’intervento dell’Ufficio Italiano Cambi, appresi successivamente che il sabato precedente, era apparso un articolo di stampa sul Corriere del Mezzogiorno ove si preannunciava una retata di gente dedita alla estorsione nell’ambito di un’associazione mafiosa.

Il nostro spaventato cliente, pur non facendo parte dell’elenco degli indagati – quali soggetti sottoposti alle indagini -  ma sapendo bene cosa faceva dalla mattina alla sera, era particolarmente preoccupato di finire nella rete degli arresti.

3. Conclusioni

Ho voluto raccontare questi brevi episodi di vita vissuta per dire che solo con una cultura della legalità ed una formazione continua sulle tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, si potranno raggiungere significativi risultati in termini di lotta al fenomeno della criminalità organizzata.

Mai come in questo caso è indispensabile la migliore sinergia per la migliore Intelligence & Sicurezza nell’azione di contrasto alla criminalità economica.

Spero molto che in futuro, anche grazie ad una normativa più chiara e puntualmente osservata da tutto il mondo bancario e finanziario, di non dovermi mai più trovare a raccogliere lo sconforto dei tanti investigatori che operano sul territorio per il contrasto al crimine organizzato.

Insieme, si può!

Paestum, 17/18 ottobre 2008 Scritto da Admin il 20 Ottobre 2008 alle 22:05

 
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