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Disciplina dell'attività di acconciatore

Legge 17.08.2005 n° 174 , G.U. 02.09.2005

LEGGE 17 agosto 2005, n.174

Disciplina dell'attivita' di acconciatore.

(GU n. 204 del 2-9-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Principi generali)

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita' professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attivita'.
2. L'esercizio dell'attivita' professionale di acconciatore rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge e' volta ad assicurare l'esercizio dell'attivita', l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attivita' di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato.


Art. 2.
(Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore)

1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.


Art. 3.
(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attivita' di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.


Art. 4 (Competenze delle regioni)

1. In conformita' ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attivita' professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
3. L'attivita' svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al conseguimento delle seguenti finalita':
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attivita' di servizio e con le attivita' commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualita' dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita' di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attivita' per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attivita'.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 5.
(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle modalita' previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Art. 6.
(Norme transitorie)

1. Le attivita' di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attivita' di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attivita' di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso puo' essere frequentato anche durante il terzo anno di attivita' lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attivita' di barbiere e' comunque garantito il diritto di svolgere tale attivita'.


Art. 7.
(Termine di applicazione della legislazione vigente)

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2002):

Presentato dall'on. Molinari ed altri il 20 novembre 2001.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 27 maggio 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 22 ottobre 2002; il 23 gennaio 2003; 14 e 28 maggio 2003;
4 giugno 2003; 2 e 28 ottobre 2003.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 10 marzo 2004.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 24 marzo 2004 e approvato in un testo unificato con gli atti n. 2211 (Gamba ed altri); n. 3299 (Cazzaro ed altri) e 3491 (D'Agro' ed altri) il 21 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2917):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 4-5 e 12 maggio 2004.
Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 12 maggio 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 20 e 29 luglio 2004 e il 5 ottobre 2004.
Assegnato ancora alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 25 ottobre 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 3 novembre 2004 e approvato, con modificazioni, il 10 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 2002-2211-3299-3491/B):

Assegnato alla X commissione (Industria), in sede referente, il 23 novembre 2004, con pareri delle commissioni I, V, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 1°
e 2 dicembre 2004, 6 aprile 2005 e 12 maggio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 28 giugno 2005.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 29 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 2917/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 7 luglio 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 19 luglio 2005 e approvato il 26 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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