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Crediti inps: la declaratoria di quelli non più recuperabili
(Inps, Circolare 14 luglio 2004 n° 111)
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INPS

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Direzione Centrale

Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

(Circolare 14 luglio 2004 n° 111)

OGGETTO:
Declaratoria delle causali di eliminazione dei crediti irrecuperabili

SOMMARIO:
la circolare descrive le nuove motivazioni in base alle quali possono essere eliminati i residui attivi per i quali il recupero è divenuto impossibile per circostanze sopravvenute dopo l’accertamento del credito.

Con circolare n.74 del 3.4.1998 sono state impartite disposizioni in materia di eliminazione dei residui attivi a seguito della “declaratoria di irrecuperabilità” dei crediti dell’Istituto di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.210 del 10 febbraio 1998. Con successivi messaggi (1) sono state rilasciate le relative procedure informatizzate.

Allo scopo di fornire un quadro più dettagliato delle motivazioni che giustificano l’eliminazione dei residui attivi e per consentire agli Organi dell’Istituto di esercitare un controllo più incisivo sull’andamento dei crediti, si ritiene opportuno introdurre modifiche alle causali di eliminazione esistenti, in modo da poter effettuare un monitoraggio più approfondito sulla cause che determinano l’abbandono e sulla tipologia dei crediti eliminati.

In particolare si è provveduto a dare una maggiore analiticità all’attuale causale di abbandono “6” sostituendola con tre nuove causali che prendono in considerazione la motivazione dell’eliminazione ( accoglimento di ricorsi amministrativi, sentenze civili o penali che disconoscono il credito) ed, in relazione a questa, indicano anche la tipologia del credito abbandonato.

Qualora la partita da eliminare non rientri in una delle ipotesi indicate, ovvero la stessa partita comprenda più ipotesi, la stessa dovrà essere eliminata indicando “altri motivi”.

Per i crediti interessati all’abbandono catalogati con la dizione “altri motivi”, le Sedi terranno separata evidenza dei fascicoli di eliminazione per eventuali verifiche da parte delle Direzioni Regionali o, se del caso, della Direzione Generale.

È stata inoltre prevista un’ulteriore causale “Somme non più dovute a seguito di diverso orientamento amministrativo” da utilizzare nei casi in cui l’abbandono dipenda da successive disposizioni amministrative che variano le motivazioni che avevano originato, a suo tempo, il credito.

L’elenco aggiornato delle cause di abbandono viene allegato alla presente circolare.

E’ opportuno rammentare che la disciplina dell’eliminazione dei residui attivi ed il conseguente iter amministrativo restano regolamentate dalla circolare n. 74/1998.

Si ribadisce, comunque, che i crediti per i quali attivare la procedura di abbandono devono essere accertati in anni precedenti a quello in cui viene effettuata l’eliminazione e trovare riscontro nello stato patrimoniale dell’Istituto, attraverso singole registrazioni contabili. L’abbandono, inoltre, deve essere attivato entro un anno dalla conoscenza dell’evento che lo determina.

Non debbono, quindi, essere sottoposti all’iter procedurale descritto i crediti il cui annullamento avviene nello stesso anno dell’accertamento.

_________________________

(1) n. 30359 del 17 agosto 1998, n.4785 del 3 novembre 1998, n.10961 del 15 dicembre 1998 e n.14834 del 14 gennaio 1999 per la procedura DM e n.26676 del 9 aprile 1999, n.27573 del 16 aprile 1999, n.33870 del 14 giugno 1999 e 17394 del 25 novembre 1999 per la procedura art. e com.

Al fine di applicare le nuove disposizioni anche agli abbandoni già effettuati nei primi mesi dell’anno 2004, verrà rilasciata una specifica funzione che consentirà l’individuazione delle partite interessate e la variazione delle vecchie causali nelle nuove.

Con successivo messaggio sarà messa in linea la nuova versione dei programmi.


IL DIRETTORE GENERALE

Crecco

Causali di eliminazione dei residui attivi

- irreperibilità

- insolvibilità

- estinzione persona giuridica

- morte del debitore senza successibili

- prescrizione

- erronea o duplicata registrazione

- antieconomicità

-somme non più dovute in forza di esplicita disposizione di legge

- somme non più dovute a seguito di diversi orientamenti amministrativi

- insussistenza del credito per accoglimento di ricorsi amministrativi derivante da:

qualificazione del rapporto di lavoro
imponibile contributivo
evasione conseguente a personale non registrato
prestazioni o agevolazioni non dovute
altri motivi
- insussistenza del credito per sentenza civile passata in giudicato derivante da:

qualificazione del rapporto di lavoro
imponibile contributivo
evasione conseguente a personale non registrato
prestazioni o agevolazioni non dovute
altri motivi
- insussistenza del credito per sentenza penale passata in giudicato derivante da:

qualificazione del rapporto di lavoro
imponibile contributivo
evasione conseguente a personale non registrato
prestazioni o agevolazioni non dovute
altri motivi

La redazione di megghy.com

 

 
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