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La falsa fatturazione nella "Frode fiscale"

Articolo di Giovanni Falcone 23 giugno 2007

Con l’ultima riforma del marzo 2000 , si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “Manette agli evasori” .
Se da un lato si è cercato di criminalizzare e colpire gli autori di un concreto danno erariale, tralasciando quelle condotte considerate prodromiche all’evasione fiscale - definite fattispecie di reato a consumazione anticipata - dall’altro sono state accentuate significativamente le sanzioni penali pur in presenza di identiche condotte, passando dalle mere contravvenzioni (arresto e ammenda) alle ipotesi delittuose (reclusione e multa)
Infatti, la legge del 1982, rappresentava una minaccia solo nell’immaginario collettivo, laddove nella realtà, puniva con arresto o ammenda l’omessa fatturazione, la omessa annotazione di corrispettivi o addirittura la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA, qualunque fosse l’ammontare dell’imponibile sottratto alla tassazione diretta e/o indiretta.
Con sanzioni simili (praticamente pari ad un divieto di sosta, un eccesso di velocità etc.), la stessa legislazione – vissuta per quasi venti anni - rappresentava un invito ad evadere il fisco.
Le uniche ipotesi delittuose – punite con reclusione e multa – erano riconducibili alle false fatturazioni (emissione e/o annotazione) e alle ritenute alla fonte operate e non versate dal Sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Se in passato la frode fiscale partiva dall’annotazione in contabilità del falso documento fiscale (registrazione della fattura falsa nel Registro degli Acquisti), oggi, con la riforma del 2000 (ex art.2, D.Lgs nr.74/2000), occorre qualcosa in più, significando che la stessa fattura deve essere compresa fra gli elementi negativi della dichiarazione dei redditi o nel conto economico del bilancio di esercizio, rendendo penalmente irrilevante la semplice registrazione in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti.

In tal modo, viene concesso al contribuente un tempo decisamente più lungo nell’esercizio di un proprio diritto, quale quello di ravvedersi dal commettere un crimine di particolare rilevanza penale, punito con il carcere da un anno e sei mesi a sei anni.
In altri termini, sia pure remota la possibilità di un “Ravvedimento operoso” da parte del contribuente, la rilevanza penale scatta al momento della Dichiarazione dei redditi presentata a fine esercizio.
Definisco remota la possibilità del “ravvedimento” ove si considera che, comunemente, la “frode fiscale” viene pianificata e concepita nell’ambito di una organizzazione , con l’intento di creare un rapporto economico fittizio, esistente solo sulla carta, attraverso la falsa rappresentazione della realtà dove, da una parte c’è un imprenditore che emette il documento falso e dall’altra un altro imprenditore che utilizza lo stesso documento al fine di abbattere il carico fiscale.

La quotidiana cronaca giudiziaria inoltre, ci ricorda che la documentazione di costi fittizi viene praticata con particolare frequenza, anche quando si tratta di percepire aiuti pubblici (nazionali o comunitari) per iniziative imprenditoriali nel mezzogiorno d’Italia - , dove le sanzioni – pressoché identiche, ex art. 640 bis del codice penale – sembrano spaventare solo i passeri.

Alla luce dell’imperversare del grave fenomeno delittuoso, attraverso il quale l’economia sana risulta fortemente inquinata, la strategia di contrasto che il Fisco ha messo in campo sembra perdente, laddove la legalità risulta compromessa, soprattutto con riferimento al problema delle “False fatturazioni nella Frode fiscale”..

Un cambio di passo sembra necessario, forse è giunta l’ora di ridurre la tassazione, così come del resto stanno già facendo i principali Paesi dell’area Euro.

Bari, 23 giugno 2007

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722 Scritto da Admin il 23 Giugno 2007 alle 07:00

 
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