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Responsabilità per custodia sui percorsi dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie

Cassazione , sez. III civile, sentenza 01.07.2005 n° 14091

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 1 luglio 2005, n. 14091


Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata la M.spa (ora C. Italia s.c.a.r.l.) conveniva davanti al Tribunale di Ravenna le Ferrovie dello Stato spa e le Generali Assicurazioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, indicati in L. 11.899.322, corrispondenti alla retribuzione e a quant'altro percepito dalla propria dipendente A. Laura per il periodo 17.1- 16.4.1994 in cui la stessa era rimasta assente dal lavoro a causa dell'infortunio occorsole il 17.1.1994 all'interno della stazione ferroviaria di Massalombarda. Esponeva l'attrice che l'A., nell'attraversare i binari sulla passerella in legno, era scivolata acausa dello strato di ghiaccio che ne ricopriva la superficie, riportando la frattura scomposta della rotula sinistra, per cui era stata assente dal lavoro per il detto periodo.


Si costituiva la spa Ferrovie dello Stato, deducendo che l'evento dannoso era esclusivamente riconducibile all'imprudenza dell'A..


Si costituiva anche la spa Generali Assicurazioni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. Sull'accordo di parte attrice, veniva estromessa dal giudizio.


Istruita la causa mediante produzione di documenti ed assunzione di prove testimoniali, il Tribunale con sentenza del 10.2.1999 rigettava la domanda. Rilevava che l'incidente si era verificato non per la natura del servizio o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, bensì per le modalità asseritamente negligenti del loro impiego e, ricompresa, quindi, la fattispecie in esame nell'ambito dell'art.2043 c.c., escludeva che fosse stato assolto il relativo onere probatorio.


Proposto appello dalla C. Italia s.c.a.r.l. (incorporante la M. spa), la Corte d'appello di Bologna con sentenza dell'8.11.2001 rigettava il gravame.


Per la cassazione della sentenza la stessa C. Italia s.c.a.r.l. ha proposto ricorso in base a due motivi. L'intimata Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni non si è costituita.


Motivi della decisione


Con il primo motivo la società ricorrente si duole che la corte d'appello di Bologna, esclusa l'applicazione dell'art. 1 l. n. 754/1997 alla fattispecie in esame, abbia ritenuto la fattispeciestessa inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c., senza considerare, come proposto in appello, l'applicazione dell'art. 2050 o dell'art. 2051 c.c. all'incidente subito, nell'attraversamento dei binari sulla passerella in legno ricoperta da uno strato di ghiaccio della stazione ferroviaria di Massalombarda, da A. Laura, dipendente della società ricorrente.


Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito si espongono.


E' indubbio che la detta fattispecie non poteva, come ritenuto dalla Corte bolognese, essere ricompresa nell'esercizio di attività ferroviaria di cui all'art. 1 l. 754/77, posto che il sinistro non si verifica per la natura del servizio propriamente ferroviario, ovvero per le caratteristiche dei mezzi di trasporto adoperati.


Peraltro è da escludere l'applicazione al caso de quo dell'art. 2050 c.c., non potendo la fase di uscita dalla stazione a seguito della discesa dal convoglio, ancorchè ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, costituire attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri (nella specie, la passerella in legno per attraversare i binari, in mancanza di sottopassaggi).


Vero è - però - che la passerella faceva parte dell'arredo della stazione ferroviaria, derivandone perciò l'obbligo dell'ente Ferrovie della manutenzione di tale passerella (che nell'occasione dell'incidente era ricoperta da uno strato ghiaccioso) e della custodia della stessa, volte ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame, dunque, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Si trattava, infatti, di pertinenza della sede ferroviaria destinata ad assicurare l'attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l'esigenza e l'onere della vigilanza affinchè dalla pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti.


Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbito il secondo motivo (col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in merito alla valutazione del materiale probatorio).


La sentenza impugnata va di conseguenza, cassata in relazione alla censura accolta con rinvio, per nuovo esame, alla stregua di quanto sopra osservato, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna,che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.


P.Q.M.


LA CORTE accoglie per quanto di ragione il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.


Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.


Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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