Versione
stampabile
13.08.2004
Approvate le modifiche all’articolo 188 delle
norme di attuazione del codice di procedura penale concernente
il concorso formale e reato continuato nel caso di più
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
In particolare cambia una delle due condizioni per
l'applicazione della norma che ora richiede la presenza
di una pena "detentiva, sempre che quest'ultima non
superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a
pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena
pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo
444 del codice".
LEGGE 2 agosto 2004, n.205
Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
(GU n. 187 del 11-8-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le
parole: «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente
due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a
pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva,
sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque
anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni,
soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel
comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2817):
Presentato dal sen. Antonino Caruso ed altri il 4 marzo
2004;
Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede
deliberante, il 15 marzo 2004 con parere della 1ª
commissione.
Esaminato dalla commissione ed approvato il 18 marzo 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4834):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente
il 30 marzo 2004 con pareri della commissione I.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 15 giugno
2004; 1° ed 8 luglio 2004;
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa,
il 21 luglio 2004 con il parere della I commissione;
Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa ed approvato
il 21 luglio 2004.
La redazione di megghy.com
|