Conti dormienti al via ....
Articolo di Giovanni Falcone 04 agosto 2007Con il recente provvedimento normativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto u.s.* , sembra delinearsi l’avvio per il trasferimento delle risorse finanziarie a beneficio del “FONDO DELLE VITTIME DI SCANDALI FINANZIARI”.
A decorrere dal 17 agosto 2007, le Banche (ivi comprese quelle estere . comunitarie ed extracomunitarie – operanti in Italia), gli Intermediari finanziari indicati nell’Albo generale e Speciale dei Testo Unico Bancario (artt.106 e 107 del D.Lgs 385/93), le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM, di cui al T.U. della Finanza, Art.1, comma 1, lett.c del D.Lgs 58/98), le Società di Gestione del Risparmio (SGR, di cui all’art.1, lett.o del D.Lgs 58/98) e le Poste Italiane S.p.A., entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno comunicare l’elenco dei rapporti non movimentati da oltre 10 anni, definiti appunto “DORMIENTI”.
Per rapporto, ci si riferisce al deposito di somme di denaro effettuato presso l’Intermediario con l’obbligo del rimborso, strumenti finanziari per finalità di gestione o amministrazione, contratti di assicurazione finalizzato ad una rendita o di restituzione di un capitale a data prefissata, sempre che il valore complessivo sia superiore a cento euro.
In altre parole, allo spirare del decimo anno senza che il rapporto abbia subito una movimentazione di qualsivoglia natura (prelievo o accredito, per cassa o a mezzo disposizione di addebito o di bonifico), l’Intermediario deve avvisare il cliente o terzi dal medesimo delegati – a mezzo di Raccomandata A/R – all’ultimo indirizzo conosciuto, l’invito ad impartire disposizioni entro 180 giorni, pena l’estinzione del rapporto e contestuale trasferimento del saldo a beneficio del Fondo.
È stato altresì stabilito che, per i rapporti rispetto ai quali il termine dei dieci anni sia già scaduto alla data di entrata in vigore del novellato provvedimento (senza attendere il 31 marzo 2008), l’avviso al cliente deve essere effettuato entro sei mesi, con l’obbligo di devolvere al Fondo la disponibilità dormiente entro i successivi quattro mesi.
Se è vero che gli effetti saranno valutati con la concreta applicazione, appare indubbia qualche perplessità sul significato della disciplina transitoria (ex art.7 del Regolamento), laddove non viene sufficientemente spiegato la sorte da attribuire ai vecchi rapporti (immaginando 15/20 anni indietro senza essere movimentati).
Una ulteriore incertezza, posto che il Regolamento testè commentato nulla dice, riguarda sicuramente i rapporti al portatore (Libretti di deposito al portatore sotto la soglia di Euro 12.500,00 o dei “titoli al portatore” in genere, come, in particolare, i certificati di deposito , i titoli azionari e i certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di cui al terzo comma dell’articolo 3 della Legge nr.77/1983.
In questi casi, trattandosi di “Titoli” che vengono trasferiti e passano di mano, l’Intermediario chi deve avvisare?
Immagino colui che ha acceso il rapporto all’origine che, evidentemente, ove avrà trasferito il Titolo, non sarà affatto interessato dalla pervenuta comunicazione.
Voglio ricordare tuttavia che, il comma 14, dell’articolo 49, dello Schema di Decreto Legislativo di attuazione della III Direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, testualmente afferma: “”In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data di trasferimento””.
Se questa norma sarà rispettata, il problema è risolto e l’Intermediario conoscerà l’esatto interlocutore cui indirizzare la Raccomandata A/R.
E’ una buona legge, una legge che fa giustizia come raramente avviene, laddove si sottraggono risorse al sistema bancario e finanziario in genere – finora indebitamente destinatario di tali risorse – per darle alle vittime di scandali finanziari che, per come abbiamo visto nei casi più recenti - - , una grossa responsabilità pare ragionevolmente attribuita allo stesso sistema.
Ogni tanto succede…di fare una cosa giusta!!
Bari, 04 agosto 2007
* DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2007, n.116
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.
* LA BANCA, " …tra merito creditizio & prestito obbligazionario…"
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Scritto da Admin il 8 Agosto 2007 alle 07:00- 506 Articoli Totali
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