L'antiriciclaggio e il "teatro degli eccessi"
Articolo di Giovanni Falcone
Questa manovra estiva 2008 sarà ricordata come una ventata di aria fresca, di ossigeno allo stato puro per il nostro farraginoso e confuso panorama legislativo, volta ad introdurre una serie di semplificazioni e utili provvedimenti per l’azienda Italia *1.
L’l’antiriciclaggio, si torna alla soglia di euro 12.500,00 per gli strumenti di pagamento, sia con riferimento al denaro contante che per il trasferimento di titoli o assegni bancari e circolari (art.32 del Decreto).
Con questo decreto, è stato anche abrogato l’obbligo della indicazione del codice fiscale nelle girate degli assegni liberi, introdotti con l’articolo 49 del Decreto legislativo n.231/07, in vigore, per la parte che qui interessa, dal 30 aprile u.s..
E’ stato anche abrogato l’obbligo della tracciabilità dei compensi ai professionisti introdotto dai commi 12 e 12 bis del decreto legge 223/06, convertito con modificazioni nella legge 248/06 *2.
A fronte di queste positive novità di alto contenuto pratico che sicuramente contribuiranno a restituire una maggiore fiducia agli operatori e all’economia sana del nostro Paese, di contro, registro numerosi eccessi e, in qualche caso abusi commessi in violazione alle norme, nella condotta operativa di taluni organi investigativi deputati al contrasto al riciclaggio di denaro sporco.
Controlli approssimativi, conoscenza superficiale delle norme, riservatezza quasi nulla e altro ancora.
Scopro in questi giorni, contestazioni per “Omesse Segnalazioni di Operazioni Sospette” – con sanzioni a svariati zeri – notificate a Responsabili Aziendali Antiriciclaggio e, in solido, a Intermediari finanziari che, in epoca non sospetta, avevano già “segnalato” all’allora Ufficio Italiano Cambi quegli stessi nominativi.
In altre parole, l’organo investigativo all’uopo allertato alle indagini in conseguenza della Segnalazione ricevuta, nell’esaminare gli estratti conto di quei determinati clienti, “scopre” ulteriori operazioni poste in essere dalla stessa clientela e successive alla data della segnalazione.
Per tali ulteriori operazioni “scoperte” dall’illuminato e solerte occhio vigile della legge (alias lo stesso organo investigativo), l’Intermediario non si è attivato all’inoltro di analoga Segnalazione di Operazione Sospetta.
A leggere questa nuova ed inedita forma di “Collaborazione attiva” elaborata dagli investigatori, devo pensare che ove il cliente già oggetto di segnalazione, faccia altre venti operazioni della stessa natura prima dell’avvio dell’azione accertatrice e la Banca, ovvero l’Operatore economico non finanziario e gli stessi Professionisti (legali e contabili), dovessero segnalarne solo quindici, saranno comunque sanzionati per l’omissione delle restanti cinque.
E’ proprio vero, nella vita non si finisce mai di imparare!
Continuiamo così, avanti tutta … al peggio non c’è mai fine!
Bari, 26 giugno 2008
*1 DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
*2 Legge 248/2006 Art.35
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro.
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