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Le operazioni sospette dell'antiriciclaggio

Articolo di Giovanni Falcone

LE OPERAZIONI SOSPETTE DELL’ANTIRICICLAGGIO
Il primo comma dell’articolo 51 del Decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “Collaborazione attiva” (Intermediari finanziari, Professionisti legali - contabili e Operatori economici vari) di provvedere alla “Comunicazione al MEF  ” entro il termine di 30 giorni, laddove vengano a conoscenza di infrazioni al trasferimento di denaro contante o titoli al portatore in violazione ai limiti imposti dall’articolo 49 dello stesso decreto .
Al terzo comma dello stesso articolo, viene tuttavia precisato che qualora l’oggetto della infrazione riguardi una irregolare operazione di trasferimento già descritta nella Segnalazione di operazione sospetta, non si è tenuti a fornire alcuna informativa al MEF.

La precisazione del legislatore, per quanto tardiva, è stata accolta con particolare soddisfazione dagli addetti ai lavori, avendo contribuito a  migliorare significativamente il carattere di riservatezza insita nella Segnalazione di operazione sospetta che, non a caso, al contrario della Comunicazione al MEF, è da sempre inviata in forma crittografica. In altri termini, con la vecchia normativa vigente fino al 28 dicembre 2007, succedeva che, la stessa informazione poteva essere criptata nella Segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi (ora Unità d’Informazione Finanziaria) e trasmessa in chiaro al MEF.

Purtroppo però, almeno fino al 28 dicembre u.s., in vigenza della vecchia normativa (ex artt.2 e 7 del Decreto legislativo 56/2004), numerose sono state e continuano a tutt’oggi  le contestazioni da parte della Guardia di finanza, laddove il malcapitato si fosse limitato alla sola Segnalazione di operazione sospetta con la contestuale descrizione della irregolarità amministrativa inerente l’irregolare trasferimento di denaro contante o titoli al portatore.
La violazione dell’obbligo di “comunicazione” al ripetuto Ministero dell’economia e delle finanze, comportava una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3% al 30% dell’importo irregolarmente trasferito (denaro contante, assegno bancario e/o circolare privo della clausola di “non trasferibilità”, trasferimento di certificati di deposito senza la presenza di intermediari abilitati allorquando la somma trasferita fosse superiore ad €.12.500,00).

Pur non conoscendo l’esito definitivo di tali contestazioni ovvero l’eventuale giudizio di condanna/assoluzione da parte dell’apposita Commissione ministeriale, voglio sommessamente ricordare la inconsistenza della contestazione  allorquando sussista una “Connessione obiettiva con un reato”, secondo il dettato contenuto nel primo comma dell’articolo 24 della legge 689/81.
Pensiamo, a titolo di esempio, alla Segnalazione presentata all’Ufficio Italiano Cambi (ora UIF), per una ipotesi di emissione e/o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, dove la “restituzione” del denaro in contanti nelle mani del traente dell’operazione da parte del beneficiario ufficiale della provvista, avviene a pronta cassa e spesso alla presenza dello stesso operatore di sportello della banca che ha appena monetizzato il titolo di credito o accreditato il bonifico.

E’ questo il caso di “Connessione obiettiva con il reato”, dove tra l’illecito amministrativo (trasferimento di contante fra soggetti diversi oltre la soglia) e l’illecito penale (Fatture per operazioni inesistenti), sussiste uno stretto rapporto di connessione oggettiva e dove dall’accertamento del primo dipende l’esistenza del secondo.
IN questi casi, anche secondo una consolidata giurisprudenza, la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetta al giudice penale (Autorità giudiziaria) e non all’autorità amministrativa (Ministero), secondo la regola generale del  ripetuto 1°comma dell’articolo 24 della legge 689/81 (Corte di Cassazione – II Sezione Civile – Sentenza 22 aprile 2008).

Con l’auspicio di un chiarimento “ministeriale”, nel frattempo fioccano le contestazioni che, per casi della specie e nella migliore delle ipotesi, contribuiscono soltanto a generare confusione, paure ingiustificate e spese inutili.

Ma purtroppo, la verbalizzazione deve continuare … non demorde, anche i numeri hanno la loro importanza.

Così è, se vi pare!!!

Bari, 01 luglio 2008

Scritto da Admin il 1 Luglio 2008 alle 09:27
 
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