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GIUSTIZIA PRESCRITTA

Articolo di Giovanni Falcone 10 novembre 2007

La certezza della pena nel nostro Paese, anche in presenza di fatti eclatanti per i quali tanto inchiostro si consuma sui mezzi di informazione e talk show televisivi, appare inversamente proporzionale alla capacità degli avvocati di “perdere tempo.”

Si tratta di una perdita di tempo a fin di bene, s’intende, che alla fine, laddove gestita con oculatezza, riesce ad evitare la condanna dell’imputato, con la formula: “ASSOLTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE”(*1) .

Alla fine sono tutti felici e contenti, nuovo giro, nuova corsa, nel mentre il malaffare imperversa – soprattutto con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione – frode fiscale, concussione, corruzione, peculato, malversazione etc. – il meccanismo procedurale e normativo ancora oggi esistente continua a dimostrare una efficienza senza pari soprattutto a favore della criminalità economica.

Venendo a mancare una esemplare condanna di fronte a responsabilità accertate - in qualche caso anche confessate o colti in flagranza di reato - la Giustizia è morta.

“E’ morta, per intervenuta prescrizione”.

Il nostro Paese, con riferimento ai termini di prescrizione, tratta il problema con particolare generosità (pro-reo), nel senso che fa decorrere il termine dal momento che il fatto si assume commesso fino all’intera durata del processo, comprendendo i due gradi di giudizio e, nella eventualità, anche il ricorso per Cassazione.

In tal modo, stando alle statistiche, ci ritroviamo con una causa civile che dura mediamente oltre sei anni, una penale circa quattro – a cui bisognerà aggiungere un anno per l’eventuale ricorso per Cassazione.

E’ recente la condanna irrogata dalla Suprema Corte di Cassazione in danno dello Stato Italiano di oltre centomila euro a favore dell’attrice Laura ANTONELLI, in quanto, sorpresa nell’aprile 1991 con alcuni grammi di droga (cocaina), veniva condannata per spaccio in primo grado e assolta in appello – dopo ben dieci anni - perché giudicata malata (praticamente tossicodipendente). La condanna è nata sulla base della irragionevole durata del processo.

Negli anni più recenti, in tema di prescrizione, il nostro legislatore è intervenuto sia attraverso la Legge “Cirielli” che, con motivazioni diverse, attraverso un provvedimento di clemenza - , contribuendo a peggiorare significativamente il concetto di “certezza della pena”. Infatti, con la legge Cirielli furono accorciati significativamente i processi – non certo lavorando di più – bensì procedendo ad una riduzione tout court dimezzando la scadenza dei termini.
Con l’indulto, invece, si è fatto di più, rendendo obbligatorio la celebrazione dei processi per reati che prevedono pene inferiori a tre anni ma, a condanna pronunciata, i colpevoli devono essere rimessi immediatamente in libertà a causa dell’intervenuto provvedimento di clemenza.

Allo stato pertanto, urge una riflessione che possa restituire dignità ad un istituto processuale inflazionato, abusato e vilipeso.

A voler leggere il meccanismo in qualche altro Paese, per esempio in Germania, vediamo che dopo la condanna di primo grado, la prescrizione scompare.

Negli Stati Uniti d’America, invece, esiste un accorgimento ancora più incisivo: il solo rinvio a giudizio interrompe l’istituto della prescrizione. La conseguenza è che l’85% degli imputati di gravi reati patteggia evitando la lungaggine dei processi e rendendo decisamente più spedita la macchina della Giustizia nel restante 15% dei casi.

E’ così difficile provare a cambiare il nostro meccanismo giudiziario inceppato, magari copiando?

Leggeremo: “Giustizia resuscitata per modificata prescrizione”!!!

Bari, 10 novembre 2007

(*1) Art. 157 - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
La prescrizione estingue il reato:
1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

(2*) legge 5 dicembre 2005, n. 251 La riforma della prescrizione

(*3) "Clemenza Fiscale"

(*4) ESTORSIONE “INNOCENTE” Scritto da Admin il 10 Novembre 2007 alle 08:00

 
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