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Antiriciclaggio: meno obblighi per le professioni contabili

Articolo di Giovanni Falcone 13 maggio 2007 

Importanti novità nella disciplina antiriciclaggio per i professionisti contabili e le società di revisione, sono contenute in soli quattro articoli del recente Decreto Ministeriale nr.60 del 10 aprile 2007 (*1) - in vigore dal 25 maggio p.v. – laddove sono state introdotte significative modifiche al Decreto 141/2006.

Le novità, da un lato hanno alleggerito taluni adempimenti, dall’altro, hanno esteso gli obblighi antiriciclaggio ad ogni altro soggetto che rende i servizi forniti dai Revisori contabili, Periti, Consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.
E’ stato stabilito infatti, che la redazione e la trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai fini dell’antiriciclaggio e pertanto non sussiste l’obbligo per la identificazione del cliente, ovvero della registrazione dell’operazione in Archivio unico. Al riguardo, appare ragionevole presumere che l’esonero interessi anche la redazione dei bilanci di esercizio tanto delle persone fisiche (ditte individuali) che delle persone giuridiche (società di persone e/o di capitali).
Posso solo immaginare il giusto grido di sollievo delle diverse figure professionali che vanno dai commercialisti ai ragionieri, dai centri elaborazione dati (CED) ai centri di assistenza fiscale (CAF), per finire ai patronati che, abitualmente, dedicano gran parte del loro tempo alla tenuta della contabilità della clientela in vista della redazione del bilancio e conseguente dichiarazione fiscale di fine anno in osservanza ai prescritti adempimenti tributari.

E’ stato altresì statuito che tutti gli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio per i Professionisti, sono parimenti estesi alle Società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr.58

Alla luce delle citate modifiche, la società di revisione ed il professionista contabile (con esclusione dei legali – avvocati e notai), se non effettua operazioni di finanza straordinaria (valutazione, trasferimenti, cessioni o fusioni di aziende), gestione di titoli, conti, depositi, strumenti finanziari, consulenza tributaria, contrattuale, gestione contenziosi, analisi tecnica per l’avvio di una impresa o business plain per l’accesso a finanziamenti pubblici, assistenza a procedure concorsuali, difesa tributaria, amministrazione e liquidazione di aziende, non deve istituire l’Archivio Unico antiriciclaggio, non deve identificare il cliente e/o procedere alla registrazione di alcuna operazione.

A fattor comune delle richiamate categorie professionali, indipendentemente dall’esonero di taluni obblighi formali (identificazione del cliente e registrazione dell’operazione in Archivio unico), restano obbligati alla Segnalazione di operazione sospetta in presenza di determinate anomalie evidenziate al punto 4) del Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio 2006.
In particolare, la massima attenzione andrà posta ai rapporti “da e/o per” i Paesi considerati a rischio o a regime privilegiato sotto il profilo fiscale o bancario (*2), ovvero a Paesi indicati dal GAFI (*3) come non cooperativi (Lista dei paesi non cooperativi fornita dal GAFI Cook Islands, Indonesia, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippines)
Decisiva appare la “Collaborazione attiva” dei professionisti ai fini della Segnalazione di operazione sospetta in presenza di una Frode fiscale basata sulla emissione di fatture per operazioni inesistenti (annotando ricavi fittizi) ovvero, annotazione di fatture false (annotando costi mai sostenuti), rispettivamente finalizzate alla costituzione di fondi occulti o consentire ad altri un vantaggio fiscale (a beneficio di terzi, in genere società controllate in tutto o in parte), ovvero ad abbattere il proprio carico erariale come debito d’imposta.

Conoscere il cliente.

Questo è il motto, in definitiva, per scongiurare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in fenomeni di riciclaggio, mutuando il detto di di Irving Fischer: “LA CONOSCENZA E’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO”.

Bari, 13 maggio 2007

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722

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*(1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2007, n.60

Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56. (GU n. 107 del 10-5-2007)

*(2) DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 2002
Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2002), quali : Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu

*(3) Il G.A.F.I. (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) – in inglese F.A.T.F. (Financial Action Task Force) – è un organismo intergovernativo istituito, in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7) tenutosi a Parigi nel luglio 1989, allo scopo di monitorare l’andamento del fenomeno criminoso negli Stati membri e sviluppare politiche contro il riciclaggio di denaro sporco a livello nazionale e internazionale. Originariamente formato da 16 membri (i Paesi del G7, la Commissione Europea e altri otto Stati), oggi il GAFI è composto da esperti giuridici e finanziari di sei continenti e conta 33 membri (31 Stati e Governi, per lo più membri dell’OCSE, e due organizzazioni internazionali, la Commissione Europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo) e più di 20 osservatori (tra cui 5 enti regionali e 15 altre organizzazioni internazionali). Attualmente il GAFI collabora con i membri di diverse organizzazioni internazionali per realizzare una rete globale antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale. Tra i partner più importanti, i sette organismi regionali del FATF (FSRBs) e i Supervisori dei Gruppi Bancari Off-Shore (OGBS), a cui si aggiungono altre organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Gruppo Egmont, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale.

Seminario Antiriciclaggio
BOLOGNA - Interessante appuntamento a Bologna organizzato dall'Ateneo Banca Impresa sull'Antiriciclaggio, come cultura della legalità e governance del rischio. Scritto da Admin il 13 Maggio 2007 alle 07:00

 
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