Auto riciclaggio - Il nero aziendale come disponibilità extracontabile
La stampa specializzata del recente periodo ha ripreso con particolare enfasi i contenuti riportati nell’ultima Circolare della Guardia di finanza indirizzata ai Reparti operativi sul territorio a commento delle metodologie investigative sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette(*1) .
L’importante documento diffuso dai vertici delle Fiamme Gialle, offre una panoramica allargata della nozione di “operazione sospetta” alla luce della nuova definizione di riciclaggio introdotta dall’articolo 2 del decreto legislativo 231/07(*2) , entrato in vigore il 29 dicembre dell’anno 2007.
Il riferimento, anche per effetto di una sorta di naturale deformazione professionale connaturata alle peculiarità del Corpo della Guardia di finanza, ha inteso sottolineare la connessione esistente fra l’indagine antiriciclaggio e il contrasto alla evasione fiscale o alle frodi comunitarie e nazionali, ai traffici illeciti, ai reati contro la Pubblica Amministrazione e, più in generale agli illeciti economici e finanziari.
Si deduce pertanto che, allo stato, abbiamo una fattispecie criminale del riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita – rispettivamente riferibile agli articoli 648 bis e ter del c.p. – dove rimane indispensabile la presenza del soggetto terzo ed estraneo al reato presupposto del delitto non colposo(*3) e la seconda forma di riciclaggio, decisamente più ampia, introdotta dall’articolo 2 del decreto legislativo 231/07.
Questa seconda definizione fa scattare l’obbligo della “Segnalazione di Operazione Sospetta” da parte dei soggetti tenuti alla “Collaborazione attiva” (Intermediari finanziari di primo e secondo livello, Professionisti e Altri soggetti) con modalità decisamente allargate, perché comprendenti anche casi di auto riciclaggio realizzati dagli stessi soggetti resisi responsabili dei reati presupposto.
Con riferimento a tale obbligo, la citata Circolare della Guardia di finanza, afferma testuale:
“”Rispetto al passato, la comunicazione non è più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini amministrativi, dall’art.2 del decreto 231.”” (punto 5, lett.c, terzo paragrafo).
Sembra comprendere che la nuova versione del riciclaggio prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 231/07(*4) , contempli anche condotte illecite costituenti violazioni amministrative.
Mi sia consentito di esprimere qualche dubbio in proposito.
Una lettura attenta del già citato articolo 2 ci consente di escludere, in tutti i contesti ivi descritti, che vanno dalla conversione al trasferimento, dall’occultamento alla dissimulazione, dall’acquisto alla detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, il carattere amministrativo della condotta da parte dell’autore dell’illecito.
Quindi possiamo vedere che si parla di attività criminosa, quale elemento comune e caratterizzante l’intera novella normativa e non certo comportamenti illeciti aventi una mera rilevanza di carattere amministrativo.
La distinzione appare tanto più importante, al fine di poter classificare l’evasione fiscale quale reato presupposto al riciclaggio, anche e soprattutto partendo da una soglia economica di riferimento di particolare entità e rilevanza, escludendo a priori evasioni d’imposta di lieve o ridotte dimensioni.
Facciamo qualche esempio:
a. Falsa fatturazione e/o frode fiscale
La emissione e/o annotazione di fatture per operazioni inesistenti finalizzate alla presentazione di dichiarazioni fraudolente, ovvero utilizzando altri artifici, con lo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero ottenere un credito o indebito rimborso dell’IVA, anche sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie, integra sicuramente l’obbligo della Segnalazione di Operazione Sospetta, indipendentemente dalla soglia di danno erariale ovvero di imposta sottratta alle casse dell’Amministrazione finanziaria.
La ipotesi delittuosa della reclusione e della multa, è rinvenibile dalla lettura degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo nr.74/2000(*5) ;
b. Dichiarazione infedele e Omessa dichiarazione
L’omessa fatturazione dei ricavi, ovvero la omessa annotazione dei corrispettivi con lo scopo ultimo di ottenere una riduzione del carico imponibile ai fini della tassazione diretta ed indiretta, costituisce sicuramente la premessa per giungere all’appuntamento di fine anno e presentare una Dichiarazione infedele o, addirittura, ometterne la presentazione.
Per tali condotte, sovente capita infatti di vedere, versamenti di denaro contante anche per importi ingenti, eseguiti su conti personali extracontabili, o accesi da soggetti terzi ed estranei all’amministrazione dell’attività economica (solitamente familiari stretti o prestanomi), nel mentre gli assegni, i bonifici e quant’altro, vengono puntualmente accreditati sui conti aziendali accesi in concomitanza all’avvio dell’attività economico-imprenditoriale.
Nel primo caso, ci troviamo di fronte ad incassi privi di fatturazione (comunemente chiamato “nero”), nel secondo caso invece, ci troviamo di fronte ad operazioni regolarmente fatturate ed annotate nella contabilità dell’azienda, intesa come società o ditta individuale (Libro giornale, Registro delle fatture emesse etc.).
Perché si determini una ipotesi delittuosa, punita con reclusione e multa, l’accantonamento del nero sul conto extracontabile deve essere di tale entità da provocare un danno erariale (parliamo di imposta sottratta e non di imponibile) per almeno di 100 mila euro su base annua per la Dichiarazione infedele e di 150 mila euro per la omessa presentazione della Dichiarazione.
Cosa è cambiato con il Decreto legislativo 231/07 in discorso, avuto riguardo al contenuto del più volte citato articolo 2 che ha introdotto, per come si è detto, la nuova ed inedita definizione del riciclaggio?
La novità è molto semplice: con la vecchia formula del riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita di cui ai vigenti articoli 648 bis e ter del c.p., necessitava la indispensabile presenza del soggetto terzo (stretto familiare o estraneo prestanome) nella titolarità del conto extracontabile e gestione della provvista. Ove la citata gestione era affidata allo stesso imprenditore titolare o amministratore dell’attività economica, trattavasi di sola evasione fiscale e non certo di riciclaggio e pertanto nessuna Segnalazione di Operazione Sospetta andava fatta, qualunque fosse stato il livello o l’ammontare complessivo della evasione fiscale.
Con la nuova formula del famigerato art.2, invece, l’imprenditore che accantona disponibilità in nero sul conto extracontabile, ovvero risorse finanziarie in misura tale da provocare un danno erariale secondo le soglie suindicate – anche se gestito direttamente – risponde di riciclaggio diretto o auto riciclaggio.
La ipotesi delittuosa della reclusione e della multa, relativamente alla Dichiarazione infedele o alla Omessa dichiarazione è rinvenibile dalla lettura degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo nr.74/2000.
Come si è potuto vedere non è una novità di poco conto tanto per l’Adeguata verifica della clientela in presenza di una riferita e documentata attività economica – soprattutto relazione durante – che ai fini della “collaborazione attiva” verso la Istituzione.
Casamassima, 1 ottobre 2008
*1 Circolare nr.81/INCC del 18 agosto 2008 – Approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette per fatti di riciclaggio: metodologie investigative, di analisi e coordinamento
*2 Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
*3 Il riciclaggio da evasione fiscale e Reati tributari e riciclaggio
*4 Art. 2. Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e' svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
*5 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 (GU n. 076 del 31/03/2000)
Scritto da Admin il 1 Ottobre 2008 alle 12:55- 506 Articoli Totali
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