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Il riciclaggio double face

preliminari riflessioni sul Decreto Legislativo 231/2007

Articolo di Giovanni Falcone 19 gennaio 2008

ANTIRICICLAGGIO: preliminari riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva comunitaria 2005/60/CE

SOMMARIO: 1. Premessa e novità intervenute; 2. Nuova definizione del “Riciclaggio”; 3. Effetti sulla “collaborazione attiva” dei destinatari indicati nel decreto; 4. Conclusioni

1. Premessa

In aderenza alla delega contenuta nell’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, nr.29 (legge comunitaria 2005), con il Decreto legislativo del 21 novembre 2007, nr.231 è stata data una organica attuazione alla III direttiva antiriciclaggio relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con le numerose abrogazioni di norme pregresse, oggi, questo testo, si pone come unico riferimento normativo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.

Infatti le abrogazioni integrali riguardano il decreto legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991 nr.197, il decreto legislativo 20 febbraio 2004 nr.56 ed i relativi decreti di attuazione (DD.MM. 141,142 e 143/06) e, parzialmente, anche il decreto legislativo 25 settembre 1999, nr.374. (*1)
Volendo fare una disamina rispetto alla precedente normativa oggi in gran parte abrogata, possiamo notare alcune novità, quali:

• L’estensione delle norme di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro anche per combattere il finanziamento al terrorismo, procedendo a misure idonee al congelamento dei fondi e delle risorse economiche;
• Il concetto di “adeguata verifica della clientela” che non dovrà essere limitato, come spesso avvenuto in passato, alla mera acquisizione della copia del documento di riconoscimento, ma una costante valutazione nel merito circa il profilo soggettivo del cliente (attività economica svolta, coerenza, disponibilità ad una collaborazione costante, finalità trasparenti, collegamenti, garanzie di terzi etc), secondo una definizione “dinamica” ed in continua evoluzione;
• La possibilità di selezionare procedure idonee per individuare persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, laddove i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano scarsi;
• La gradualità degli obblighi di “adeguata verifica della clientela” in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
• La introduzione di pesanti sanzioni amministrative per la mancata formazione del personale e dei collaboratori;
• La introduzione nel complesso normativo della inedita definizione di “Persona politicamente esposta”;
• La estensione alla persona giuridica della responsabilità amministrativa per condotte penalmente rilevanti assunte dai dipendenti, in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Definizione del riciclaggio

Che il riciclaggio di denaro sporco avesse molteplici facce nella sua esternazione criminale credo che nessuno lo abbia mai messo in discussione.

Questo evidentemente, lo dico, per tentare di spiegare il titolo del mio breve intervento: IL RICICLAGGIO “double face”.

Le stesse difficoltà per la sua individuazione, a cominciare dallo sforzo info- investigativo prima e processuale poi, sono lì a dimostrarlo. Infatti, non è una sorpresa per nessuno se dico, anche sulla scorta di statistiche non solo nazionali, che l’impegno complessivamente profuso, in rapporto ai benefici ottenuti (procedimenti penali aperti e condanne irrogate) non appare certo incoraggiante, anche a fronte di un elevato e sempre crescente numero di “segnalazioni di operazioni sospette” prodotto.
Alla complessità operativa già nota, oggi, per effetto della novella in commento, possiamo dire di aver aggiunto, ove mai ce ne fosse stato bisogno, una ulteriore e indicibile confusione, grazie alla “nuova definizione del Riciclaggio(*2), completamente diversa dal dettato normativo ancora vigente dell’articolo 648 bis del codice penale.

In buona sostanza, attraverso la semplice aggiunta …o da una partecipazione a tale attività… (evidenziata e sottolineata in appendice) abbiamo aggiunto, sia pure ai soli fini del Decreto, L’AUTORICICLAGGIO. (*3)

Questa, a mio avviso, costituisce la madre di tutte le novità intervenute in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco negli ultimi trenta anni, a partire dalla introduzione della fattispecie criminosa del 1978. (*4)

Cosa significherà tutto questo è sicuramente presto per dirlo. Certamente però, è ragionevole ritenere, da subito, una innegabile e maggiore difficoltà operativa degli addetti ai lavori, ovvero di tutti i soggetti chiamati dalla Istituzione a fornire la “Collaborazione attiva” - che io sono solito definire, come una sorta di Obbligo codificato del comune senso civico - al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto.

3. Effetti sulla “collaborazione attiva”

La stella polare che ha guidato l’intero dispositivo caratterizzante l’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco per circa un quarto di secolo nel nostro Paese, è stata sempre riconducibile al contenuto del vigente articolo 648 bis – sia pure più volte modificato – del codice penale che, testualmente recita:
“”art.648 bis Riciclaggio Fuori dai casi di concorso nel reato |110|, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo |42|, ovvero compie in relazione ad esso altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da €.1.032 a €.15.493.
o m i s s i s
””.

Per meglio spiegare il cataclisma occorre anche dire che fino al 28 dicembre 2007, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta scaturiva dal contenuto del 1° comma dell’articolo 3 della legge 197/91 (*5), laddove il riferimento era ai vigenti articoli 648 bis e ter del codice penale, la cui introduzione, ribadisco, esordisce “Fuori dai casi di concorso nel reato…”.

Voglio fare un esempio pratico e, tanto per parlare di qualcosa di nuovo, pensiamo alla “Evasione fiscale” che, come è noto, a far data dal marzo 2000, è considerato reato presupposto del riciclaggio di denaro sporco ( *6) .

Se ci atteniamo al vigente articolo 648 bis del cp, l’imprenditore che gestisce direttamente un conto extracontabile, intestato al medesimo ed alimentato da vendite non fatturate (c.d. nero), per importi rilevanti sotto il profilo delittuoso (*7) risponde di sola evasione fiscale e non certo di riciclaggio, attesa l’assenza del soggetto estraneo (prestanome) impegnato nella gestione della provvista finanziaria.
In situazioni della specie, pertanto, l’Intermediario finanziario o comunque i tanti soggetti obbligati, non essendo chiamati “per carità di Patria” a sostituire la Guardia di finanza, non erano soggetti ad alcun adempimento ai fini della Segnalazione di operazione sospetta.

Oggi invece, alla luce della nuova definizione di riciclaggio introdotta dal Decreto (sub.2), la situazione appare decisamente diversa in quanto, alla fine della giostra ci troviamo ad osservare che, in presenza della stessa condotta, in un caso non costituisce reato (riciclaggio del 648 bis cp), nell’altro invece, se non procedo all’inoltro della fatidica “Segnalazione”, potrei rispondere di una violazione amministrativa sanzionata dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione che si assume non segnalata, senza la possibilità peraltro, di poter beneficiare del pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della legge 689/81) per espressa esclusione dello stesso Decreto (2° comma dell’art. 60).

Di fronte alle due e diverse definizioni di riciclaggio (già ci si confondeva con una…), nel mio piccolo, voglio porre un interrogativo attraverso una riflessione a voce alta: “Se c’è un funzionario che scientemente – perché colluso e/o minacciato – con riferimento alla definizione del riciclaggio indicata dal Decreto, non effettua dolosamente una segnalazione di operazione sospetta, in presenza di una indagine giudiziaria, di cosa risponde?

Molto verosimilmente risponderà della sola violazione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione che si assume non segnalata e né potrà contestarsi all’Ente il neonato articolo 25 octies aggiunto nel Decreto legislativo 8 giugno 20001, nr.231 visto che il riferimento normativo al quale si riconduce l’ipotesi criminosa sono gli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Inoltre: “Se lo stesso funzionario risultasse il dominus dell’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro sporco, all’usura e quant’altro, risponderà sia del riciclaggio in sede penale - 648 bis - che, per la stessa omissione, in sede amministrativa?”

Questa sembra la “double face”del riciclaggio ultima versione.

4. Conclusioni

Ho fatto una brevissima sintesi, trattando solo qualche aspetto di un provvedimento molto ampio e articolato e che, nella sua portata complessiva, è finalizzato a contrastare con maggiore efficacia un fenomeno criminale di enorme portata, quale appunto il riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.

Di questo nuovo dispositivo di contrasto ne auspichiamo, se non tutti, ma sicuramente la stragrande maggioranza la più totale efficacia.

Lo stesso Decreto tuttavia, per la sua concreta applicazione può togliere il sonno anche a tantissima gente onesta, oggi chiamata dalla Istituzione a fornire questa “Collaborazione attiva”. In tale quadro quindi, parrebbe a mio avviso necessario migliorare taluni aspetti, sulla odierna procedura tesa a garantire quella necessaria “Riservatezza”, anche rivedendo, ove occorra, l’attuale modus operandi dell’attività investigativa conseguente ad una Segnalazione di operazione sospetta.
Limitandomi all’indispensabile e senza approfondire numerosi altri aspetti pure discutibili, non va certo in questa direzione il contenuto della lettera b), del comma 4 dell’articolo 8 del Decreto, laddove viene consentito al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di delegare i suoi poteri e quindi gli accertamenti in materia di “segnalazioni di operazioni sospette” ai reparti della Guardia di finanza, a differenza del passato dove le “deleghe” erano circoscritte unicamente a favore di reparti specializzati ove agivano, per l’appunto, articolazioni di uomini impegnati in modo esclusivo nel delicato settore che qui ci occupa.

Al contrario, oggi, grazie a questa “innovazione”, sembra leggere che ci si può trovare il Comando Brigata di Canicattì (AG) che ordinariamente, occupa il 99,9% del suo tempo in altre attività operative, a dover indagare su una ipotesi di Riciclaggio sorta sulla base di una Segnalazione di operazione sospetta.

Mi fermo qui e non aggiungo altro!!!

Il tema è molto delicato e, forse, alquanto fragile, si prega di maneggiare con cura!!!

Bari, 19 gennaio 2008

 

-> 1* Art. 64
(Norme abrogate)
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

-> 2* Art. 2. Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

-> 3* "IL RICICLAGGIO "DIRETTO"…

-> 4* DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978, n. 59 (GU n. 080 del 22/03/1978) NORME PENALI E PROCESSUALI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI GRAVI REATI.
ART.3. DOPO L' ART.648 DEL CODICE PENALE È AGGIUNTO IL SEGUENTE: _ART.648-BIS - (SOSTITUZIONE DI DENARO O VALORI PROVENIENTI DA RAPINA AGGRAVATA,ESTORSIONE AGGRAVATA O SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE).- FUORI DEI CASI DI CONCORSO NEL REATO,CHIUNQUE COMPIE FATTI O ATTI DIRETTI A SOSTITUIRE DENARO O VALORI PROVENIENTI DAI DELITTI DI RAPINA AGGRAVATA,DI ESTORSIONE AGGRAVATA O DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE,CON ALTRO DENARO O ALTRI VALORI,AL FINE DI PROCURARE A SÈ O AD ALTRI UN PROFITTO DEL REATO,È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI E CON LA MULTA DA LIRE UN MILIONE A VENTI MILIONI.

-> *5 Art. 3
(Segnalazioni di operazioni) 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

-> *6 IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE

-> *7 DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 (GU n. 076 del 31/03/2000)
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Art. 4. Dichiarazione infedele 1 . Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.

 

Giovanni Falcone
Tel. 3357693411
Falcone Consulting Srl
Partita IVA 06483420722

Scritto da Admin il 19 Gennaio 2008 alle 22:48
 
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