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SEGRETO PROFESSIONALE & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Articolo di Giovanni Falcone,  13 gennaio 2007

Con le recenti conclusioni del dicembre u.s. dell’avvocato generale della Corte di giustizia della Comunità europea Miguel Polares Maduro (1) , sembra significativamente profilarsi un’attenuazione, almeno in termini generali, degli obblighi antiriciclaggio relativi alla “Segnalazione di operazione sospetta” da parte della categoria degli avvocati, a tutto vantaggio dell’analogo obbligo di riservatezza afferente al Segreto professionale.

La problematica, veniva sollevata dalla Corte costituzionale belga, in conseguenza della lamentata violazione della locale avvocatura secondo cui il diritto alla difesa e, per esso il principio del segreto professionale, veniva pesantemente compromesso in presenza dell’obbligo antiriciclaggio contenuto negli articoli 2 bis, punto 5, e 6 della Direttiva 91/308/CEE del consiglio del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali, come modificata dalla Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001.

In altri termini, la stessa avvocatura generale ha suffragato, dinanzi alla Corte, la validità ed i contenuti della Direttiva in commento a condizione che sia data una interpretazione morbida dell’obbligo antiriciclaggio, ovvero sottrarre l’intera categoria degli avvocati da qualunque obbligo di Segnalazione di operazione sospetta, laddove le informazioni “foriere di sospetti di riciclaggio” vengano acquisite prima, durante o dopo una procedura giudiziaria od in occasione della fornitura di consulenza giuridica.

Con istanza del dicembre 2005 depositata alla Corte di giustizia europea, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) chiedeva l’ammissione ad intervenire nel procedimento in itinere, adducendo la necessità di produrre osservazioni nella veste di rappresentanza della collettività degli avvocati italiani.

L’istanza, in assenza di un ruolo specifico nella controversia, veniva opportunamente respinta (ex art. 40 dello statuto della Corte oltre ad una nutrita giurisprudenza maturata).

L’esito del contenzioso, sia pure non ancora definitivo, rimane di particolare attualità per i professionisti di casa nostra - legali e contabili - (2), tenuto conto di taluni accorgimenti e modifiche nella messa a punto del decreto legislativo in esame da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, volto a recepire la Terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE).

In tal senso le professioni contabili (Commercialisti e Ragionieri) auspicano una sostanziale equiparazione agli obblighi previsti dagli Avvocati e dai Notai, riducendo significativamente il lunghissimo elenco delle Operazioni soggette a registrazione contenute nell’allegato A/2 del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, esplicativo del DM 141/06 (valga per tutti il ragionevole esonero dalla Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari).

Oggi, a leggere i numerosi ed autorevoli interventi da parte dei rappresentanti dei diversi Ordini professionali, avverto un clima di fiduciosa attesa, soprattutto alla luce del manifestato orientamento belga con il quale ho introdotto il mio ragionamento.

Ora, se emerge l’assoluta opportunità di ridurre drasticamente la casistica delle fattispecie riguardanti le professioni contabili ai fini antiriciclaggio, non comprendo in alcun modo le ragioni di tanta soddisfazione in ordine alla riconosciuta prevalenza del segreto professionale dell’avvocato rispetto agli adempimenti connessi alla disciplina dell’antiriciclaggio.

Cercherò di spiegarne brevemente le ragioni.

L’articolo 10 del Regolamento di attuazione contenuto nel Decreto ministeriale 3 febbraio 2006 (3), riguardante gli obblighi antiriciclaggio degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, esistente nel nostro Paese, testualmente recita:

“”Art 10

Esenzione dall’obbligo di segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni
ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica
del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
2. L’esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la
risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.””

Lo stesso esonero, peraltro, secondo il contenuto del comma 3) dell’articolo 2, lettera s) del Decreto Legislativo nr.56/04 risulta esteso alle professioni contabili, avuto riguardo, in particolare all’assistenza e rappresentanza in giudizio nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie, a cura dei Dottori commercialisti.

Allo stato dell’arte, per concludere, è ragionevole ritenere che la Sentenza in discorso – sarà stata sicuramente rivoluzionaria per la legislazione belga che personalmente non ho approfondito – ma non sembra avere alcuna importanza nel nostro Paese e meno che mai opportuna, a mio modesto parere, a giustificare l’entusiasmo manifestato nei numerosi e qualificati interventi dottrinari.

Diversamente, se basta così poco per entusiasmarsi, non sarò certo io a soffocare ogni speranza di intere e valenti categorie professionali che, più di tante altre, possono vantare a pieno titolo la primogenitura della migliore INTERPRETAZIONE.

Bari, 13 gennaio 2007
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1 Il segreto professionale dell’avvocato prevale sugli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa comunitaria sul riciclaggio.Conclusioni dell’Avvocato generale M. M. Poiares Maduro
14 dicembre 2006, C-305/05
2 ANTIRICICLAGGIO ...professionisti ai nastri di partenza… ,
3 Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006

Giovanni Falcone Scritto da Admin il 13 Gennaio 2007 alle 08:00

 
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