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Diritto a pensione in convenzione per tutti i cittadini membri della UE
( Circolare INPS 09.07.2004 n° 104 )
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INPS

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle

Convenzioni Internazionali

Circolare 9 luglio 2004 n° 104


OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS.


SOMMARIO:

In base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia con la sentenza Gottardo/INPS, non può negarsi ad un cittadino comunitario quello che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di tale ultimo Stato membro.


PREMESSA
Con circolare n. 118 del 25 giugno 2002, concernente l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999, sono stati illustrati i criteri di applicazione della totalizzazione multipla secondo i principi scaturiti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 gennaio 2002, nella causa C-55/00 Gottardo c/o INPS.

In particolare, è stato precisato che, in applicazione della suindicata sentenza, la totalizzazione multipla prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione italo svizzera previgente, è estesa a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, anche se il campo di applicazione della convenzione è limitato ai soli cittadini degli Stati contraenti.


Come già rilevato nella stessa circolare n.118/2002, la Corte ha stabilito che in base ai principi generali fissati dal Trattato CE sulla non discriminazione relativa alla nazionalità e sulla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, non può negarsi ad un cittadino comunitario quello che, in base ad una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato terzo ed uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di tale ultimo Stato membro.


Nel caso di specie è stato riconosciuta la possibilità, per il diritto ad una pensione di vecchiaia italiana in regime italo svizzero con decorrenza anteriore all’entrata in vigore dell’Accordo succitato, di ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi fatti valere in Svizzera, in Francia ed in Italia da una cittadina francese, nei confronti della quale era stata respinta la domanda in quanto la convenzione tra Italia e Svizzera limitava il suo campo di applicazione ai soli cittadini italiani e svizzeri.


La sentenza Gottardo produce i suoi effetti nei confronti di quelle convenzioni bilaterali concluse dagli Stati membri con Stati terzi, il cui campo di applicazione è limitato ai cittadini delle parti contraenti.


In tali casi, infatti, gli Stati membri devono applicare dette convenzioni a tutti i cittadini comunitari.


Per quanto riguarda l’Italia tali convenzioni sono quelle concluse con: Capoverde, Croazia, Jersey- Isole del Canale, Principato di Monaco, Slovenia, Tunisia e la ex Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.


Con riferimento a quest’ultima convenzione, si rammenta che dalla data di entrata in vigore delle convenzioni con la Crozia e la Slovenia, essa si applica unicamente ai rapporti con la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, la Repubblica federale di Jugoslavia e la Repubblica di Macedonia.


Il problema, ovviamente, non si pone nei casi di convenzioni bilaterali, il cui campo di applicazione personale è esteso alle persone ovvero ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

1 – Raccomandazione CASSTM n.22 del 18 giugno 2003.


La pronuncia della Corte di Giustizia ha suscitato molte perplessità in ambito comunitario e l’ampio dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione Amministrativa di Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti della CE si è concluso con l’adozione della Raccomandazione n. 22 del 18 giugno 2003, pubblicata sulla GUCE L326 del 13.12.2003, ed il cui testo è disponibile sul sito Intranet, Area Internazionale, sezione “Normativa”.


1.1 - Con il punto 1 della Raccomandazione si è precisato che i vantaggi derivanti , in materia di pensioni, da una convenzione di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo, prevista per i lavoratori nazionali, sono di massima concessi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri nella stessa situazione obiettiva, in applicazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori nazionali e cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione sancito dal Trattato CE.


Gli Stati membri hanno sostanzialmente limitato la portata della sentenza stessa al campo pensionistico, a causa delle difficoltà rappresentate dall’applicazione eventuale ad altri campi - quali ad esempio la disoccupazione o la legislazione applicabile – per i quali non si può prescindere dall’intervento dello Stato terzo, non destinatario delle pronunce della Corte di Giustizia.


1.2 - Con il punto 2 gli Stati membri sono invitati a concludere le nuove convenzioni con Stati terzi in applicazione del principio di non discriminazione dei lavoratori in base alla cittadinanza comunitaria.


1.3 - Al punto 3 è stato statuito a carico degli Stati membri l’onere di informare le istituzioni degli Stati terzi con i quali hanno firmato convenzioni di sicurezza sociale, il cui campo di applicazione personale o materiale include unicamente i cittadini, circa le implicazioni della sentenza Gottardo, al fine di ottenere la loro collaborazione per la corretta applicazione della sentenza. Gli Stati membri che hanno concluso accordi con lo stesso Stato terzo possono concordare un intervento congiunto.

2 – Criteri applicativi


Con circolare n.118/2002, in attesa di conoscere gli esiti del dibattito in seno alla CASSTM, erano state impartite prime istruzioni nel senso di applicare la sentenza limitatamente alla totalizzazione multipla prevista dalla convenzione italo-svizzera.


A scioglimento della riserva formulata, si precisa che d’ora in avanti dovranno essere accolte le richieste inoltrate da cittadini degli Stati membri al fine di ottenere una pensione italiana in regime di una delle citate convenzioni, il cui campo di applicazione è riservato ai cittadini.

3 – Soggetti destinatari della sentenza.


3.1 – Cittadinanza.


Secondo il principio fissato dalla Corte, i soggetti destinatari della sentenza Gottardo sono tutti i cittadini dei 15 Stati membri dell’Unione Europea che, ad oggi, sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.


A questi si aggiungono Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia dal 1° maggio 2004, dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione del 16 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle CE L236 del 23 settembre 2003, ratificato dall’Italia con legge 24 dicembre 2003, n.380, pubblicata sul Supplemento ordinario n.10 , della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.17 del 22 gennaio 2004.


Restano esclusi dall’applicazione della sentenza e della citata Raccomandazione 22/2003 i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, in quanto tali paesi hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo ( Accordo SEE ), ma non sono Stati membri dell’Unione europea.


Restano altresì esclusi i cittadini svizzeri, i quali, pur essendo destinatari dell’Accordo tra Comunità Europea e Svizzera, non sono cittadini di uno Stato membro.


3.2 – Attività lavorativa.


Al punto 1 della Raccomandazione è precisato che i vantaggi derivanti, in materia di pensioni, da una convenzione di sicurezza sociale tra uno Stato membro e uno Stato terzo, prevista per i lavoratori nazionali (autonomi e dipendenti), sono di massima concessi ai lavoratori (autonomi e dipendenti) cittadini di altri Stati membri che si trovano nella stessa situazione obiettiva.


Resta comunque fermo che la sentenza potrà essere applicata nei confronti di un lavoratore autonomo solo nei casi in cui chieda la pensione ai sensi di una convenzione bilaterale, il cui campo di applicazione soggettivo è esteso anche ai lavoratori autonomi.


In proposito va precisato che tutte le convenzioni bilaterali concluse dall’Italia sono applicabili alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite da questo Istituto.


4 – Decorrenza


I principi sanciti dalla Corte devono essere applicati d’ufficio nei confronti delle domande in trattazione per qualsiasi motivo e a domanda degli interessati nei casi di situazioni già definite.

I diritti derivanti dai nuovi principi non potranno avere decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore della convenzione bilaterale di cui si chiede l’applicazione .


Ne consegue che:


per l’applicazione della convenzione con Capoverde la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.11.1983;
per l’applicazione della convenzione con il Principato di Monaco, la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.10.1985;
per l’applicazione della convenzione con lo Jersey-Isole del Canale, la decorrenza non potrà essere anteriore all’ 1.10.1975;
per l’applicazione della convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, la decorrenza non potrà essere anteriore al 1.01.1961;
per l’applicazione della convenzione con la Tunisia, la decorrenza non potrà essere anteriore al 1.06.1987;
per l’applicazione della convenzione con la Slovenia, la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.08.2002;
per l’applicazione della convenzione con la Croazia, la decorrenza non potrà essere anteriore all’1.11.2003.

Nei confronti dei relativi benefici economici arretrati dovranno trovare comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di decadenza e di prescrizione dei singoli ratei.


Ne consegue che nei casi di decorso dei termini di decadenza gli arretrati decorrono dal mese successivo alla nuova domanda.


Inoltre i nuovi principi non si applicano alle situazioni divenute intangibili a seguito di sentenza passata in giudicato.


5 – Istruttoria.


Come già precisato, gli Stati terzi non sono destinatari delle sentenze della Corte di Giustizia. Conseguentemente, dall’applicazione dei principi sanciti dalla Corte non possono derivare oneri a carico di tali Stati, i quali non sono tenuti ad applicare a loro volta ad altri cittadini comunitari le convenzioni concluse con uno stato membro e riservate ai soli cittadini delle parti contraenti.

Tali Stati non dovranno pertanto procedere al riconoscimento di una prestazione sulla base del cumulo di periodi fatti valere nei due Stati contraenti da cittadini di Stato membro diverso da quello contraente.


Così ad esempio l’Italia sarà tenuta a riconoscere ad un cittadino tedesco il diritto a pensione in regime di convenzione italo croata sulla base del cumulo di periodi assicurativi fatti valere in Italia e Croazia , senza pretendere un analogo riconoscimento da parte della Croazia.


Il cittadino comunitario che presenta domanda di pensione, ad esempio, in regime italo-croato e risiede in Croazia non può pretendere dalla Croazia l’attivazione del collegamento con l’Italia ai sensi della predetta convenzione.


Dovrà pertanto inoltrare la domanda direttamente all’Istituto secondo la prassi seguita da coloro che risiedono in uno stato considerato terzo rispetto agli stati contraenti.


Per i residenti in Italia potrà essere avviato il normale collegamento con lo stato terzo, finalizzato ad ottenere le informazioni necessarie all’istruttoria della pratica, da considerare peraltro come richiesta di collaborazione, accompagnata, di volta in volta, dalla nota informativa di cui all’allegato fac-simile, prevista al punto 3 della Raccomandazione n.22/2003.


In caso di mancata cooperazione da parte dei predetti Stati, si dovrà ricorrere ad altri mezzi di prova che consentano di acquisire le informazioni necessarie per poter applicare la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione, avvalendosi di documentazione certificativa dei periodi assicurativi esteri prodotta dagli interessati.


6 – Prestazioni temporanee.


Come già precisato al punto 1, in seno alla CASSTM gli Stati membri hanno convenuto di limitare l’applicazione della sentenza alla materia delle pensioni.


Ne consegue che i principi sanciti dalla Corte non potranno essere applicati nei confronti di cittadini comunitari, non italiani, che chiedono il riconoscimento di prestazioni non pensionistiche ai sensi di una convenzione bilaterale limitata ai soli cittadini delle parti contraenti.

Il Direttore Generale

Crecco

Allegato 1

NOTA INFORMATIVA
Con sentenza Gottardo c/o INPS del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha precisato che le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale esistenti tra uno Stato membro e uno Stato terzo devono essere interpretate nel senso che i vantaggi previsti per i cittadini dello Stato membro che ne fa parte sono in linea di massima concessi ad un cittadino comunitario che si trova nella stessa situazione obiettiva.


La sentenza si fonda sui principi generali fissati dal Trattato CE circa la non discriminazione relativa alla nazionalità e la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità europea.


In applicazione di detta sentenza siamo tenuti ad effettuare la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati sotto la nostra legislazione con periodi compiuti sotto la legislazione di codesto Stato, anche a favore dei cittadini degli altri Stati membri.


A tal fine risulta indispensabile la Vostra collaborazione, nella quale confidiamo per ottenere tutte le informazioni necessarie per la definizione della domanda di pensione.


Resta fermo che la sentenza non crea oneri a carico di codesto Stato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Note: i link portano al sito Inps

 

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