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Appetito fiscale e Giustizia Tributaria

Articolo di Giovanni Falcone 1 luglio 2007

Ogni anno, in concomitanza con le scadenze di carattere fiscale tributario mi torna alla mente l’affermazione di un nostro esimio ed ex Presidente della Repubblica che ebbe a definire “lunare” la complessità dei caratteri e contenuti della Dichiarazione I.R.PE.F. presentata annualmente dai contribuenti (ora imposta sul reddito).

Lo Statuto del Contribuente (1*), ha certamente rappresentato – almeno nelle intenzioni del legislatore – un salto di qualità nei rapporti fra cittadino ed amministrazione finanziaria, trasbordando nella pratica tributaria i principi ispiratori della Carta Costituzionale del ‘48, in attuazione degli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale..), 23 (Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge), 53 (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva…) e 97 (I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione).

La strada appare ormai tracciata da tempo, è scritto, è legge dello Stato.

Nell’anno 2003, in aderenza ai principi del richiamato Statuto, vi è stato un tentativo di riforma del sistema fiscale ispirato alla capacità contributiva, alla semplicità e chiarezza degli obblighi fiscali, alla legalità ed alla irretroattività delle norme tributarie.

Un sistema di poche e semplici regole, magari raccolte in Testi Unici.

Ad oggi, purtroppo l’agenda degli impegni è ancora piena, si è fatto poco, quasi niente anzi, per certi versi la confusione appare decisamente aumentata laddove sembra trovarsi di fronte ad un labirinto inestricabile.

Le normative fiscali si susseguono e si accavallano, dove la semplicità rimane una chimera, un percorso ad ostacoli, dove la interpretazione, sovente, è tirare ad indovinare, basandosi più sull’esperienza che sulla giurisprudenza che tarda a formarsi per effetto di una metamorfosi crescente ed inarrestabile, molto spesso colorata e variopinta in relazione ai governanti di turno.

Si afferma in modo solenne che l’abnegazione dei professionisti contabili deve essere totale, ininterrotta, al servizio dell’Amministrazione finanziaria, dove quest’ultima, fra scadenze e imposizione di nuovi adempimenti, spesso dimentica che il contribuente lavora soprattutto per vivere e, in secondo luogo, per rispettare gli impegni tributari.

Se l’obiettivo comune deve essere quello di combattere l’evasione fiscale, analogo impegno deve essere assunto verso coloro che le tasse già le pagano, le hanno sempre pagate e che senza fruire mai di condoni (2)* , dal fisco debbono in qualche caso difendersi nel semplice e direi naturale tentativo di sopravvivere.

Senza andarci a ripassare le tecniche di “Cultura militare”, sappiamo tutti che qualche volta, per difendersi, bisogna anche attaccare.

In presenza della iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento caratterizzata da una scheda contenente una serie di numeri indistinti, senza una descrizione circa l’origine del tributo, della norma violata e della motivazione addotta, da ricavarsi magari in contraddittorio con lo stesso contribuente, bisogna difendersi, ribellarsi, attaccare.

Prima ancora del merito, lo Statuto predica che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere chiari e motivati (3)* , il tutto improntato a principi di collaborazione e buona fede .
L’articolo 6 dello Statuto, stabilisce inoltre che, in presenza di maggiori imposte accertate da controlli automatici delle Dichiarazioni ovvero dell’Ufficio finanziario, prima di procedere alla iscrizione a ruolo dei nuovi importi da versare, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta………SONO NULLI I PROVVEDIMENTI EMESSI IN VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con Decisione del 4 maggio 2007, ribadendo una linea già espressa, ha accolto il ricorso di un contribuente, laddove quest’ultimo non era stato messo nelle condizioni di argomentare e produrre un adeguato contraddittorio a fronte di una maggiore pretesa tributaria in ordine ai Redditi dichiarati per l’anno 2003.

Le motivazioni addotte dall’Organo giudicante, hanno sottolineato che l’omissione di tale adempimento (ex art. 6 dello Statuto del Contribuente) lede i diritti del contribuente comprimendo il naturale e costituzionale diritto di difesa.

Alla luce di tale “auspichiamo” consolidato orientamento e di fronte a frequenti vessazioni dell’Amministrazione finanziaria che nulla hanno a che vedere con il contrasto alla evasione fiscale, ben vengano i ricorsi e le battaglie in Commissione per rivendicare un diritto di civiltà giuridica che, ancor prima del rispetto della legge, lede il diritto alla sopravvivenza del contribuente.

In tale contesto, come sopra descritto, un ruolo fondamentale, ancor più che nel passato è attribuito alle Commissioni Tributarie, che passano al vaglio i ricorsi tributari.

Le loro decisioni assumono, in presenza di atti dell’Amm.ne Finanziaria vessatori nei confronti del contribuente l’unico rimedio per sospendere e/o annullare la pretesa fiscale, basata sul retaggio “contribuenti- sudditi”.

Spesso accade che alle udienze di trattazione l’amm.ne finanziaria, non dia corso alla difesa in giudizio, dimostrando di “averci provato”, e che messa di fronte alle difese del contribuente abbia preferito “battersi in ritirata”.

Tanto è vero che da più parti si auspica che le Commissioni Tributarie, nell’esercizio delle loro attribuzioni, condannino l’Amm.ne Finanziara, ricorrendone i presupposti, al pagamento delle spese del giudizio.

Ma ciò con accade con la frequenza necessaria ad evitare un contenzioso inutile per l’Amm.ne Finanziaria, ma costoso per il contribuente.

Spesso dagli Uffici Finanziari, si riceve la seguente risposta: “Faccia ricorso e poi si vedrà”.

Ma quando arriverà quel giorno ?????.

Bari, 1 luglio 2007

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722

________________________________
LEGGE 27 luglio n. 212 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

______________________________
"Clemenza Fiscale"
” Il tempo dei condoni e sanatorie fiscali è finito; l'evasione fiscale sarà perseguita e combattuta con ogni mezzo.”....
3. Art. 7.
Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.

2. Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti. Scritto da Admin il 1 Luglio 2007 alle 07:00

 
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