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Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Titolare effettivo della relazione

Articolo di Giovanni Falcone 5 aprile 2008

Fra le diverse novità introdotte con il recente Decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della Terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’Adeguata verifica della clientela ed il Titolare effettivo del rapporto, rappresentano sicuramente l’asse portante della nuova filosofia normativa.
Oggi, infatti, all’atto dell’avvio di un rapporto continuativo con un Intermediario finanziario ovvero il conferimento dell’incarico per un Professionista, non è più sufficiente, come per il passato, limitarsi alla fotocopia del documento di riconoscimento del cliente.

E allora cosa significa l’Adeguata verifica della clientela per l’Intermediario finanziario, il Professionista o chiunque altro chiamato dalla normativa a fornire la c.d. collaborazione attiva?
Significa capire esattamente chi si ha di fronte, non solo sotto il profilo formale risultanti dal documento di riconoscimento esibito per la identificazione, ma significa comprendere quali sono le sue potenzialità economiche, la finalità e natura della relazione, i collegamenti, i rapporti d’affari etc..

Per le persone fisiche, potrà significare:

  • Attività economica svolta acquisendo copia della “busta paga” se lavoratore dipendente;
  • Per un giovane studente, conoscere l’attività lavorativa dei genitori;
  • Per una casalinga, conoscere l’attività lavorativa del coniuge;
  • Per un pensionato, acquisire elementi di conoscenza del lavoro svolto in età lavorativa.

Per le persone giuridiche e/o attività economiche in genere, oltre a verificare direttamente – soprattutto in presenza di clientela sconosciuta – tutte le informazioni presso i pubblici registri (Camera di commercio per la regolarità della iscrizione, l’Agenzia delle entrate per la partita IVA  o Archivio di polizia per l’eventuale furto e/o denuncia di smarrimento del documento di riconoscimento esibito), suggerisco di fare anche una verifica di cantiere, anche per individuare possibili attività di “copertura”.
Ciò, al fine di riscontrare la effettiva esistenza dell’organizzazione logistico imprenditoriale, l’esistenza di magazzini, lavoratori dipendenti, processi produttivi etc..
Trattasi questa di un’attività che le banche facevano in passato solo in presenza di una richiesta di “affidamento” da parte dell’imprenditore. Oggi, invece, con le nuove norme, appare opportuno farla sempre in concomitanza all’avvio di una nuova relazione.

In altre parole, coloro i quali sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e sono chiamati dalla Istituzione a collaborare, devono essere assolutamente certi – ovviamente nei limiti delle loro possibilità e senza svolgere alcuna attività investigativa – che le risorse economiche movimentate e oggetto della relazione sono strettamente riconducibili al dichiarato esercizio della riferita e documentata attività economica.
Al riguardo, la stessa legge vieta l’avvio della relazione se non si è in grado di garantire l’adeguata verifica della clientela che, ricordo, non deve limitarsi al solo avvio del rapporto, ma esplicitarsi anche rapporto durante, secondo una concezione dinamica ed in continua evoluzione.

A questo concetto, di per sé rivoluzionario, va aggiunto quello del “Titolare effettivo” della relazione.
Alle informazioni fornite a richiesta dal cliente, al quale, in occasione della “Informativa sulla privacy”,  vanno sempre ricordate le conseguenze penali per mendaci o false informazioni (ec comma 2 e 3 dell’art.55 del Decreto legislativo nr.231/07), bisognerà anche qui effettuare autonomi riscontri, come:

  • Attenta lettura della Visura camerale per conoscere i soci di capitale, l’oggetto sociale, la sede legale, le unità operative, la composizione dell’organo di amministrazione etc;
  • Diversamente, se trattasi di vecchia società, attingere tali informazioni dai dati di bilancio depositato, dal libro soci;
  • Acquisire notizie ed informazioni di interesse ai fini della registrazione di eventuali “controlli” esterni alla compagine sociale sempre nell’ottica di identificare il “Titolare effettivo” della relazione.

Per concludere, diffidare sempre:

  • Clientela poco incline a fornire informazioni dettagliate sui soci di capitale ovvero sul soggetto per conto del quale egli stesso opera;
  • Società aventi sede presso il medesimo studio del commercialista, ovvero conosciuta sul territorio nazionale meramente sulla base di un civico di rappresentanza o recapito per corrispondenza;
  • Amministratori troppo giovani (20/30 anni) o troppo vecchi (60/80 anni);
  • Persone non legate al territorio sul quale dichiarano di operare, ovvero estranee alla natura e tipologia dell’impresa per estrazione o per esperienza professionale;
  • Persone accompagnate da soggetti terzi che, nella realtà, paiono i veri dominus del rapporto e poco inclini a farsi identificare;
  • Operazioni garantite da terzi estranei in grosse operazioni di finanziamento.

Quanto detto, forse, potrebbe essere un buon inizio per interpretare al meglio l’obbligo di collaborazione attiva che io sono solito definire “come una sorta di obbligo codificato del comune senso civico”.

Il “senso civico”, quell’agire corretto senza regole scritte, quel sentire comune di una esigenza di legalità.

Insieme si può.

Bari, 5 aprile 2008

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722

Scritto da Admin il 4 Aprile 2008 alle 22:19
 
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