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Falso in bilancio: modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi

Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007

Schema di Disegno di legge recante

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E CONSORZI

(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 e facente parte del cd. "Pacchetto sicurezza")

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2621 del codice civile)

1. All’articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

le parole: «con l’arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni»;

b) il terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 2622 del codice civile)

1. All’articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(False comunicazioni nelle società quotate in borsa)»;

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.»;

c) al sesto ed al settimo comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;

d) il secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono comma sono abrogati.

Articolo 3
(Introduzione dell’articolo 2622-bis del codice civile)

1. Dopo l’articolo 2622 è inserito il seguente:

«Articolo 2622-bis. (Circostanza aggravante).

Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate.».

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 2624 del codice civile)

1. All’articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» e le parole: «, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale,» sono soppresse;

dopo le parole: «od occultano» è inserita la seguente: «consapevolmente»;

le parole: «con l’arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a quattro anni»;

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata.».

Articolo 5
(Clausola di invarianza)

1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

* LINK CORRELATI:

"Pacchetto sicurezza"-> Misure di contrasto alla criminalità organizzata;

"Pacchetto sicurezza"-> Adesione al trattato di Prum: istituzione banca dati dna;

"Pacchetto sicurezza"-> Disposizioni in materia di sicurezza urbana;

"Pacchetto sicurezza"-> Reati di grave allarme sociale e certezza della pena. Scritto da Admin il 12 Novembre 2007 alle 08:00

 
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