Risparmio gestito e Riciclaggio
Articolo di Giovanni Falcone 20 settembre 2007
La quasi totalità delle società di gestione del risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la clientela.
Possiamo altresì trovare alcune SGR che vendono direttamente i propri prodotti finanziari al pubblico, senza la collaborazione del classico sportello bancario.
La identificazione del cliente, pertanto, potrà essere diretta/indiretta in relazione alla eventuale presenza della banca collocatrice.
Per ambo i casi testè sommariamente descritti, in base al combinato disposto degli articoli 11 (lett.e), 36, 37, 41 e 51 dell’emanando Testo Unico Antiriciclaggio, anche le Società che si occupano del “Risparmio gestito” devono assolvere agli obblighi di ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA, DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DI CONTROLLO INTERNO, DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, oltre alla garanzia dell’osservanza delle norme pertinenti.
Quanto sopra, con la finalità ultima di prevenire e/o impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Quello che appare certo invece, è la necessità della migliore sinergia (società di gestione e banca depositaria) per modulare un’adeguata verifica della clientela. L’esigenza è ambivalente tutti i protagonisti citati anche per effetto delle programmate ed importanti integrazioni del D. Lgs. 231/2001, laddove saranno previste pesanti sanzioni amministrative per delitti di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita (ex. art. 648bis e 648ter del c.p.) in capo alla persona giuridica per condotte illecite di rilevanza penale commesse dai dipendenti.
Ci si riferisce all’articolo 63 del preannunciato Testo Unico Antiriciclaggio, laddove al comma 3) si legge:
“ Nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, nr.231, dopo l’articolo 25 sexies è inserito il seguente articolo:
Art.25-septies. (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi precedenti, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, nr.231.”
Gli obblighi di adeguata verifica potranno essere assolti in forma “semplificata” (ex articolo 25 T.U. Antiriciclaggio) ovvero esclusi in presenza di una particolare tipologia di clientela (Intermediari finanziari di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva o allocato in Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti, Pubblica amministrazione etc.).
Gli stessi obblighi dovranno invece essere “rafforzati” (ex articolo 28 T.U. Antiriciclaggio) in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Ci si riferisce, ad esempio, quando l’identificazione è resa difficile a causa dell’assenza fisica del cliente, procedendo all’acquisizione di dati ed informazioni supplementari, nonché accertarsi che almeno il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato per il tramite di un ente creditizio.
Ulteriori e più dettagliati accorgimenti andranno assunti in caso di “conti di corrispondenza” con enti allocati in Stati extracomunitari, andando a verificare la natura delle specifiche attività del cliente, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l’ente corrispondente è soggetto, definendo in forma scritta i termini dell’accordo e i rispettivi obblighi; bisognerà assicurarsi che l’ente corrispondente abbia verificato l’identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio e che abbia costantemente assolto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e che sia in grado di fornire tali informazioni all’intermediario finanziario controparte.
Una ulteriore attenzione andrà infine posta verso le cosiddette “Persone politicamente esposte” (ex articolo 1 dell’Allegato tecnico al T.U. Antiriciclaggio) residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo.
Sia per l’accensione di rapporti di corrispondenza che in presenza di persone politicamente esposte, l’avvio della relazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore Generale della struttura di riferimento (SGR o banca depositaria).
E’ d’uopo ricordare inoltre, per come statuito all’articolo 23 del richiamato Testo Unico che quando non si è in grado di osservare l’obbligo di adeguata verifica della clientela, a cominciare dalla corretta e compiuta identificazione, l’effettivo titolare di una attività economica, nonché ottenere idonee informazioni sullo scopo e natura dell’investimento richiesto e svolgere un costante controllo sulla relazione, esiste un “Obbligo di astensione”.
Il rapporto quindi, con siffatte condizioni non potrà essere avviato ovvero dovrà essere interrotto laddove già iniziato, valutando l’eventualità di inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria (ex Ufficio Italiano Cambi), una apposita Segnalazione di operazione Sospetta.
Per le anomalie più frequenti, in attesa di leggere nuove elaborazioni sui comportamenti anomali della clientela forniti dall’UIF (ex lett. b, comma 7 dell’articolo 6 dell’emanando Testo Unico), allo stato bisogna rifarsi agli Indici di anomalia contenuti nel decalogo della Banca d’Italia – Edizione 2001 “Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette” che al punto 3 della parte II, testualmente recita:
“”3. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative
Negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto corrente del cliente
• Presentazione di strumenti finanziari per l’incasso in contanti o per l’acquisto di altri strumenti finanziari, senza l’utilizzo del proprio conto corrente
• Acquisti frequenti per importi significativi o immotivatamente frazionati pagati con denaro contante
• Disinvestimento parziale o totale di strumenti finanziari con trasferimento di somme in piazze diverse da quelle indicate nel contratto o a favore di soggetti diversi dagli intestatari ovvero a contestatari inseriti solo negli ultimi mesi nel contratto d’investimento
Negoziazione di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all’OCSE
Ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni
• Immotivata richiesta di frazionamento dell’investimento in più operazioni della stessa tipologia con diversi contestatari, non giustificata da una logica di ripartizione del rischio ovvero di diversificazione dell’investimento;
• Ricorrenza di uno stesso nominativo come contestatario di più contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o di polizze assicurative con intestatari diversi
• Inusuale frequenza nelle variazioni degli interessati dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni contestuali alla liquidazione dell’investimento
• Cambio del contraente e/o del beneficiario di polizze assicurative a favore di terzi non appartenenti al nucleo familiare del contraente o non legati a questo da rapporti idonei a giustificare la variazione.””
Per concludere, posso dire che L’emanando Testo Unico Antiriciclaggio costituisce ormai una realtà con la quale dobbiamo confrontarci tutti, cercando di comprenderne appieno la portata innovativa in vista della sua concreta applicazione.
Avremo modo di tornare sull’argomento!!
Bari, 20 settembre 2007
Convegno Antiriciclaggio
Bari - Importante appuntamento per le professioni legali, in vista dell'imminente approvazione del Testo Unico sull'antiriciclaggio, in aderenza ai contenuti della Terza Direttiva europea dell'ottobre 2005. La collaborazione attiva costituirà una sintesi dell'adeguata conoscenza della clientela in relazione alle operazioni poste in essere. La brochure del seminario.
Scritto da Admin il 20 Settembre 2007 alle 07:00
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