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Decadenza della concessione edilizia

Decreto Legge 27.07.2005 n° 144 , G.U. 27.07.2005

TAR PUGLIA

LECCE

SEZIONE III

Sentenza 1 luglio 2005 n. 3565


(Pres. Speranza, Est. Viola)

per l'annullamento

-della concessione edilizia n. 35/2001 dell’8.5.2001 rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Matino; nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato ed in particolare, della concessione edilizia n. 188/2000;

e per il risarcimento

dei danni derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.

(omissis)

FATTO

La ricorrente è proprietaria di una civile abitazione sita in Matino alla via Don Minzoni n. 3, già di proprietà GESCAL e IACP.

In data 12.6.2003, la stessa constatava che i Sigg. Elvira, Donata Maria, Salvatore Lucio, Raffaella, Giorgio, Annunziata e Patrizia Lucia Giaffreda, comproprietari di una civile abitazione confinante con quella di sua proprietà, avevano intrapreso dei lavori di costruzione/ristrutturazione dell’immobile di loro proprietà, sulla base della concessione edilizia 8.5.2001 n. 35/2001.

Ottenuta copia degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione posta a base del rilascio della concessione, la ricorrente impugnava la concessione edilizia 8.5.2001 n. 35/2001; a base del ricorso poneva censure di: 1) incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 3° comma lett. f e 109 del d.lgs. 267/2000; 2) violazione dell’art. 15 del d.p.r. 380/2001, eccesso di potere, superficialità, contraddittorietà dell’azione amministrativa, abuso di potere; 3) violazione del d.p.r. 380/2001, violazione e falsa applicazione dei principi in materia di rilascio della concessione edilizia, violazione dell’art. 29 della l.r. 56/1980, eccesso di potere, falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto, carenza di istruttoria; 4) violazione della l. 241/1990 e del giusto procedimento.

In data 5.3.2004, la ricorrente depositava motivi aggiunti, regolarmente notificati e tesi a contestare il permesso di costruire in variante 9.12.2003 n. 94, rilasciato ai controinteressati; a base dei motivi aggiunti poneva censure di: 1) illegittimità derivata; 2) incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 3° comma lett. f e 109 del d.lgs. 267/2000.

Si costituivano l'Amministrazione resistente e la controinteressata Elvira Giaffreda, controdeducendo sul merito del ricorso.

Alla camera di Consiglio dell’8.4.2004, la Sezione ordinava, con l’ordinanza n. 429/2004, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti titolari della concessione edilizia ed ordinava incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente; l’integrazione del contraddittorio era regolarmente effettuata da parte ricorrente e l’Amministrazione resistente depositava la documentazione richiesta con l’ordinanza istruttoria.

Con ordinanza 16.12.2004-18.2.2005 n. 178/2005, la Sezione disponeva ulteriori incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.

Dopo il deposito della documentazione richiesta con l’ordinanza n. 178/2005, il ricorso passava quindi in decisione all'udienza del 26 maggio 2005.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Per quello che riguarda, il primo motivo di ricorso è sufficiente rilevare come l’Amministrazione resistente abbia depositato in giudizio il provvedimento con il quale il Sindaco ha attribuito all’Arch. Gianluigi R. la Responsabilità del Settore Servizi alla Città e le "funzioni dirigenziali disciplinate dall’art. 107, comma 3° del T.U. n. 267/2000, per l’espletamento dell’incarico assegnato" (provv. 28.6.2002 del Sindaco del Comune di Matino).

Nel caso di specie, è quindi pienamente rispettata la previsione dell’art. 109, 2° comma del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 che prevede, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, la possibilità per il Sindaco di attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 ai responsabili degli uffici o dei servizi, "indipendentemente dalla loro qualifica funzionale".

Per mera completezza, la Sezione deve poi rilevare come il t.u. in materia di enti locali e le leggi in materia di azione amministrativa non rechino traccia dell’obbligo di fare "menzione del provvedimento di delega del Sindaco" nei provvedimenti amministrativi prospettato da parte ricorrente; l’attribuzione delle funzioni dirigenziali è pertanto un requisito che deve essere presente e che assume rilevanza sul piano sostanziale, senza che a nulla possa rilevare la menzione (o la non menzione) dell’esistenza della "delega" sui provvedimenti adottati dal responsabile del servizio.

Il secondo motivo di ricorso ruota poi intorno alla presunta decadenza dalla concessione per effetto del mancato inizio dei lavori nel termine (7.5.2002) previsto nella concessione edilizia.

A prescindere dall’evidente difficoltà a prospettare in termini di illegittimità dell’atto concessorio una problematica che può evidentemente sorgere solo successivamente al rilascio del titolo abilitativo (e che, quindi, deve confluire nell’istituto della decadenza della concessione edilizia), la Sezione deve rilevare come la censura non meriti accoglimento in punto di fatto.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il sopralluogo effettuato in data 16.6.2003 dall’Amministrazione comunale ha infatti chiaramente evidenziato una situazione di fatto caratterizzata dall’<<impianto del cantiere>> e dall’avvenuta esecuzione delle <<demolizioni necessarie alla successiva realizzazione dei lavori autorizzati di ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione del piano terra>>.

Nel caso di specie, la situazione di fatto rilevata in sede di sopralluogo evidenzia quindi pienamente la sussistenza di quel <<<serio intento costruttivo che giustifichi il permanere del titolo, come sarebbe nel caso di un processo costruttivo di modificazione edilizia iniziato ed irreversibile>> che, secondo la giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 20 settembre 2004, n. 6536), impedisce il verificarsi della decadenza dalla concessione edilizia.

È quindi proprio il carattere di irreversibilità delle attività di trasformazione edilizia (ed in particolare, delle demolizioni della struttura preesistente) compiute dai controinteressati ad evidenziare la presenza di quel <<serio intento costruttivo>> che esclude la possibile operatività dell’istituto della decadenza della concessione edilizia.

Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, la Sezione deve innanzitutto rilevare come, contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, l’intervento edilizio in questione ricada interamente su area da ritenersi di proprietà esclusiva dei controinteressati; in particolare, il semplice esame dell’atto di compravendita 17.6.1980 intervenuto tra l’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Lecce e il Sig. Giovanni Giaffreda, dante causa dei controinteressati, evidenzia chiaramente come l’intervento oggi contestato ricada in <<una porzione di suolo distinta in rosso nella planimetria allegata…trasferita in piena ed assoluta proprietà all’acquirente>> (si veda, al proposito, anche la nota di trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari dd. 17.7.1980 che evidenzia sempre in rosso la porzione di suolo trasferita al Giaffreda in proprietà esclusiva).

Siamo quindi in presenza di intervento effettuato sulla proprietà esclusiva dei controinteressati e che non può quindi essere contestato sotto questo aspetto da parte ricorrente.

Tutte le allegazioni di parte ricorrente sono poi smentite dalla documentazione depositata in giudizio; quanto rilevato vale:


per la presunta mancanza dell’atto di asservimento dell’area ai sensi dell’art. 29, 2° comma l.r. 31.5.1980 n. 56 (si veda, al proposito, l’atto unilaterale d’obbligo 24.4.2001, acquisito in giudizio);

per la presunta mancanza dell’assenso dell’Istituto Autonomo per la Case Popolari (si veda, al proposito, la documentazione depositata in giudizio in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 178/2005 della Sezione).

Il terzo motivo di ricorso è quindi infondato e deve pertanto essere rigettato.

Il quarto motivo di ricorso riguarda poi la presunta ''lentezza'' dell’Amministrazione nel procedere alla repressione dei presunti abusi compiuti dai controinteressati e denunciati da parte ricorrente; quanto sopra rilevato in ordine all’infondatezza meritale delle censure sollevate da parte ricorrente permette di procedere al respingimento anche del quarto motivo, proposto in una logica di mera consequenzialità rispetto alle prime tre censure di ricorso.

Per quello che riguarda i motivi aggiunti, la prima censura di illegittimità derivata si limita a riproporre le censure già sollevate con il ricorso e deve pertanto essere rigettata per le stesse ragioni.

Per quello che riguarda, poi, la censura di incompetenza sollevata con il secondo motivo aggiunto, è sufficiente richiamare quanto già rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso; in particolare, la Sezione deve riportare l’attenzione sul provvedimento 28.6.2002 del Sindaco del Comune di Matino che ha attribuito all’Arch. Gianluigi R. le ''funzioni dirigenziali disciplinate dall’art. 107, comma 3° del T.U. n. 267/2000''.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico della ricorrente e liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 1.000,00 da ripartirsi in parti uguali tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata Elvira G.

Nulla sulle spese nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, III Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo rigetta, come da motivazione.

Condanna la ricorrente alla corresponsione in favore dell’Amministrazione resistente della somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese di giudizio e della somma di € 500,00 (cinquecento/00) in favore della controinteressata Elvira G.

Nulla sulle spese nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 26 maggio 2005.

Dott. Evasio Speranza – Presidente

Dott. Luigi Viola - Estensore.

Depositata il 1 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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