ANTIRICICLAGGIO "niente Assegni e Titoli a volontà"
Articolo di Giovanni Falcone Bari, 21 luglio 2007Il decreto legislativo di recepimento della terza direttiva UE in materia di antiriciclaggio ormai è giunto al termine del suo lungo iter preparatorio e sta per vedere la luce, probabilmente entro la fine di luglio 2007. Tra luci ed ombre voglio qui sottolineare una vistosa incongruenza del testo.
Infatti, nel mentre si pensa di ridurre ad euro 5.000,00 la soglia da cui partire per l’apposizione della “non trasferibilità” dell’assegno (bancario o postale), nessun cenno viene invece fatto in ordine alla circolazione dei “titoli al portatore” come, in particolare, i certificati di deposito , i titoli azionari e i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di cui al terzo comma dell’articolo 3 della Legge nr.77/1983 .
Detta disposizione disciplina la circolazione delle quote di partecipazione ai fondi comuni, stabilendo che tali quote sono rappresentate da “certificati nominativi o al portatore”, praticamente liberi e senza alcun vincolo sulla loro trasferibilità, indipendentemente dall’importo.
Trattasi evidentemente di una normativa antiquata, sicuramente obsoleta e non rispondente alle attuali esigenze di controllo dei flussi finanziari, in armonia alle Raccomandazioni GAFI e alla stessa legislazione antiriciclaggio comunitaria e nazionale che, voglio ricordare, preoccupandosi quest’ultima di irrigidire la negoziazione degli assegni di importo pari o superiore ad euro cinquemila contribuirà, forse, unicamente ad affollare una burocrazia sempre crescente e mai appassita dell’economia sana.
Un rimedio del genere potrà indurci a pensare che “la toppa è peggiore del buco!!”
Ad onor del vero, già oggi, il vigente comma uno dell’articolo 1 della legge 197/91, in assenza di Intermediari abilitati , vieta il trasferimento di titoli al portatore di importo superiore ad euro 12.500,00 prevedendo sanzioni amministrative dall’1 al 40% dell’importo dello stesso titolo (certificato di deposito o titolo azionario), in presenza di irregolari trasferimenti fra soggetti diversi senza la presenza dell’Intermediario.
Le sanzioni amministrative ovviamente non sempre raggiungono l’obiettivo di impedire la circolazione tra privati dei titoli al portatore, ancorché per importi ingenti.
Alla fine della giostra, anche in presenza di contestazioni per irregolari trasferimenti di “titoli al portatore” in violazione al ripetuto articolo 1, rinunciando al contenzioso, è possibile il pagamento in misura ridotta (ex art.16 della Legge 689/81), grazie alla modifica introdotta dal comma 7 dell’art.6 del D.Lgs 56/04, corrispondente al 2% dell’importo del titolo.
Voglio fare qualche esempio:
• Il cliente che si presenta allo sportello bancario per monetizzare un titolo al portatore rappresentativo di quote di fondi comuni per 1.000.000,00 di euro (unmilione/00) acquistato presso un qualsiasi Paese, ed ottenuto senza il tramite di alcun Intermediario, andrà incontro ad una mera sanzione amministrativa per violazione al combinato disposto degli artt. 1 e 5 della legge 197/91, laddove lo stesso cliente non dimostri di averlo ricevuto fuori dal territorio nazionale e l’Intermediario, beninteso, procede alla comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze entro i 30 giorni dall’operazione, secondo i dettami del comma 1 dell’articolo 7 del ripetuto Decreto Legislativo 56/04.
La sanzione amministrativa testé enunciata, scatterebbe in alternativa alla remota possibilità di una segnalazione di operazione sospetta, peraltro lasciata solo alla sensibile discrezionalità dell’Intermediario.
L’assenza di vincoli formali alla circolazione dei Titoli - spesso a svariati zeri - potrebbe incentivare una serie di condotte illecite, quali ad esempio:
1. un reimpiego di denaro di provenienza illecita in considerazione che, non essendo intestati a soggetto determinato, è più agevole, nel tempo, far perdere le tracce tanto dell’origine del denaro investito ma soprattutto del suo autore;
2. la loro impropria utilizzazione come mezzo di scambio e/o di pagamento;
3. un più agevole trasferimento all’estero, con omissione della dichiarazione di cui alla legge 227/90.
Si potrebbe pertanto ipotizzare un approfondimento normativo che possa anche portare ad una modifica alla legge del 23 marzo 1983 n. 77 intesa a rendere possibile il rilascio dei certificati rappresentatitivi di quote di fondi comuni solo in forma nominativa, così da rendere sostanzialmente omogeneo il trattamento riservato a detti certificati con quello degli altri titoli e strumenti finanziari. Stesse modifiche potrebbero essere prese in considerazione in ordine alla circolazione degli altri strumenti finanziari che ad oggi possono essere emessi al portatore.
• Analogo dilemma si ripropone in presenza della richiesta di negoziazione del Certificato di deposito di Euro 50.000,00 da parte della giovane cliente, acceso alcuni anni prima dalla ormai anziana madre. La sola denominazione di “Certificato di deposito al portatore”, rende particolarmente complicato spiegare che la definizione di “portatore” è solo virtuale e non effettiva, pena sanzioni amministrative.
L’attuale momento storico, anche per effetto della Terza Direttiva Europea sull’Antiriciclaggio dell’ottobre 2005 , vede il nostro Paese particolarmente impegnato ad elaborare nuove strategie normative per meglio contrastare il fenomeno criminoso del Riciclaggio di denaro sporco.
In tal senso, una comune riflessione circa l’opportunità di qualche riforma radicale potrebbe rivelarsi salutare nell’ottica di rendere più efficace il dispositivo di contrasto al riciclaggio nel suo complesso.
Chi vivrà, vedrà!!
Bari, 21 luglio 2007
Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722
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LEGGE 23 MARZO 1983, n. 77 (GU n. 085 del 28/03/1983)
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE.
Il G.A.F.I. (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) – in inglese F.A.T.F. (Financial Action Task Force) – è un organismo intergovernativo istituito, in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7) tenutosi a Parigi nel luglio 1989, allo scopo di monitorare l’andamento del fenomeno criminoso negli Stati membri e sviluppare politiche contro il riciclaggio di denaro sporco a livello nazionale e internazionale. Originariamente formato da 16 membri (i Paesi del G7, la Commissione Europea e altri otto Stati), oggi il GAFI è composto da esperti giuridici e finanziari di sei continenti e conta 33 membri (31 Stati e Governi, per lo più membri dell’OCSE, e due organizzazioni internazionali, la Commissione Europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo) e più di 20 osservatori (tra cui 5 enti regionali e 15 altre organizzazioni internazionali). Attualmente il GAFI collabora con i membri di diverse organizzazioni internazionali per realizzare una rete globale antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale. Tra i partner più importanti, i sette organismi regionali del FATF (FSRBs) e i Supervisori dei Gruppi Bancari Off-Shore (OGBS), a cui si aggiungono altre organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite, il Gruppo Egmont, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale.
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 , n. 56
Art. 4. Abilitazione
I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio.
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