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Factoring: responsabilità per danno da illecito omissivo ed veccezioni proponibili

Cassazione , sez. III civile, sentenza 30.06.2005 n° 13957

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 30-06-2005, n. 13957


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1991, la s.p.a. Arredamento Lombardo convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Torino, la s.p.a. S. Paolo Factoring (successivamente S. Paolo Fin) onde ivi sentir dichiarare inesistente qualsivoglia suo atto di riconoscimento di un credito, in favore della società convenuta (cessionaria del credito medesimo), pari a L. 483.632.433, e relativo a forniture effettuate in favore di essa attrice dalla s.a.s. Manifattura Biagioni, che aveva stipulato, in relazione al detto credito, un contratto di factoring con la s. Paolo.


Quest'ultima, nel costituirsi e nel chiedere il rigetto dell'istanza, spiegò a sua volta domanda riconvenzionale con cui si invocava, in via principale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma predetta, ed in via subordinata quella al pagamento dei danni derivati dal silenzio mantenuto dall'attrice stessa in ordine all'andamento dei rapporti intercorrenti con la Manifatture Biagioni.


Presentato poi ricorso per ingiunzione (successivamente all'instaurazione del primo giudizio di accertamento) dalla S. Paolo, il Presidente del tribunale di Torino emise decreto ingiuntivo nei confronti dell'Arredamento Lombardo per il pagamento della somma in contestazione, decreto avverso il quale l'ingiunto propose rituale opposizione.


Si costituì la S. Paolo Fin invocandone il rigetto e la conseguente la condanna dell'opponente al maggior danno ex art. 1224 c.c..


Dichiarato, nelle more, il fallimento della società Manifattura Biagioni (creditore cedente), intervenne nel procedimento di opposizione il curatore della procedura concorsuale, chiedendo la declaratoria di inopponibilità alla curatela delle cessioni di crediti operate dal fallito in favore dell'opposta, e la conseguente condanna dell'Arredamento Lombardo a versare al fallimento la somma oggetto dell'ingiunzione.


Riunite le due cause, il Tribunale di Torino confermò il decreto ingiuntivo opposto, così inducendo all'appello la soccombente Arredamento Lombardo, che vedrà respinto il gravame dalla Corte subalpina con sentenza 20.9.1996.


Proposto ricorso per Cassazione da parte dell'appellante soccombente, la S.C. rigettato un primo motivo di rito, accoglierà quello di merito, avente ad oggetto una pretesa, erronea applicazione degli artt. 1260 e 1264 c.c.: sosterrà il ricorrente che erroneamente il giudice di appello aveva qualificato in termini di accettazione incondizionata, con riferimento alla cessione intercorsa tra Manifatture Biagioni e S. Paolo, alcuni atti scritti di sua provenienza ed indirizzati a quest'ultima società.


Riassunto il procedimento da parte della Arredamento Lombardo, e costituitasi in giudizio la S. Paolo Fin, la Corte torinese, in sede di rinvio, accoglierà l'appello ritenendo, per quanto ancora di rilievo in sede di giudizio di legittimità:


- che, in conseguenza della pronuncia della S.C., il thema decidendum del giudizio di rinvio doveva ritenersi ormai circoscritto alla questione dell'esistenza della cessione e della eventuale natura (incondizionata o meno) dell'accettazione della cessione stessa intercorsa tra la Manifatture Biagioni e la S. Paolo;


- che, dovendosi predicare l'esistenza non di una accettazione incondizionata, bensì di una mera presa d'atto della cessione de qua, la Arredamento Lombardo non aveva perso il diritto di opporre alla cessionaria le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre alla cedente, ivi compresa quella secondo cui il credito complessivo in realtà non era mai sorto, essendosi estinto per compensazione nel momento stesso in cui esso era venuto ad esistenza, per effetto della pregressa esistenza di un controcredito dell'appellante nei confronti della Biagoni;


- che tale conclusione era giustificata dal contenuto stesso della sentenza di rinvio della S.C., ove si rilevava come la lettera inviata dalla Arredamento Lombardo alla S.Paolo - documento sul quale il tribunale e la Corte d'appello avevano fondato il loro originario convincimento in ordine all'esistenza di un'accettazione incondizionata della cessione - fosse, quoad tempus, sicuramente precedente al contratto di factoring, e, perciò, intrinsecamente inidonea ad integrare gli estremi dell'atto di accettazione incondizionata, non essendosi la relativa cessione ancora perfezionatasi;


- che doveva senz'altro escludersi la formazione di un giudicato interno in ordine alla anteriorità della stipula del contratto di factoring (asseritamente intercorsa in forma orale, secondo l'assunto della S.Paolo, prima della sua materiale, successiva riproduzione scritta) rispetto alla missiva de qua, atteso che la prospettazione dell'esistenza di un contratto in forma verbale risalente ad epoca anteriore tanto a quello scritto quanto alla missiva della società appellante non aveva, in realtà, mai formato oggetto di considerazione e valutazione da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado;


- che, pertanto, era onere della S.Paolo fornire la prova diretta di tale, pregressa stipula negoziale del factoring, in ipotesi realizzatasi in forma soltanto orale;


- che tale prova, pur in costanza di circostanze significative (ed idonee ad integrare gli estremi della prova indiretta, quale la comunicazione con missiva dell'avvenuta cessione intercorsa tra la Biagioni e la Arredamento Lombardo) non era stata completamente fornita dall'appellata, di talchè la missiva con la quale quest'ultima comunicava al cessionario di aver preso "buona nota" del contenuto della comunicazione di cessione proveniente dalla Biagioni era del tutto privo di valenza e, comunque, sicuramente priva della valenza di accettazione incondizionata della cessione stessa, e ciò quand'anche si fosse ipoteticamente ritenuta provata la conclusione di un precedente contratto orale di factoring Biagioni-S.Paolo, atteso che l'espressione "prendere nota" adottata dall'appellante equivaleva non altro che ad un mero riscontro dell'avvenuta acquisizione di una conoscenza di fatti giuridicamente rilevanti (dovendosi qualificare per converso "atto di accettazione" una manifestazione di volontà del dichiarante riconducibile ad un'adesione al negozio giuridico intercorso tra cedente e cessionario), mentre l'ulteriore specificazione, pur contenuta nella missiva in parola, in ordine all'assicurazione circa i pagamenti da eseguirsi in favore del cessionario, era da ritenersi una locuzione necessitata dalla premessa concernente la comunicazione della presa d'atto della intercorsa cessione dei crediti (alla stessa soluzione perverrà la corte subalpina con riferimento alle ulteriori comunicazioni attinenti alla cessione di singoli crediti con le quali l'Arredamento Lombardo confermava al cessionario l'aver preso buona nota dell'avvenuta cessione, "non essendo anche in relazioni ad esse in alcun modo ravvisabili manifestazioni di volontà implicantiadesione");


- che, per l'effetto, l'Arredamento Lombardo aveva facoltà di opporre in compensazione alla S. Paolo i crediti vantati nei confronti della cedente Manifattura Biagioni e precedenti alle comunicazioni delle singole cessioni, crediti quantificabili in L. 272.963.200, tale somma (e solo essa) potendosi legittimamente ritenere opponibile in compensazione alla luce delle prove addotte;


- che l'appello incidentale della S.Paolo relativo alla richiesta di risarcimento per comportamento omissivo da parte del debitore ceduto, ammissibile in rito, nonostante la sua mancata proposizione nel corso del giudizio di secondo grado precedente la cassazione con rinvio sotto forma di appello incidentale condizionato, era da respingersi nel merito, non sussistendo, nella specie, un obbligo a carico del debitore di impedire l'evento dannoso.


Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino ricorre la S. Paolo Fin, sulla base di 7 motivi di doglianza.


Resiste con controricorso la Arredamento Lombardo s.p.a.


Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.


Motivi della decisione


Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.


Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 384 c.p.c. - omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia:


egli sostiene che la Corte di rinvio, anzichè attenersi al principio di diritto enunciato dalla S.C. con la sentenza 1876/1999, avrebbe ecceduto i limiti di indagine imposti dalla sentenza della Cassazione, limiti consistenti (a suo dire) nella ricerca, e nella conseguente motivazione, dell'esistenza di una accettazione pura e semplice manifestata, o meno, dal ricorrente (avendo la Corte di legittimità giudicato insufficiente la motivazione della sentenza d'appello in parte qua).


Con il secondo motivo, si censura la sentenza del giudice d'appello sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. quanto al non ritenuto passaggio in giudicato della sentenza dei primi giudici di merito sull'esistenza della cessione di credito alla data del 12.4.1989 - omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. A detta del ricorrente, dunque, il giudice ad quem non era chiamato ad accertare o meno la preesistenza della cessione alla data del 12.4.1989, ma soltanto a verificarne la portata (a verificare se, cioè, essa era stata accettata puramente e semplicemente oppure no), mentre il giudice di rinvio, ritenuto insussistente alcun giudicato sul punto, aveva indagato sull'esistenza stessa della prima cessione.


Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di una asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1325 c.c. - omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione -omessa e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.. La Corte torinese avrebbe, comunque, errato (impregiudicate le doglianze di cui al secondo motivo) nel ritenere non provata la cessione verbale in epoca antecedente al 12.4.1989, potendo la cessione stessa essere dimostrata anche con presunzioni, ed avendo i giudici del rinvio ritenuta raggiunta, sul punto, "una prova indiretta significativa di una preesistente cessione".


Con il quarto motivo, si rappresenta a questa Corte una ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e 1264 c.c. - motivazione insufficiente - omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Sostiene il ricorrente che "l'eccezione di inesistenza del contratto costituisce un falso problema, atteso che il debitore ceduto non potrebbe opporre al cessionario le eccezioni che attengonoal rapporto di cessione, perchè il debitore è rimasto ad esso estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere" (viene citata, in proposito, la pronuncia di questa Corte 5.2.1988, n. 1257).


Con il quinto motivo, si lamenta ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 1248 c.c. - omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sottopone a critica l'interpretazione della corte di merito con riferimento all'espressione adottata dall'odierna resistente "aver preso buona nota", ritenendo che tale sintagma, lungi non poter assumere il significato giuridico di un'accettazione, come opinato da quei giudici, costituisca, per converso, proprio l'espressione di una accettazione che, come noto, non deve rivestire alcuna formasacramentale. Inoltre, non essendo stata formulata alcuna riserva in quella sede, l'accettazione doveva ritenersi pura e semplice.


Con il sesto motivo, si critica ancora la sentenza d'appello sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 1248, comma 2 c.c. - omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: osserva il ricorrente come, incontrovertibile (a suo dire) l'esistenza di un contratto di cessione alla data del 12.4.1989, i crediti vantati da Arredamento Lombardo non potevano in alcun modo essere opposti in compensazione, perchè sorti posteriormente alla notifica della cessione stessa.


Con il settimo ed ultimo motivo, infine, si lamenta una ulterioreviolazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 1115, 2043 c.c. - omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto il profilo della non riconosciuta sussistenza, in capo alla ricorrente, del diritto ad un risarcimento conseguente all'omissione di informazione, da parte dell'Arredamento Lombardo, e nei confronti di essa cessionaria, dell'esistenza di suoi controcrediti nei confronti della cedente Biagioni, crediti che sarebbero poi regolarmente opposti in compensazione.


Tutte le doglianze così come sinora esposte sono destituite di giuridico fondamento.


I primi tre motivi ed il quinto, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, censurano la sentenza d'appello per un presunto travalicamento dei limiti imposti da un procedimento (quale quello di rinvio) che, come noto, si caratterizza per la sua struttura "a critica limitata" rispetto all'actio finium regundorum compiuta dalla Corte di Cassazione con riferimento all'oggetto del giudizio, e per una inesatta ricostruzione/interpretazione degli atti processuali.


I motivi si infrangono, da un canto, contro il tenore letterale della prima sentenza di questa stessa Corte, che, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso Arredamento Lombardo, indica al giudice del rinvio, quale thema decidendum, l'accertamento tanto sull'esistenza quanto sull'accettazione della cessione contestata;


dall'altro, sull'insuperabile ostacolo costituito dalla duplicità di ratio decidendi in realtà adottata dal giudice del rinvio che, sia pur con motivazione estremamente sintetica, ha ritenuto non soltanto carente la prova certa dell'esistenza della cessione anteriormente alla data del 12.3.1990, ma anche, ad ogni buon conto - e pur volendo invece opinare che tale cessione si fosse invece perfezionataanteriormente -, non provata alcuna accettazione della cessione stessa. Risulta così evidente che, pur accogliendo le doglianze del ricorrente riferibili alla questione circa l'esistenza della cessione, la decisione oggi impugnata non ne risulterebbe modificata nel suo definitivo decisimi, atteso che la mancata accettazione di quella vicenda negoziale inter alios acta legittimava, di per sè, il resistente alla proposizione delle eccezioni derivanti dai suo rapporti con il cedente (come nella specie avvenuto). L'accertamento compiuto in parte qua dalla Corte torinese, scevro da vizi logico- giuridici, risulta pertanto definitivamente cristallizzato nella sua dimensione fattuale (e perciò solo impeditiva di qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità) nella misura in cui l'interpretazione letterale fornita alla dizione "prendere buona nota" ne abbia escluso una inequivocabile valenza di accettazione pura e semplice: sicchè, pur lamentando formalmente un difetto dimotivazione ed una violazione dei canoni ermeneutici funzionali alla corretta ricostruzione delle vicende negoziali intervenute inter partes, i motivi esaminati si risolvono, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, evidente apparendo come il ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto non provata la cessione verbale e, comunque (e decisivamente), non provata l'accettazione del debitore ceduto, si limiti ad invocare una diversa lettura delle risultanze come accertare e ricostruite dalla corte di merito: censura invero inammissibile perchè la valutazione delle risultanze probatorie (non meno che il giudizio sull'attendibilità delle stesse) così come lascelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili (o addirittura probabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. E' principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo - sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica - dell'esame e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita una nuova valutazione delle risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto difatti e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata (quasi che la fungibilità nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente predicabile in seno al giudizio di Cassazione).


Il quarto motivo si articola secondo un iter argomentativo non facilmente comprensibile sotto il profilo giuridico: la sentenza citata dal ricorrente sul tema delle eccezioni proponibili dal debitore ceduto, difatti, recita, nella sua interezza (e non nella versione "depurata" offerta dal ricorrente stesso a questa Corte) e testualmente: il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità -annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento - prescrizione e, va aggiunto, compensazione, ).


Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perchè il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere. Sul punto della eccepibilità di fatti estintivi del rapporto obbligatorio cedente-ceduto, ogni ulteriore osservazione sembra, pertanto, un fuor d'opera.


Anche il sesto motivo si infrange sull'insuperabile ostacolo costituito dall'accertamento di fatto compiuto dalla Corte torinese in ordine ai crediti concretamente opponibili in compensazione quoad tempus, accertamento correttamente fondato su supporti documentali e contabili (accertamento che, nel suo assoluto rigore di indagine, ha per converso escluso la compensabilità di crediti relative a pregresse forniture difettose, ritenendoli sostanzialmente "sconto corrispondente nella sostanza ad una mera riduzione di prezzo").


Quanto al settimo motivo, rettamente ritenuto ammissibile in rito dalla Corte subalpina, va preliminarmente osservato come, nella giurisprudenza di questa Corte, esista un contrasto circa i limiti che incontra il debitore nell'evitare al creditore un maggior danno come conseguenza del proprio comportamento omissivo. In argomento, di recente, la sentenza 29 luglio 2004, n. 14484 di questa stessa sezione, nell'affrontare funditus il tema della responsabilità per danno da illecito omissivo, ha predicato il principio di diritto secondo cui: l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento dannoso può sorgere in capo all'autore dell'illecito non soltanto quando una norma o uno specifico dovere negoziale impongano di attivarsi per impedire l'evento, ma anche quando si verifichi una specifica situazione che esige il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui (si è così ritenuto responsabile del danno subito dall'emittente di un assegno bancario il soggetto che, ricevuta una lettera contenente l'assegno sebbene indirizzata ad altri, invece di restituirla al mittente l'aveva trattenuta omettendo di custodirla onde impedire che il titolo di credito venisse sottratto da terzi che, frequentandone la casa, ovvero introducendosi in essa con il suo consenso, se ne erano impossessati e, a mezzo di ulteriore attività illecita, avevano riscosso la somma indicata nell'assegno).


La sentenza si ricollega ad uno dei due contrastanti orientamenti affermatisi in seno alla Corte di legittimità in tema di tipicità (ovvero di atipicità) dell'illecito omissivo. Secondo un primo, più rigoroso filone interpretativo, difatti, non sarebbe sufficiente una generica antidoverosità sociale dell'inerzia, essendo, viceversa, necessaria la presenza di un vero e proprio obbligo giuridico (legaleo negoziale) di attivarsi per impedire l'evento dannoso (in tali sensi, Cass. n. 116 del 1979, n. 2134 del 1992, n. 9590 del 1990, secondo la quale, in particolare, affinchè una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, obbligo che può derivare o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione). L'opposto orientamento, cui fa riferimento la sentenza 14484/2004, accoglie invece una più ampia nozione dell'obbligo di attivarsi per impedire l'evento, predicandonela riconducibilità anche a particolari situazioni (ricorrenti specie in tema di rapporti bancari) nelle quali un soggetto abbia la chiara consapevolezza del pericolo del danno altrui e della relativa evitabilità attraverso un proprio comportamento attivo/cautelare (in tal senso si sono espresse, tra le altre, Casa. n. 11207 del 1992, n. 72 del 1997, n. 6691 del 1998).


Questa Corte, nel far proprie le argomentazioni adottate a sostegno del primo dei due ricordati orientamenti, ritiene di aderire a quello più rigoroso espresso in subiecta materia, confermando, pertanto, la decisione adottata, sul punto, dalla Corte torinese.


Il ricorso è conclusivamente rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 8100, di cui 100 per spese generali.


Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.


Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2005.

La redazione di megghy.com

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