Denaro e frontiere dell'antiriciclaggio
Articolo di Giovanni Falcone
Tempestivo, oltre che di particolare utilità è stato l’intervento del Servizio Vigilanza della Banca d’Italia nella classificazione dei soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, ai fini del censimento nell’Archivio Unico Informatico del sistema bancario operativo nel nostro Paese.
Trattasi, beninteso, di soggetti particolari!
Si tratta infatti di Istituzioni finanziarie e monetarie aventi sede nella Repubblica del Titano (Banca centrale, Fiduciarie, Società di intermediazione mobiliare, Società di gestione del Risparmio, Compagnie assicurative etc.), che accendono un rapporto in una Banca del nostro Paese.
Con le Istruzioni del 19 giugno 2008, contenute nella Circolare della Banca d’Italia, per l’avvio di tali rapporti economici deve essere attribuita la qualifica “Resto del mondo” con il Codice 729 (praticamente extracomunitario), in alternativa a quello finora impropriamente utilizzato di “Altri operatori” (Codice 267)*1 .
Con la vecchia codifica, le citate Istituzioni finanziarie erano inquadrate fra la clientela rientrante nell’alveo degli “Intermediari finanziari”, bay passando in tal modo la registrazione delle operazioni poste in essere nell’Archivio Unico Informatico e non consentendo, per come emerso da una complessa indagine della Procura della Repubblica romagnola, la ricostruzione storico-economica dei numerosi indagati, a vario titolo accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, appropriazione indebita, falso in bilancio ed altro ancora per cifre a svariati zeri. Tale anomalia, diventava ancora più evidente laddove veniva riscontrata l’assenza di registrazione di tali Istituzioni finanziarie di San Marino nell’apposito Albo previsto dal Testo Unico Bancario 385/93, con l’attribuzione di specifico codice di corrispondente bancario estero.
Con quest’ultimo documento prodotto dal nostro Organo di Vigilanza centrale e rivolto alle Banche operanti sul territorio nazionale, si è analogamente detto che ai rapporti ed alle operazioni intrattenute anche con la Banca Centrale della piccola Repubblica di San Marino, deve essere attribuito il Codice 726, sempre corrispondente al Resto del mondo e pertanto meritevole di censimento nel sistema informatico.
La sofferta iniziativa sembra essere stata assunta in conseguenza di una oggettiva disomogeneità di applicazione degli obblighi antiriciclaggio nella piccola Repubblica, con particolare riferimento all’Adeguata verifica della clientela*2 ed alla registrazione e conservazione dei dati, tanto del cliente che delle operazioni poste in essere.
L’indagine della magistratura ha infatti dimostrato che, presso numerose banche italiane titolari di rapporti facenti capo a soggetti giuridici della Repubblica di San Marino (società anonime Fiduciarie, Finanziarie, regolarmente costituite e registrate presso la locale ed omologa Camera di Commercio), non sono risultate registrate in Archivio Unico Informatico le svariate e ripetute operazioni economiche poste in essere, vanificando in tal modo uno dei principi cardine della normativa antiriciclaggio riguardante per l’appunto l’Obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla data contabile dell’operazione.
Oggi possiamo dire che, con questa Circolare, almeno ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio esistente nel nostro Paese, i rapporti con la Repubblica di San Marino hanno subito un declassamento del “Rating”.
Casamassima, 23 settembre 2008
*1 SERVIZIO INFORMAZIONI SISTEMA CREDITIZIO Circolare n. 140 dell’ 11 febbraio 1991(Pdf)
ISTRUZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITA’ ECONOMICA
2* Antiriciclaggio adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione
Scritto da Admin il 23 Settembre 2008 alle 14:28- 506 Articoli Totali
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