Attività investigativa & Fallimento simulato
Uno dei metodi più diffusi per realizzare truffe o indebite appropriazioni in danno della collettività quali l’amministrazione finanziaria, una banca, un fornitore o contraente commerciale in genere, rimane sicuramente quello del “fallimento pilotato”.
Sovente, in passato, al comando di reparti della Guardia di finanza mi è capitato di svolgere indagini delegate dall’Autorità giudiziaria per ipotesi di bancarotta fraudolenta o comunque concernente reati contenuti nella legge fallimentare . Le preliminari verifiche volte ad acclarare le variegate ipotesi accusatorie, scaturite da denunce presentate dalle stesse vittime dei raggiri o addirittura anche dai soci dell’azienda fallita, erano generalmente mirate:
• Ad acquisire elementi conoscitivi sugli autori della presentazione delle istanze di fallimento (natura del credito, oggetto sociale, legami commerciali e/o rapporti di parentela con il fallito);
• La ricerca dello stato del passivo quantificato alla data della sentenza di fallimento o denunciato dal fallito;
• Accertamento se fra i titoli posti a sostegno della domanda di ammissione al passivo vi fossero cessioni cambiarie girate dal fallito ai creditori sulla base di rapporti economici veri o fittizi;
• Individuare esattamente l’arco temporale nel quale il passivo si è determinato (eventi straordinari, eventuali calamità naturali, cessazione vecchio e primario cliente etc.);
• L’ammontare dell’attivo denunciato dal fallito, potenziale o documentato, distinguendosi, fra:
- Beni mobili, come i macchinari, attrezzature, materie prime, semilavorati, prodotti finiti;
- Beni immobili, con la indicazione della specie, ubicazione, modalità di utilizzazione, epoca e modalità dell’acquisto, prezzo pagato e valore ammortizzato;
- Esistenza di eventuali partecipazioni azionarie o titoli mobiliari acquistati e risultanti in contabilità (cambiali in portafoglio, certificati di deposito, dossier titoli);
• Se il fallito, prima o dopo il fallimento, ha eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuno dei creditori in danno di altri;
• Se il fallito, nell’ultimo biennio, ha impropriamente utilizzato il conto della società per spese personali o comunque in misura superiore alle sue possibilità, anche desumbili dal suo tenore di vita (continuo prelievo di denaro contante dai conti della società, emissione di assegni a favore di soggetti estranei senza alcuna strumentalità d’impresa etc.);
• Se il fallito ha fatto ricorso al credito nell’ultimo periodo, acquisire le garanzie prestate, attraverso la visione della istruttoria di fido prodotta dall’ente creditizio;
• Se il fallito, in data recente ha presentato denuncia di furto o di smarrimento della documentazione.
Sono questi solo alcuni suggerimenti pratici che possono aiutare l’investigatore a meglio delineare il quadro d’insieme in genere particolarmente complesso.
Bari, 21 agosto 2008
Scritto da Admin il 22 Agosto 2008 alle 12:19- 506 Articoli Totali
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