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Le nuove regole per l'assegnazione dei domini .it che entreranno
in vigore dal 2 agosto 2004, sono le prime varate sotto
il nuovo assetto relativo alla regolamentazione dei suffissi
.it, passata dalla Naming Authority alla "Commissione
per le regole" istituita d'accordo con IIT-CNR e le
altre parti interessate dalla gestione del cctld ".it".
Numerose le novità di sostanza e forma, tra le quali
si segnalano la possibilità per i privati sprovvisti
di partita IVA di registrare più domini e la traslazione
verso il Registro (Registration Authority) e la Commissione
delle competenze prima assegnate alla Naming Authority ed
alle sue cariche.
Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio
sotto il ccTLD “it”
Versione 4.0
Il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio
nell'ambito del ccTLD “it” è soggetto
a modificazioni ed integrazioni sulla base delle determinazioni
assunte dall’Istituto di Informatica e Telematica
del CNR, previo parere della Commissione Regole. In prima
applicazione il Regolamento avrà pertanto valore
fino al 31 dicembre 2004.
Regolamento di Assegnazione
1 Scopo
Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione
dei nomi a dominio all'interno del ccTLD “it”
(Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet
Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection
(OSI).
Fanno parte integrante del presente regolamento le “Procedure
tecniche di registrazione ” (allegato A), la “Procedura
di Riassegnazione del nome a dominio” (allegato B)
e i “Nomi a dominio riservati” (allegato C).
Il presente Regolamento in base al quale opera il “registro
del ccTLD “it” (di seguito Registro)”
è definito dal Registro stesso previo parere della
Commissione Regole del registro del ccTLD “it”
costituita ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
nel regolamento della commissione stessa di cui al provvedimento
del Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica
del CNR n. 1398 del 07 aprile ’04.
Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti
in questo regolamento sono descritti in un apposito “Tutorial”.
Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa,
non può venire utilizzato come testo probante ed
è messo a disposizione a puro scopo didattico informativo.
2 Compiti del registro del ccTLD “it”
Il Registro gestisce e mantiene il database dei nomi a
dominio sotto il ccTLD “it”, detto anche “Registro
dei Nomi Assegnati” (RNA). Le modalità operative
generali del Registro derivano dalle specifiche ISO 9834-1,
RFC1591, ICANN ICP-1 e ICANN-ICP2 e successivi aggiornamenti.
Al Registro è affidata la verifica della rispondenza
delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio
al presente Regolamento.
Il Registro provvede alla registrazione e assegnazione
in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno
del ccTLD “it” (ISO 3166), compresa la parte
geografica:
a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi
aggiornamenti;
b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034,
RFC1035 e loro successivi aggiornamenti;
c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU
X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156)
e successivi aggiornamenti;
d) “relative distinguished names” secondo lo
standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti.
3 Nomi a dominio
I nomi a dominio vengono assegnati in uso dal Registro
ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste,
come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione
(Allegato B).
4 Registrazione
I nomi a dominio all'interno del ccTLD “it”
possono essere assegnati in uso solo a soggetti appartenenti
ad un paese membro dell'Unione Europea
5 Struttura dell'albero dei nomi a dominio italiani
I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente
sotto al ccTLD “it” oppure sotto la struttura
geografica predefinita.
La struttura geografica predefinita è costruita
con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane,
nonché, al di sotto delle province, con i nomi dei
comuni italiani.
I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica
predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi
a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD)
e come tali non sono assegnabili.
La struttura geografica dell'albero dei nomi a dominio
italiano è riportata nel documento “Nomi a
Dominio Riservati” (Allegato C).
6 Obbligatorietà della registrazione
Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto
al ccTLD “it”, oppure direttamente sotto la
struttura geografica predefinita, è obbligatoria
la registrazione presso il Registro.
7 Nomi Riservati
Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili
od assegnabili solo a soggetti predeterminati.
Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno
o due soli caratteri:
a) direttamente al di sotto del ccTLD “it”
(IPS);
b) come campo PRMD (ISO/IEC 10021);
c) come campo Org (X.500).
L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento
“Nomi a Dominio Riservati” (Allegato C), è
parte integrante del presente Regolamento ed è inoltre
disponibile sul sito web del Registro.
I nomi a dominio, contenuti nell'elenco dei nomi riservati
ed appartenenti alla struttura geografica predefinita registrati
in data antecedente al loro inserimento come nomi a dominio
riservati, potranno essere mantenuti dagli assegnatari per
un periodo massimo di un anno dalla data in cui tali nomi
sono stati dichiarati riservati. Dopodiché verranno
utilizzati in conformità al “Regolamento di
assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD
“it””.
I nomi a dominio già registrati che risultassero
corrispondere a gTLD rimangono in uso agli attuali assegnatari.
Tuttavia sono inibiti sottodomini su di essi, in qualsiasi
modo effettuati, per soggetti terzi rispetto all'assegnatario.
8 Nomi a dominio pregressi, prenotazioni
Un nome a dominio non è prenotabile.
Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio
dei nomi sotto il ccTLD “it” non può
considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero
dei nomi stesso.
9 Assegnazione di un nome a dominio
La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude
quando avviene il suo inserimento nel RNA. Tale caricamento
viene effettuato solo dopo che è pervenuta al Registro
la documentazione richiesta e sia stata verificata l’effettiva
funzionalità, cioè:
• la corretta operatività dei nameserver autoritativi
del nome a dominio e la raggiungibilità dell'indirizzo
“postmaster” per il nome a dominio nel caso
IPS e ISO/IEC 10021;
• la corretta operatività e la raggiungibilità
del DSA nel caso ITU X.500.
10 Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato
Un nome a dominio può essere trasferito per accordo
delle parti, per successione a titolo particolare od universale,
o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai
sensi dell'articolo 16. È comunque vietato l'accaparramento
ed il cybersquatting dei nomi a dominio.
Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'articolo
14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto
a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione
il nome a dominio può nuovamente essere trasferito
dall'assegnatario a chiunque.
Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare,
una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato,
compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero
dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti
gli effetti come una cancellazione del nome a dominio precedentemente
assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio.
11 Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio
Il Registro può revocare l'assegnazione di un nome
a dominio soltanto:
a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure
b) d'ufficio; oppure
c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione
arbitrale.
11.1 Revoca per rinuncia
Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da
parte dell'assegnatario, se da questi richiesta il Registro
è tenuto ad assicurare il mantenimento del vecchio
nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi.
11.2 Revoca d'ufficio
Il Registro revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome
a dominio nei seguenti casi:
• venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi
che hanno determinato l’assegnazione di un nome a
dominio nel ccTLD “it”, ove previsti;
• mancata presentazione dei documenti richiesti dal
Registro ai sensi del successivo articolo 13.2;
• mancata presentazione dei documenti previsti ai
sensi dell’articolo 3.2 delle “Procedure tecniche
di registrazione ”;
• non “visibilità/raggiungibilità”,
per più di 3 mesi, degli oggetti appartenenti al
dominio assegnato (o mancato funzionamento dei nameserver
autoritativi riportati nel modulo tecnico presente nello
RNA o loro errata configurazione in accordo a quanto specificato
nell'articolo 1.4 delle “Procedure tecniche di registrazione
” o irraggiungibilità dell'indirizzo di posta
elettronica “postmaster@<dominio registrato>.it”).
La verifica di questa mancanza di visibilità/raggiungibilità
deve essere effettuata tecnicamente a cura del Registro,
d'ufficio o su richiesta scritta di parte. Nel caso di revoca,
il nome a dominio non può venire riassegnato in uso
ad altri prima di un mese dalla data della revoca.
• violazione del disposto di cui all'ultimo comma
dell' articolo 7 del presente Regolamento
11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale
Il Registro revoca l'assegnazione di un nome a dominio
a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in
giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva
diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non può
venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato
revocato.
Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente
è immediatamente reso disponibile per l'assegnazione
ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a
meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione
arbitrale o nella sentenza.
12 Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio
Il Registro può sospendere l'assegnazione di un
nome a dominio soltanto:
a) per ordine dell'autorità, oppure
b) su richiesta dell'assegnatario, oppure
c) nell'ipotesi di cui all'art 12.3
12.1 Sospensione per ordine dell'autorità
Il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio
su ordine dell'autorità giudiziaria notificato nelle
forme di legge o di provvedimento cautelare comunicato dal
collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario
l'uso.
Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato
a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento
esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione
arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne
contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte
della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del
quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è
stato emesso, si è estinto.
Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del
presente articolo viene revocato dal Registro solo a fronte
di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che
confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario
non ne aveva diritto all'uso.
12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario
Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario
al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.
12.3 Sospensione di un nome a dominio appena assegnato
Contestualmente all'assegnazione di un nome a dominio,
il Registro qualora ravvisi la necessità e l'urgenza
di una verifica di quanto dichiarato dall'assegnatario nella
lettera di AR, può richiedere la verifica dei documenti
ai sensi dell'art 13.2 e sospendere il nome a dominio nell'attesa
del ricevimento dei documenti.
Il Registro, una volta espletate le verifiche previste
all'art 13.2, è tenuto a ripristinare il nome a dominio
all'assegnatario, oppure, qualora si verifichino le ipotesi
di cui all'art 13.3, a revocarlo.
13 Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio
La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso
un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari
alla sua funzionalità ed operatività inviato
dal provider/maintainer del nome a dominio al Registro ed
una lettera di assunzione di responsabilità predisposta
da chi richiede l'uso del nome a dominio.
Il Registro accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate
dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme
alle sue istruzioni.
13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilità
L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena
responsabilità civile e penale dell'uso del nome
a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto
ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilità
(lettera di AR) secondo lo schema predisposto dal Registro
stesso.
Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi
del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare
di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse
e della rete Internet, di avere preso visione delle norme
predisposte dal Registro cosi’ come definito all’art
1 comma 2 del presente Regolamento e dei principi espressi
nel documento “Netiquette” (disponibile sul
sito web del Registro ) e di impegnarsi a rispettarli.
Nella lettera di AR, il dichiarante può impegnarsi
a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto
al comitato arbitrale costituito presso il Registro.
13.2 Verifiche della Documentazione
Il Registro può, a sua discrezione, chiedere che
gli siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato
nella lettera AR.
I suddetti documenti devono essere fatti pervenire al Registro
entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari esteri
tale termine si intende raddoppiato.
13.3 Mancata presentazione di documentazione
Nei casi in cui:
• la documentazione non pervenga al Registro entro
il suddetto termine; oppure
• il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure
• emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni
effettuate dal richiedente.
è facoltà del Registro revocare l'assegnazione
del nome a dominio.
13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni
Il Registro rende pubblici e mantiene in linea sui propri
server i modelli del modulo e della lettera di assunzione
di responsabilità, nonché le istruzioni per
la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario.
Risoluzione delle Dispute
14 Procedura di Contestazione
Chiunque può contestare presso il Registro i nomi
a dominio da esso assegnati in uso e contenuti nel RNA.
14.1 Introduzione della contestazione
Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata
indirizzata al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio
a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui.
La lettera di contestazione deve contenere le generalità
del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della
contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio
diritto che questi assume leso.
14.2 Procedure del Registro in caso di Contestazione
In presenza di una contestazione il Registro aggiunge la
annotazione “valore contestato/challenged value”
al valore contenuto nel RNA e vi annota anche la data di
inizio contestazione in un apposito file non ad accesso
pubblico ma ottenibile su richiesta.
Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione, il Registro comunica via posta elettronica
all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato,
e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale
di cui all'articolo 15 o alla procedura di riassegnazione
del nome a dominio di cui all'articolo 16.
La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato
deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione,
comprese le informazioni non disponibili per la consultazione
pubblica nel RNA.
Il Registro è tenuto a fornire tutti i dati e la
documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte
che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese.
14.3 Contestazione Pendente
Il Registro non prende parte alla risoluzione di una contestazione,
che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, può
essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui
all'articolo 15, oppure da parte del contestante attivando
una procedura di riassegnazione di cui all'articolo 16.
IlRegistro non è tenuto a nessun’altra azione
sino a che la contestazione viene risolta.
In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta è
tenuta a confermare al Registro almeno ogni sei mesi la
propria volontà di mantenere pendente la contestazione
ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza,
il Registro riterrà risolta la contestazione, salvo
che abbia ricevuto comunicazione dell'esistenza di un giudizio,
di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa
a tale dominio.
14.4 Contestazione Risolta
Il Registro considera una contestazione come risolta nel
momento in cui
a) riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti
interessate; oppure
b) riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione
arbitrale sulla questione reso in conformità con
quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento;
oppure
c) riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorità
giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve
la questione; oppure
d) riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione
della sua volontà di abbandonarla; oppure
e) la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia
alla sua assegnazione; oppure
f) il nome a dominio contestato sia nello stato di NO-PROVIDER-MNT
e siano decorsi i tre mesi previsti dall'articolo 3.2 delle
Procedure Tecniche di Registrazione senza che il Registro
abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori
comunicazioni in merito a tale registrazione;
g) una delle due parti offra prova dell'avvenuta estinzione
di un procedimento giudiziario
avviato per la risoluzione della controversia; oppure
h) siano trascorsi 6 mesi dal momento in cui è stata
posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata
abbia ribadito la propria volontà di mantenere la
sua contestazione; oppure
i) siano trascorsi 6 mesi dall'ultima volta in cui la parte
che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria
volontà di mantenerla; oppure
j) riceva la decisione su una procedura amministrativa
di cui all' articolo 16 che trasferisce a chi lo ha contestato
il nome a dominio; oppure
k) riceva la decisione su una procedura amministrativa
di cui all'articolo 16 che respinga la contestazione; oppure
l) proceda alla revoca d’ufficio del nome a dominio
ai sensi dell’articolo 11.2.
Una contestazione risolta non può essere nuovamente
riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio,
a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi
dei precedenti punti 10 e 11 di questo articolo.
14.5 Effetti della risoluzione della contestazione
Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo
14.4, il Registro:
a) se la risoluzione è avvenuta
• in base ai punti “4”, “7”,
“8”, “9” o “11” del
precedente articolo 14.4, oppure
• in base al punto “10” del precedente
articolo 14.4, oppure
• in base ai punti “2” o “3”
del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la
decisione arbitrale siano favorevoli all'assegnatario resistente
alla contestazione,
oppure
• in base al punto “1” del precedente
articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimità
della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione,
allora il Registro rimuove dal RNA la notazione “valore
contestato/challenged value ” per il nome a dominio
contestato;
b) se la risoluzione è avvenuta
• in base ai punti “2” o “3”
del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la
decisione arbitrale siano favorevoli a chi ha posto la contestazione,
oppure
• in base al punto“9” del precedente
articolo 14.4, oppure
• in base al punto “1” del precedente
articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimità
della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione,
oppure
• in base al punto “5”, “6”,
“10” o “12” del precedente articolo
14.4 allora il Registro rimuove dal RNA l'assegnazione del
nome a dominio contestato.
14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso
Nei casi previsto ai punti “b” del precedente
articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione
non ne comporta l’automatica assegnazione alla parte
che ha iniziato la contestazione.
Risolta la contestazione, il Registro non rende disponibile
il nome a dominio contestato per libera assegnazione per
almeno 30 giorni. Il Registro deve inoltre invitare, non
oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione,
la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la
normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio.
Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro
30 giorni dal momento in cui la contestazione è stata
risolta, il nome a dominio può essere nuovamente
assegnato dal Registro a chiunque ne faccia richiesta.
15 Comitato di arbitrazione
15.1 Clausola arbitrale
Chi richiede in uso un nome a dominio presso il Registro
può impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo,
a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie
connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi
del presente Regolamento , riconoscendo come valide e vincolanti
le decisioni prese dal collegio arbitrale.
15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione
È costituito presso il Registro un elenco di arbitri,.
composto da esperti in materia di nomi a dominio. Fanno
parte di questo elenco gli arbitri già nominati ai
sensi delle “Regole di naming ver. 3.9”. La
proposizione di nuove domande da parte di esperti del settore
Internet è presentata al Registro e subordinata al
parere favorevole della Commissione Regole.
L'elenco degli arbitri nominati dal Registro e facenti
parte del comitato di arbitrazione è disponibile
presso il Registro
15.3 Composizione del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri
di cui due scelti da ciascuna delle due parti, il terzo,
che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai
due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera
dar inizio alla procedura arbitrale è tenuta a procedere
alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata
indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare
ed al Registro, nella quale è indicato il nome dell'arbitro
prescelto fra quelli indicati nell’elenco di cui al
punto 15.2, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio
arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa
si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed
il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché
l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra
i membri del comitato di arbitrazione.
La parte alla quale è rivolto l'invito di nomina
dell'arbitro è tenuta a sua volta entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro
negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza,
la parte che ha fatto l'invito può chiedere che la
nomina sia fatta dal Registro, il quale procede alla nomina
di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
La nomina è comunicata alle parti per posta elettronica.
Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro
5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il
presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non
si verifichi entro tale termine, la parte più diligente
può chiedere la nomina del terzo arbitro al Registro
, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta,
comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale
prescelto alle parti via posta elettronica.
Il collegio arbitrale si considera costituito a far data
dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da
parte del presidente del collegio stesso.
Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro
90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
15.4 Procedura innanzi al collegio arbitrale
Il presidente del collegio arbitrale può nominare
un segretario che assiste il collegio durante il procedimento
e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite le
parti od i loro rappresentanti.
Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo
svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più
opportuno, purché sia assicurato il rispetto del
contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere
alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi
per presentare le proprie difese ed i propri documenti,
ed un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche,
nonché a convocare personalmente le parti e sentirle
in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche
da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna
parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo
che il collegio arbitrale non ritenga di sentirla personalmente.
Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo
scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche
per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano
esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario
scambiare od esaminare documentazione originale non trasmissibile
per posta elettronica.
15.5 Poteri istruttori del collegio arbitrale
Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio
arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad
uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire
al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.
15.6 Decisione del collegio arbitrale
Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli
compositori, sulla base del presente Regolamento e delle
norme dell'Ordinamento italiano.
Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata
A.R. la decisione definitiva alle parti ed al Registro .
Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso
il Registro a disposizione dei membri del comitato arbitrale.
La decisione arbitrale è resa pubblica a cura del
Registro, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta
di una delle parti, decida il contrario.
La decisione del collegio arbitrale è inappellabile
nel merito.
Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione
da parte del Registro nel termine di 5 giorni lavorativi
dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa.
15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.
Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso
e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto
o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta
anche di una sola delle parti, il collegio può anche
condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte
le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa,
determinandole, se del caso, in via equitativa.
I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri
per il giudizio non possono essere superiori alla metà
del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento
della decisione.
16 Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato
16.1 Applicabilità della Procedura
I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi
dell'articolo 14 possono essere, a richiesta di chi li ha
contestati, sottoposti alla presente procedura di riassegnazione.
La procedura amministrativa è applicabile a tutti
i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “it”
16.2 Natura della Procedura
La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso
o alla disponibilità giuridica del nome a dominio,
e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in
mala fede.
L'esito della procedura può essere solo la riassegnazione
di un nome a dominio.
La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale
non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla
magistratura o all'arbitrato previsto dall'articolo 15 del
presente Regolamento
16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.
La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni,
rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro previo
parere della Commissione Regole, denominate “Enti
Conduttori”.
La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura
spetta a chi contesta il nome a dominio.
Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi
contesta un nome a dominio.
La Procedura non può essere attivata se in relazione
al nome a dominio contestato è già pendente
un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale
previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento. Qualora
un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto
dall' articolo 15 del presente Regolamento siano introdotti
in pendenza della Procedura, essa si estingue.
16.4 Fonti della Procedura
La Procedura è regolata:
• dal presente Regolamento incluse le norme contenute
nell’articolo 16 e da quanto riportato nel documento
“Procedura di riassegnazione del nome a dominio”;
• dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte
dagli enti conduttori ed approvate ai sensi del successivo
articolo 16.5, II comma.
16.5 Controllo sugli enti conduttori
Le organizzazioni di cui all' articolo 16.3, I comma, potranno
adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire
il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono
essere in contrasto con il presente Regolamento e devono
riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza
dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni,
i mezzi di comunicazione tra ente conduttore ed i propri
collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni
di attuazione dovranno essere approvate dal Registro, e
previo parere della Commissione Regole.
L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle
organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle
Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni
è demandato al Registro di concerto con la Commissione
Regole. . Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali
o di merito da parte di un ente conduttore, il Registro
può esonerarlo dalla conduzione delle procedure previo
parere della commissione regole.
In via transitoria e fino al 31 dicembre 2004 sono abilitati
alla conduzione delle procedure di riassegnazione gli Enti
Conduttori già abilitato al 31 dicembre 2003. Sono
altresì congelate le procedure di accreditamento
di nuovi Enti Conduttori.
16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato
Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali
un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:
a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da
indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta
diritti, o al proprio nome e cognome; e che
b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”)
non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a
dominio contestato; ed infine che
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato
in mala fede.
Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni
“a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente
non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione
al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito
al ricorrente.
In relazione al precedente punto “b)” del presente
articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto
o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
a) prima di avere avuto notizia della contestazione in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente
per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
b) che è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio; oppure
c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso
non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare
la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio
in mala fede
Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute
prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala
fede:
a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio
è stato registrato con lo scopo primario di vendere,
cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio
al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio
o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo,
monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente
sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento
del nome a dominio;
b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal
resistente per impedire al titolare di identico marchio
di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia
utilizzato per attività in concorrenza con quella
del ricorrente;
c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato
dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli
affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del
ricorrente;
d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso
sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo
di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di
confusione con il marchio del ricorrente.
L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa.
Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi
di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio
anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
16.8 Pluralità di procedure
Nel caso in cui vengano introdotte più procedure
nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte
successivamente alla prima sono sospese in attesa dell'esito
della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura
iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente
del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono.
16.9 Ruolo del Registro
Il Registro è estraneo al merito del procedimento
e non è responsabile dell'operato degli enti conduttori
che gestiscono le procedure.
16.10 Pubblicazione delle decisioni
L'elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle
procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul
web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che
ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi
eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di
non pubblicarla, in tutto o in parte.
16.11 Attuazione della decisione
Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del
nome a dominio contestato, la sua decisione sarà
eseguita dal Registro (applicandosi in tale ipotesi le norme
di cui agli articoli 14.5 e 14.6), a meno che lo stesso
non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è
pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente
documentata da parte del resistente di aver iniziato un
procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio
contestato. Qualora ricorrendone i presupposti la parte
che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda
avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma,
essa dovrà farne esplicita e motivata richiesta nella
stessa comunicazione.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere
integrata, entro i successivi 10 giorni, dalla produzione
di fotocopia dell'atto introduttivo del giudizio regolarmente
notificato; in difetto di cio', il Registro procede alla
riassegnazione del nome a dominio.
Esclusivamente nel caso in cui l'atto introduttivo del
giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse,
il termine per la produzione della fotocopia dell'atto notificato
(trascorso inutilmente il quale il Registro effettuerà
la riassegnazione del nome a dominio) è di 30 giorni,
decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la
comunicazione di cui al primo comma.
Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra
si estingua, su istanza della parte interessata, il Registro
da esecuzione alla decisione del collegio.
16.12 Costo della procedura
Il costo della procedura non può essere inferiore
a 400 euro (più IVA, ove applicabile).
17 Requisiti degli enti conduttori delle Procedure
17.1 Requisiti soggettivi
Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche
pubbliche, o private, o da studi professionali, costituiti
nell’Unione europea.
17.2 Presentazione delle domande
Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono
essere inviate al Registro che, previo parere della Commissione
Regole, decide entro 20 giorni dalla presentazione delle
domande.
La domanda deve contenere:
• nome dell'ente conduttore, e l'indicazione del
suo legale rappresentante;
• la data di costituzione;
• il nome e l'indirizzo della persona delegata alla
gestione amministrativa delle procedure;
• i criteri ai quali l'ente conduttore si è
attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri saggi;
• l’indicazione dell'URL dell'ente conduttore;
• l’indicazione del numero di Procedure che
ritiene essere in grado di gestire mensilmente;
• l’indicazione del costo della Procedura nel
caso di collegi unipersonali e collegi di tre saggi.
Nella propria domanda l’ente conduttore deve dichiarare:
• di sottoporsi alle norme predisposte dal Registro
nei modi e forme di cui all’art 1 comma 2 del presente
Regolamento ed accettare le variazioni che fossero nel tempo
ad esse apportate;
• che i saggi indicati nell'elenco conoscono il presente
Regolamento e le norme predisposte per la conduzione delle
procedure;
• la dichiarazione che i propri saggi sono liberi
di agire come tali anche presso altri enti conduttori.
Alla propria domanda l’aspirante ente conduttore
deve allegare:
• un elenco di non meno di 15 persone, con le relative
qualifiche, che accettino di agire quali saggi nelle procedure
di riassegnazione dei nomi a dominio;
• il testo delle eventuali norme di attuazione che
l'ente conduttore intende seguire per la conduzione delle
Procedure.
• l’accettazione da parte dei saggi di far
parte dell’elenco di cui al punto a) del presente
comma.
Al momento della presentazione della domanda, l' ente conduttore
deve rendere accessibile al Registro l'URL in cui sono pubblicate
le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di
cui ai
punti “a)” e “b)” del precedente
comma del presente articolo.
17.3 Accettazione della domanda
Il Registro, valutata l'opportunità di abilitare
nuovi enti conduttori in relazione alle necessità
del ccTLD “it” e sentito il parere della Commissione
Regole , accetta le domande ed abilita gli enti conduttori
le cui domande siano conformi a quanto previsto nell' articolo
17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in
contrasto con il presente Regolamento.
La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata
e non preclude la presentazione di una nuova domanda da
parte dello stesso ente.
Gli enti le cui domande siano state respinte per motivi
di opportunità devono essere avvertiti nel momento
cui tali motivi vengano meno.
17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure
L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente
alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attività
come ente conduttore è subordinato all'apertura alla
pubblica visibilità dell'URL di cui all'articolo
17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda
e degli allegati di cui all'articolo 17.2, IV comma, punti
a) e b)
17.5 Revoca dell'abilitazione
L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative
è revocata dal Registro nel caso in cui:
a) l’ente conduttore sia sottoposto a liquidazione
o a procedura concorsuale;
b) i suoi saggi si riducano a meno di 15;
c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme
procedurali da parte dei collegi;
d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute
nella domanda.
dal sito: wwwaltalex.com
La redazione di megghy.com
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