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Concorsi universitari: sentenza del TAR sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati

TAR Toscana, sentenza 27.06.2005 n° 3103

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana


Sezione I


Sentenza 27 giugno 2005, n. 3103


FATTO


La ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - della Facoltà di lettere e filosofia, indetta con decreto del 30 marzo 2004 dal Rettore dell'Università degli studi di Siena.

Con il decreto indicato in epigrafe l'Amministrazione intimata ha approvato gli atti del procedimento concorsuale, all'esito del quale è risultata vincitrice la candidata A**.

Contro tale atto ricorre il sig. P** chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione del d.P.R. n. 117/2000, del bando di concorso e dei criteri di massima prefissati dalla commissione giudicatrice. Eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e disparità di trattamento. Carenza di motivazione.

2. Illegittimità delle valutazioni concernenti i profili di carriera e i titoli dei candidati: omessa valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente.

3. Illegittimità delle valutazioni concernenti i profili di carriera e i titoli dei candidati: irragionevolezza e contraddittorietà dei giudizi espressi dalla commissione in sede di valutazione comparativa dei titoli e dei profili di carriera e sulla conseguente disparità di trattamento.

4. Illegittimità delle valutazioni concernenti le pubblicazioni dei candidati: omessa valutazione delle pubblicazioni presentate dal ricorrente.

5. Illegittimità delle valutazioni concernenti le pubblicazioni dei candidati: contraddittorietà dei giudizi espressi dalla commissione in sede di valutazione comparativa dei titoli e conseguente disparità di trattamento. Erroneità dei presupposti di fatto.

6. Eccesso di potere per sviamento e alterazione del principio di imparzialità della valutazione.

L'Amministrazione e la controinteressata dott.sa A** sono costituiti in giudizio e controdeducono ex adverso alle censure del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 19 aprile 2005 il ricorrente ha chiesto la riunione al merito della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti del procedimento concorsuale concernente la valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese- della Facoltà di lettere e filosofia, indetta con decreto del 30 marzo 2004 dal Rettore dell'Università degli studi di Siena.

In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del gravame, proposte dalla difesa della controinteressata.

Entrambe le eccezioni vanno disattese.

Quanto alla prima, relativa alla pretesa tardività del ricorso, appare sufficiente rilevare che la mera pubblicazione dell'esito del concorso sul sito telematico dell'Università di Siena non è idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione dell'atto

Infatti, l'inserimento su un sito Internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi, per cui la pubblicazione di detti atti secondo detta modalità ha solo valore di pubblicità notizia (T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9430).

Neppure può essere condivisa la seconda eccezione a tenore della quale il ricorso sarebbe inammissibile, non essendo idoneo a superare una sorta di prova di resistenza costituita dalla circostanza che le censure sarebbero limitate alla valutazione dei titoli, nel mentre la procedura di cui si contesta l'esito è un concorso per titoli ed esami e proprio nelle prove scritte ed orali (alle quali non vengono mosse contestazioni) la controinteressata ha conseguito risultati di gran lunga migliori di quelli del ricorrente.

In realtà, come meglio si vedrà esaminando i motivi di ricorso, alcune delle censure proposte attengono alla totale omissione della valutazione dei titoli del ricorrente, vizi che, se provati, condurrebbero, in relazione all'effetto caducante prodotto, all'apprezzamento di un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura de quo.

Il ricorso è, peraltro, infondato nel merito.

Il ricorrente contesta l'operato della Commissione la quale non avrebbe adeguatamente considerato i profili di carriera dei candidati, nonché i titoli e le pubblicazioni dagli stessi presentati ai fini della partecipazione al concorso.

In particolare, in violazione del d.P.R. n. 117/2000, nonché del bando di concorso, la Commissione avrebbe omesso totalmente la valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, segnatamente l'attività didattica svolta anche all'estero, l'attività di ricerca, comunque svolta presso soggetti pubblici privati, italiani e stranieri, l'organizzazione della direzione, il coordinamento di gruppi di ricerca.

Per contro la Commissione avrebbe illegittimamente enfatizzato il possesso degli analoghi titoli da parte della controinteressata: particolarmente incongruo sarebbe il giudizio formulato con riferimento all'attività didattica di quest'ultima, giacché l'occupazione che più assiduamente ha impegnato la dott.sa A*** è stata quella di "cultore della materia", essendo invece incontestabile che tale qualifica non abilita allo svolgimento di alcuna attività didattica, bensì consente la mera partecipazione alle commissioni degli esami di profitto.

Si osserva preliminarmente, in proposito, che le valutazioni della Commissione giudicatrice di un concorso a pubblici impieghi sono espressione di un ampia discrezionalità, censurabili, quindi, solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli, tali essendo quelle che emergono dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza, in quanto l'operato della Commissione consiste in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di non univoca interpretazione, per il suo grado di elevata soggettività ed irripetibilità.

In particolare, è insindacabile, in sede giurisdizionale, la valutazione discrezionale dei titoli scientifici esibiti dal candidato, a meno che non siano dedotti vizi di manifesta illogicità o indebita e palese disparità di trattamento da parte della Commissione esaminatrice (Consiglio Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1884; T.A.R. Lazio, sez. III, 17 maggio 2004, n. 4553; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 novembre 2003, n. 781).

Con specifico riferimento alle contestazioni avanzate dal ricorrente il Collegio rileva che la valutazione dei titoli didattici e di carriera dei candidati appare operata in conformità dei criteri di massima fissati dalla Commissione nella prima riunione della medesima, avvenuta in data 11 novembre 2004.

In particolare, nel verbale della seconda riunione della Commissione, in data 13 dicembre 2004, dopo avere elencato, per ciascuno dei candidati, i profili di carriera illustrati nella domanda di partecipazione dei medesimi, si afferma, con riferimento al candidato Fabrizio M**P**: "Dall'esame congiunto dei titoli e delle pubblicazioni presentate, l'attività svolta dal candidato appare senz'altro apprezzabile sotto il piano dell'impegno, della maturità e della predisposizione alla ricerca anche se va osservato che la sua produzione scientifica, per quanto ampia, denota una certa tendenza a privilegiare l'attualità e l'originalità dei temi trattati, a scapito del loro approfondimento. Il candidato mostra comunque un profilo più che adeguato e la Commissione esprime all'unanimità un giudizio positivo".

Pur nella necessaria sinteticità del giudizio, la cui lettura va connessa all'elencazione dei titoli presi in considerazione in precedenza, è evidente che nessuna omissione può essere, in punto di fatto, addebitata alla Commissione, e non trova perciò conferma l'affermazione della mancata valutazione dei titoli didattici e di carriera presentati ai fini della procedura concorsuale, restando, peraltro, esclusa ogni ulteriore, possibile sindacato nel merito degli apprezzamenti svolti, del resto conclusi con un giudizio positivo per il deducente.

Per quanto attiene, invece, alla candidata A** la Commissione conclusivamente afferma: "L'attività scientifica della dott.sa A**, come risulta dai titoli e dalle pubblicazioni presentate, è di buon livello sia per l'impostazione metodologica, che per il grado di approfondimento degli argomenti trattati riconducibili, in prevalenza all'analisi del rapporto fra competitività ed organizzazione, con particolare attenzione al ruolo degli incentivi. La continuità temporale della produzione scientifica è buona. La candidata ha svolto con continuità attività didattica su diversi insegnamenti afferenti il settore disciplinare in cui concorre. E' dottore di ricerca. Nel suo insieme la candidata mostra un profilo più che adeguato sia sul piano dei titoli che sul piano della maturità raggiunta e dunque il giudizio complessivo espresso l'unanimità dalla Commissione ai fini della valutazione comparativa è molto buono".

Orbene, anche se non manca una certa ridondanza nella valutazione del curriculum dell'interessata ed effettivamente, come del resto implicitamente riconosciuto dalla difesa della medesima quando ne propone una sorta di giustificazione, il giudizio sull'attività didattica svolta appare in qualche misura contrastante con le risultanze degli atti, non pare che la valutazione espressa trasmodi nella denunciata illogicità o contraddittorietà o manifesti una evidente disparità di trattamento rispetto al ricorrente.

Ne consegue l'infondatezza delle censure espresse con i primi tre motivi di ricorso.

Con il quarto e quinto mezzo di gravame il ricorrente si duole dell'illegittimità delle valutazioni relative alle pubblicazioni dei candidati, lamentando, in particolare l'omessa considerazione delle pubblicazioni presentate dal medesimo e la contraddittorietà dei giudizi espressi comparativamente rispetto alla controinteressata, con conseguente disparità di trattamento.

L'assunto non è condivisibile.

Osserva sul punto il Collegio che, in linea di principio, nei concorsi universitari lo scopo dell'esame delle pubblicazioni scientifiche non costituisce un fine a sé, come avviene negli ordinari concorsi per titoli, ma è un elemento che, in correlazione con gli altri, serve a ricostruire la complessiva personalità scientifica del partecipante al concorso, di modo che è sufficiente una valutazione complessiva ed unitaria di dette pubblicazioni senza che ciò implichi un'analitica disamina di tutte quelle presentate (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 gennaio 2003, n. 60).

Inoltre, quando risulti dai verbali che la Commissione esaminatrice abbia esaminato tutti i titoli dei candidati esprimendo un giudizio finale rispetto al quale i punteggi appaiono congrui, non può essere attribuita un'importanza decisiva al numero delle pubblicazioni prese in considerazione ricadendo la valutazione delle stesse nella discrezionalità tecnica, il cui sindacato è limitato a macroscopici vizi di logicità (Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3977).

Nel dettaglio, non pare, dalla lettura del verbale della seduta del 13 dicembre 2004, che possa attribuirsi alla Commissione un comportamento omissivo nell'apprezzamento delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Viene infatti ribadito che la valutazione avviene sulla base dei criteri fissati nella prima riunione, tra cui solo al punto b) viene indicato "l'apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori di collaborazione".

D'altro canto è pacifico che nei pubblici concorsi, le pubblicazioni scientifiche scritte dal candidato che le produce in collaborazione con altri studiosi possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione di concorso, in quanto risultino scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5182).

Inoltre deve rimarcarsi che il buon riconoscimento riservato alle pubblicazioni della controinteressata rispetto a quelle del ricorrente trova riferimento non tanto nel numero di quelle prese in considerazione, quanto nel contenuto delle stesse e nella maturità scientifica dimostrata, a fronte di un giudizio per quest'ultimo che sottolinea la particolarità dei temi trattati rispetto all'area scientifica di riferimento del posto di ricercatore messo a concorso.

In proposito, del resto, non può che ribadirsi che l'apprezzamento, da parte della commissione esaminatrice, del valore delle pubblicazioni scientifiche presentate in un concorso, è sottratto alla sindacabilità del giudice amministrativo oltre i limiti di una ragionevole motivazione comparativa in ordine alle posizioni esaminate ed ai criteri applicati (T.A.R. Toscana, sez. II, 23 maggio 2000, n. 934).

Con l'ultimo mezzo di gravame il ricorrente lamenta la violazione del principio di terzietà ed imparzialità giacché il presidente della Commissione giudicatrice opererebbe nell'ambito del medesimo Dipartimento dell'Università di Roma presso il quale la dott.sa A** è assegnista di ricerca.

La tesi non ha pregio.

Va, innanzitutto, rilevato che le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., oltre che dall'art. 290 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, e dagli artt. 16 e 279 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (Cons. Stato, VI Sez., 5 maggio 1998, n. 631; id., 8 aprile 2000, n. 2045; T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 marzo 2002, n. 1666).

Inoltre, per consolidata giurisprudenza è irrilevante, ai fini dell'obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano un rapporto di collaborazione scientifica, tenuto conto che la circostanza stessa deve ormai ritenersi, nella comunità scientifica, consueta e, addirittura, fisiologica, rispondendo alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.

D'altro canto, la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire - pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo - alla scelta dei più meritevoli (Consiglio Stato, sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879; id., 15 marzo 2004, n. 1325)

Si è, anzi, perfino rilevato che non v'è dell'obbligo di astensione in capo al membro della commissione giudicatrice che sia responsabile dell'unità operativa in cui operi uno dei candidati, posto che siffatta compresenza, in una certa struttura amministrativa, si basa su un normale rapporto di lavoro subordinato dei due soggetti con quest'ultima (Consiglio Stato, sez. V, 31 luglio 1998, n. 1141).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La redazione di megghy.com

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