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Danno autoprovocato dall'alunno: responsabilità contrattuale dell'istituto
( Giudice di Pace di Carinola, sentenza 19.02.2004 )
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Nel caso di danno autopraticato da un allievo all'interno di un edificio scolastico, l'istituto è responsabile contrattualmente ex art. 1218 c.c. del danno subito.

In tal senso ha statuito il Giudice di Pace di Carinola con sentenza del 19.02.04, in un caso in cui un minore, intento a svolgere attività didattica e ricreativa nel cortile antistante l'edificio scolastico, a causa della spinta di un compagno di classe, perdeva l'equilibrio e andava a cozzare contro un'autovettura imprudentemente parcheggiata nel luogo.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la responsabilità non fosse attribuibile a titolo di "culpa in vigilando" ex art. 2048 c.c., ma a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218, in quanto "con l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’allievo di ogni singolo Istituto, si determina l’instaurazione di un vincolo negoziale in virtu’ del quale – nell’ambito delle oblbigazioni assunte dall’istituto – deve ritenersi inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica,anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso" (cfr Cass. SSUU n. 9346 del 27.06.02).

In conclusione il giudice riassume che "chi vuol ottenere tutela per i danni provocati da minori in custodia dovrà agire nei confronti dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2048 cc oppure dell’art. 1218 cc. a seconda che si tratti di danni procurati a terzi oppure autoprovocati e l’amministrazione potrà eventualmente rivalersi sull’insegnante nei soli casi in cui sia ravvisabile, nel comportamento di quest’ultimo, il dolo e/o la colpa grave."
N. ……………SENT.

N 485/01 R. G.

N. ……………CRON.

N. ……………REP.

UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DI

CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, in persona del Dott. Pietro Tudino, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto “risarcimento danni ex art. 1218 cc”

TRA

T. C. n.q. di genittrice es.te la p.p sul minore T. A.. , presso lo studio dell’Avv.M Notardonato , giusta procura a margine dell’atto di citazione

ATTORE

E

Ministero della publbica Istruzione in p. del Ministro p.t. dom.to pressso l’Avvocatura dello Stato in Napoli alla via Diaz come da procura allegata alla comparsa di risposta CONVENUTA

R.a.s. assicurazioni SPA in persona del legale rapp.nte p.t. domiciliato per la carica presso la sede della società ed el.te dom.to in SMCV presso lo studio dell’Avv.m Chirilli che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto not.to CHIAMATA IN CAUSA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l’odierno attore evocava l’intestato ufficio giudiziario a fini di risarcimento del danno arrecato dal convenuto ministero della Pubblica Istruzione ,affinchè venisse accertata la responsabilità del convenuto ministero in relazione al danno patito dal minore T. A.,alunno della scuola elementare “Stella Maris” in Mondragone quanto all’infortunio avvenuto il giorno 6.11.97.

A fondamento della domanda parte attorea deduceva che mentre il minore era intento a svolgere attività didattica e ricreativa nel cortile antistante l’edificio scolastico,a causa della spinta di un compagno di classe perdeva l’equilibrio ed andava a cozzare contro un’autovettura imprudentemente parcheggiata nel luogo, cosi’ riportando danni fisici consistiti nella parziale rottura dell’incisivo dentale superiore .

Incardinata la lite, si costituiva l’avvocatura distrettuale dello Stato, a mezzo di suo rapp.te, eccependo l’improponibilità della domanda , la carenza di legittimazione attiva e passiva; contestava inoltre le circostanze e le modalità del fatto come prospettate da controparte ritenendo non provato in alcun modo che l’evento lesivo fosse in dipendenza causale con la condotta delle insegnanti Grieco e Di Lorenzo,nell’occorso in servizio presso l’istituto Stella Maris e presenti al fatto . In ultimo contestava nel quantum debeatur la richiesta di risarcimento danni ritenendola esagerata e speculativa. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata ,improponibile, inattendibile ed inammissibile ed in via subordinata chiedeva liquidarsi i danni in via equitativa.

In ulteriore subordine richiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell’impresa assicurativa RAS coprente il rischio da r.c. quanto ai fatti avvenuti all’interno del plesso sclolastico.

Tale ultima impresa, costituitasi in giudizio a ministero dell’avv. Chirilli, si allineava alle prospettazioni del convenuto ministero avanzando inoltre eccezione di prescrizione del diritto vantato, quanto al rapoorto tra assicurato ed assicuratore, ai sensi dell’art. 2952cc.

Esaurite le formalità di ricostruzione del fascicolo , ed escussi i testi, all’udienza del 9-1-04 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da tutte le parti costituite, assegnando alle stesse gg 30 per il deposito di produzioni e comparse.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre soffermarsi sulla natura giuridica dell’azione come proposta da T. C. n.q. di genitrice del minore T. A.. Al riguardo appare pacifica la titolarità passiva del comparso Ministero P.I. alla luce della portata generalissina della norma ex art. 48 Cost. , nonchè dell’art. 61 legge 312-80 (cfr, relative elaborazioni giurisprudenziali Cass-SSUU n.7454-97 e C.Cost.n.64-92).

Quanto poi al genere di responsabilità configurata in capo all’insegnante ed indirettamente nei confronti del Ministero, l’attore, attraverso il proprio procuratore, sembrerebbe far originario riferimento a quella exttracontrattuale a norma dell’ art.2048 cc. :invero, benchè tale norma non sia espressamente richiamata negli atti da parte del procuratore attoreo, in essi si rinvia ripetutamente alla c.d. “culpa in vigilando” ed alla conseguente presunzione di responsabilità in capo all’insegnante.

Nel caso di specie, tuttavia, la norma citata non puo’ trovare applicazione: essa infatti prevede la responsabilità dei precettori e degli insegnanti per i danni cagionati da fatto illecito dei loro apprendisti e/o allievi nel periodo in cui gli stessi sono sottoposti alla loro vigilanza, salvo che dimostrino di non aver potuto impedire il fatto. La Giurisprudenza che, a piu’ riprese,è stata chiamata a delineare i confini di tale responsabilità , è stata a lungo divisa dall’ammetterla nel caso (quale quello in esame, alla luce delle deposizioni testimoniali che escludono la circostanza della “spinta” da parte del compagno del T. ) di un danno autopraticato da parte dell’allievo, stante il tenore della norma che pare fare riferimento al solo caso in cui il minore abbia provocato e non subito un danno.

In alcune decisioni, infatti si è ritenuto di estendere la portata dell’art. 2048 cc. in considerazione del fatto che, durante il periodo dell’affidamento, gli insegnanti dovrebbero tutelare i minori anche dai pericoli che essi stessi possono procurarsi , in virtu’ di quel dovere di vigilanza che la norma impone loro (cfr, Cass.260-72;8390-95;6331-98).

In altre invece, valorizzandosi il dato testuale della norma, si è esclusa la operatività della presunzione ex art. 2048 a carico dei precettori per i danni che l’allievo abbia procurato a sé stesso.

Tale contrasto ermeneutico è stato di recente risolto con l’intervento delle SSUU della Cassazione (cfr.n.9346 del 27.6.02) che, privilegiando l’interprtetazione restrittiva da ultimo riportata, hanno stabilito che “…non è invocabile la presunzione di responsabilità ex art. 2048 cc… nei confronti del precettori al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l’allievo abbia procurato a sé stesso…” in quanto l’esame dela norma de qua agitur presuppone un comportamento obiettivamente antigiuridico da parte dell’allievo che sia lesivo di un terzo, cosi’ da determinarrsi l’inapplicabilità della stessa allorquando il minore procuri danno a sé medesimo.

Dall’esclusione della responsabilità ex art. 2048 cc ,tuttavia, le SSUU non fanno discendere la fattispecie del danno autoprovocato dall’allievo nell’alveo generale dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cc. in quanto ritengono che esso danno sia piuttosto inquadrabile nell’ambito della responsabilità contrattuale. Infatti, con l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’allievo di ogni singolo Istituto, si determina l’instaurazione di un vincolo negoziale in virtu’ del quale – nell’ambito delle oblbigazioni assunte dall’istituto – deve ritenersi inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica,anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso.

Da queste premesse, la S.C. ritiene che il caso de quo debba rientrare nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc con la conseguenza che l’attore dovrà solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto , mentre sarà onere dei convenuti di dimostrare che l’evento dannoso è stato in concreto determinato da causa a loro non imputabile.

Orbene, rapportando tali criteri al caso che ci occupa, ribadito che non è a parlarsi di danno provocato dal minore da parte di altri soggetti (l’originaria prospettazione che voleva il minore T. spinto da un compagno di classe è rimasta confinata nelle sole prospettazioni attoree ed anzi smentita dalla prova testimoniale) si ravvisa nel caso in esame un tipico esempio di applicazione dell’art. 1218 cc. alla luce del generale obbligo di sovraintendere, da parte dei preposti dell’Istituto, sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo. Sul punto non puo’ non rilevarsi, infatti, che proprio per la particolare condizione del minore (risultato portatore di handicap) che l’obbligo di sovraintendere da parted egli inegnianti preposti avrebbe dovuto esssere paticolarmente pregnante. Fatta tale precisazione, resta da valutare se in concreto resti individuabile un profilo di colpa grave da parte dell’insegnante di sostegno presposta nell’occaasione al controllo del minore (tale da determinare un’eventuale azione di rivalsa da parte del Ministero nei confronti dello stesso) ed in questo senso, si deve rispondere negativamente al quesito posto che l’istruzione processuale ha consentito di ravvisare un danno autoprovocato da parte del T. la cui gravità è risultata amplificata dalla incauta (ed illegittima) presenza di un automobile in sosta nel piazzale della Scuola(circostanza,quest’ultima,non certamente attribuibile agli insgnanti quanto piuttosto conseguente ad una incauta prassi da parte del personale dell’istituto) ,contro la quale il minore, perdendo l’equilibirio, è andato a cozzare violentemente.

Ne deriva che , quanto alla specifica posizione dell’insegnante di sostegno preposta al controllo del minore (portatore di handicap), non ri ravvisano particolari elementi di grave colpa tali da determinare una sua eventuale responabilità civile che neppure l’attore ha richiesto.

in conclusione chi vuol ottenere tutela per i danni provocati da minori in custodia dovrà agire nei confronti dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2048 cc oppure dell’art. 1218 cc. a seconda che si tratti di danni procurati a terzi oppure autoprovocati e l’amministrazione potrà eventualmente rivalersi sull’insegnante nei soli casi in cui sia ravvisabile, nel comportamento di quest’ultimo, il dolo e/o la colpa grave.

Applicando pertanto tali parametri di valutazione, deve certamente considerarsi sussistente la respondabilità del convenuto Ministero della Pubblica Istruzione quanto all’infortunio subito il giorno 6.11.97.

Resta da valutare l’attribuibilità del contenuto della presente pronuncia di addebito nei confronti dell’impresa assicurativa RAS , coprente il rischio da r.c. quanto ai danni subiti all’interno del plesso scolastico “stella Maris”, alla luce della sollevata eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento nel rapporto assicurato/assicuratore.

L’eccezione puo’ essere accolta: dall’esame dell’art. 2952 cc. emerge che il diritto all’assicurazione previsto in materia deve essere azionato attraverso esplicita comunicazione da parte dell’assicurato nei confronti del proprio istituto nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui il terzo asseritamente leso agisce per il risarcimento promovendo nei confronti dell’assicurato azione legale. Ne deriva che, malgrado le comunicazione di infortunio esperita il giorno 7.11.97, l’assicurato non ha rispettato il dettato di cui alla norma richiamata posto che, a fronte di una citazione per il giudizio, ritualmente notificata al convenuto Ministero sin dalla data del 10.6.00, non risulta effettuata alcuna comunicazione entro l’anno nei confronti dell’impresa RAS se non attraverso la chiamata in causa notificata il 23.5.03. Ne deriva la carenza di titolarità passiva del’odierna pretesa per quanto riguarda la specifica posizione RAS.

In ordine al quantum debeatur,sulla scorta del danno subito dal minore e consistito nell’incisione e parziale rottura dell’incisivo dentale superiore, sulla scorta della stessa richiesta di parte attorea che sollecita la valutazione del danno sul piano equitativo, soccorrono le recenti tebelle espresse in materia dal Ministro in caso di lesioni micropermanenti ed in tale ambito, ritenuto di dover attribuire il dato dell’1% a titolo di invaldità permanente, si perviene alla seguente attribuzione : IP=895.00 oltre ITP(30X18.50)=555.00 oltre danno morale=362.50, oltre spese dentarie equitativamente determniate in €350.50 complessivamente=2163.00 in favore dell’attore.

Seguono gli interessi legali dal giorno della proposizione della domanda al saldo e le spese di lite di parte attrice le quali, in ragione del valore della causa, si determinano in €950 di cui 100 per spese, 450 per diritti, 400 per onorari oltre a rimborso ex art, 15 LP , iva e Cpa con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. Notardonato.

Le restanti spese affrontate dai procuratori convenuti restano compensate tra le parti.
PQM

Il GDP definitivamente pronunciando sulla causa cosi’ provvede:

Dichiara il Ministero P.I. in persona del Ministro p.t. responsabile in via esclusiva dell’infortunio subito dall’attore e per l’effetto lo condanna al risarcimento del danno nella misura di €2163.00 oltre ad interessi legali dalla data della proposizione della domanda al saldo.

Accoglie l’eccezione di prescrizione ex art.2952 cc avanzata dalla convenuta RAS e per l’effetto la dichiara estromessa dal presente giudizio.

Condanna il convenuto Ministero al pagamento delle spese di lite di parte attrice che si determinano in €2163-00 oltread interssi legali dalla data della proposizione della domanda al saldo.

Compensa per il resto le spese di lite.
Carinola 19 febbraio 2004 - il GDP

La redazione di megghy.com

 

 
   
 
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