Criminalità transfrontaliera e migrazione illegale, cosiddetto trattato di Prum, istituita la banca dati del dna e maggiore cooperazione tra i diversi stati - Cd "Pacchetto sicurezza"
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Adesione al trattato di Prum: istituzione banca dati dna e cooperazione tra i diversi stati

Schema di Disegno di legge approvato dal CdM il 30.10.2007

 

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL TRATTATO CONCLUSO IL 27 MAGGIO 2005 TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI E LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, RELATIVO ALL’APPROFONDIMENTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, IN PARTICOLARE ALLO SCOPO DI CONTRASTARE IL TERRORISMO, LA CRIMINALITÀ TRANSFRONTALIERA E LA MIGRAZIONE ILLEGALE (TRATTATO DI PRUM). ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA. DELEGA AL GOVERNO PER L’ISTITUZIONE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Adesione al trattato di Prum: istituzione banca dati dna e cooperazione tra i diversi stati

(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 ottobre 2007 e facente parte del cd. "Pacchetto sicurezza")

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Autorizzazione all’adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito indicato: “Trattato”.

Articolo 2
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Articolo 3
(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia.

Articolo 4
(Risarcimento del danno)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

CAPO II
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

Articolo 5
(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Articolo 6
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell’informazione ereditaria;

b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione dei profilo del DNA;

d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;

g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

Articolo 7
(Attività della banca dati nazionale del DNA)

1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

Articolo 8
(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;

b) conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

Articolo 9
(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

1. Ai fini dell’inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

2. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

a) reati di cui al libro II, titolo II, titolo III, Capo I tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, Capo II tranne quello di cui all’articolo 390 del codice penale;

b) reati di cui al libro II, titolo VII, Capo I e Capo II del codice penale;

c) reati di cui al libro II, titolo VIII, Capo I e Capo II tranne quello di cui all’articolo 513-bis del codice penale;

d) reati di cui al libro II, titolo XI, Capo I del codice penale;

e) reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

f) reati previsti dal codice civile;

g) reati in materia tributaria.

3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.

5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

Articolo 10
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

1. Se, nel corso del procedimento penale, vengono tipizzati, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l’autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell’esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

Articolo 11
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

1. L’analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all’inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall’ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes), in modo da assicurare l’uniformità degli stessi.

2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato.

Articolo 12
(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)

1. I profili del DNA ed i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

2. L’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria ed all’autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L’accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

3. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA deve essere effettuato con modalità tali da assicurare l’identificazione dell’operatore e la registrazione di ogni attività. Deve essere altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

4. Il trattamento e l’accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.

5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso è disposta anche d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d’ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.

3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9, si procede anche d’ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d’attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato l’inserimento ed il campione biologico viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall’ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

Articolo 14
(Sanzioni)

1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Articolo 15
(Istituzioni di garanzia)

1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali ed il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie provvedono all’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

Articolo 16
(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, sono disciplinati, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) il funzionamento e la organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

d) le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 15 della presente legge al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie;

e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall’articolo 13;

f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

Articolo 17
(Norme transitorie)

1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla-osta dell’autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla sua entrata in funzione.

2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 9, già detenuti o internati al momento della data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

3. Fino all’istituzione ed al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate nel successivo articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di una durata tale da non superare il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con:

a) istituzioni di elevata specializzazione, per l’esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 11, delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a);

b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

Articolo 18
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, l’aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

CAPO III
SCAMBIO DI INFORMAZIONI ED ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 19
(Scambio informativo dei dati del D.N.A e di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del D.N.A, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 20
(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all’allegato 1 dello stesso Trattato.

2. L’autorizzazione generale di porto d’armi d’ordinanza e di munizioni, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall’uscita dall’aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 21
(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

1. Al fini dell’attuazione dell’articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall’atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall’Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell’articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dall’atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all’articolo 28 del Trattato deve essere autorizzato a norma dell’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

Articolo 22
(Poteri in caso di interventi d’urgenza sul territorio nazionale)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 25 del Trattato:

a) la facoltà d’intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell’evento dannoso;

b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all’articolo 21 della presente legge.

2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all’articolo 44.

Articolo 24
(Accordi internazionali)

1. L’attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

Articolo 25
(Copertura finanziaria)

1. Per l’istituzione ed il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l’anno 2008, di euro 6.210.000 per l’anno 2009, di euro 4.910.000 per l’anno 2010 e di euro 4.110.000 a regime, cui si provvede:

a) quanto ad euro 5.892.100 per l’anno 2008, euro 3.205.000 per l’anno 2009, euro 2.555.000 per l’anno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;

b) quanto ad euro 5.292.100 per l’anno 2008, euro 3.005.000 per l’anno 2009, euro 2.355.000 per l’anno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma precedente, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

* LINK CORRELATI:

"Pacchetto sicurezza"-> Misure di contrasto alla criminalità organizzata;

"Pacchetto sicurezza"-> Falso in bilancio: modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzie;

"Pacchetto sicurezza"-> Disposizioni in materia di sicurezza urbana;

"Pacchetto sicurezza"-> Reati di grave allarme sociale e certezza della pena.

 

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