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Indizi di reato

Articolo di Giovanni Falcone 18 dicembre 2007

Traggo spunto dalla recente e triste vicenda di cronaca giudiziaria riguardante il brutale omicidio della giovane studentessa inglese, i cui autori allo stato ancora ignoti, avvenuto a Perugia la sera del primo novembre u.s..

Nella immediatezza dell’evento di sangue e con le indagini appena avviate, una coetanea della ragazza uccisa, di nazionalità americana e convivente con la stessa, fece talune dichiarazione di particolare rilevanza ed interesse investigativo ai fini della ricerca della verità.

La teste, secondo le informazioni diffuse dalla stampa non solo nazionale, fece delle dichiarazioni riguardanti la propria condotta, affermando fra l’altro, per esempio, di essersi tappata le orecchie per non sentire le urla dell’amica provenienti dalla stanza accanto nel mentre veniva uccisa.
Si è trattato di dichiarazioni emotivamente forti, spontanee, tanto genuine quanto strazianti, rese subito dopo l’uccisione della ragazza.

A distanza di qualche giorno si è appreso che, la stessa persona, oggi in stato di custodia cautelare, cambiando completamente versione, disse che la sera del grave evento criminoso in cui la sua amica veniva uccisa, lei non si trovava all’interno dell’abitazione e che delle precedenti dichiarazioni aveva solo un ricordo confuso.

L’Organo inquirente, si è trovato pertanto a registrare due dichiarazioni opposte rese dalla stessa persona nell’arco di pochi giorni.

A leggere gli episodi dall’esterno, come spettatore interessato unicamente a conoscere la dinamica del delitto, si ha l’impressione che qualche cosa non abbia funzionato a dovere.

Vediamo cosa…

Il vigente Codice di procedura penale, all’articolo 63, detta le rigide regole da osservare da parte della Polizia giudiziaria in presenza di “Dichiarazioni indizianti*1
Pertanto, acquisire dichiarazioni di tal fatta senza la indispensabile presenza dell’avvocato, rende nulla la loro utilizzabilità processuale per l’accertamento e l’attribuzione delle conseguenti responsabilità penali per la fattispecie criminosa, oltre alla valenza e significato dei gravi indizi di reato sottesi alle dichiarazioni medesime. La vicenda in commento, sembra aver registrato una condotta negligente laddove non è stata consacrata alla presenza di un legale tale importante e fondamentale testimonianza.

In passato, per situazioni analoghe, quando ho avuto modo di ricevere “Dichiarazioni indizianti”, nella veste di Ufficiale di Polizia giudiziaria (quale ex appartenente alla Guardia di finanza), oltre a sospendere l’atto ed invitato la parte alla nomina di un legale, ho sempre avuto l’accortezza e la preoccupazione di chiudere il nuovo verbale seduta stante, senza dare la possibilità al teste di “consigliarsi” con il proprio legale.

In altri termini, acquisivo le preziose dichiarazioni - alla presenza del legale - senza fare uscire il teste dagli Uffici del Comando di Polizia Tributaria, nel qual caso avrebbe modificato radicalmente versione come in qualche caso avvenuto, vanificando l’interesse processuale delle dichiarazioni, ivi compresi gli stessi indizi di colpevolezza emersi nel corso della precedente chiacchierata.

In definitiva, ove il teste, opportunamente consigliato, prende coscienza della gravità delle dichiarazioni rese, addirittura formulate contro se stesso, è molto difficile che reiteri tali dichiarazioni auto indizianti, rendendo decisamente più complicato ogni sforzo investigativo volto ad acquisire la verità storica dei fatti.

Il giallo si complica…la verità, si allontana.

Bari, 18 dicembre 2007

*1 Articolo 63 Dichiarazioni indizianti
1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese (191). 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate (191). Scritto da Admin il 18 Dicembre 2007 alle 08:00

 
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