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Riassegnazione del dominio di clarins.it: passive holding del dominio è indice di malafede
C.R.D.D., decisione 05.08.2004
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La detenzione passiva (passive holding) del dominio internet, che si verifica quando l’assegnatario del dominio lo detenga per lungo periodo senza farne uso alcuno, è un elemento da cui si deduce la malafede di chi lo detiene, in quanto si ipotizza, oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo speculativo e/o come ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

Lo ha stabilito il Centro risoluzione dispute domini , disponendo il trasferimento del dominio clarins.it alla società titolare dell'omonimo marchio.


Centro risoluzione dispute domini C.r.d.d.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio clarins.it

Ricorrente: Monarimport s.p.a. (Prof. avv. Andrea Astolfi)

Resistente: I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C.

Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati


Svolgimento della procedura

Il 17 giugno 2004 la Monarimport S.p.A., in persona del suo direttore amministrativo Graziella Rocca, con sede in Via di Vittorio 13, 40050 Villanova di Castenaso (BO), rappresentata e difesa dal prof. avv. Andrea Astolfi Via Larga 8, 20122 Milano, presso il quale eleggeva domicilio, inviava alla CRDD ricorso per la riassegnazione a suo favore del nome a dominio clarins.it, registrato dalla I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C.

La CRDD verificava i dati del nome a dominio clarins.it sul data base whois della Registration Authority, accertando che lo stesso risultava contestato dal 19 giugno 2001. Verificava poi che l’indirizzo https://www.clarins.it corrispondeva ad una pagina web con la scritta “Forbidden – you don't have permission to access on this server”.

In data 22 giugno 2004 perveniva per posta l’originale del ricorso e della documentazione ad esso allegata, che la CRDD provvedeva ad inviare alla società resistente all’indirizzo indicato nel whois della Registration Authority. Nella stessa data il ricorso veniva inviato per e-mail come previsto dalle regole di naming. Dalla cartolina di ritorno della raccomandata, il plico risultava ricevuto dal destinatario il 24 giugno 2004.

Decorso inutilmente il termine di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD dalla I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., la CRDD nominava in data 21 luglio 2004 quale saggio per la presente procedura il sottoscritto avv. Raffaele Sperati, che il successivo 23 luglio 2004 accettava l’incarico.

Fatto.

La società Monarimport S.p.A. afferma e documenta di essere licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio “clarins”, di proprietà della società controllante francese Clarins S.A. che da molti anni ha registrato tale marchio con riferimento a numerose classi di prodotti e servizi (marchi internazionali R 208 808 del 10 aprile 1978 e R 398 589 del 27 aprile 1993).

La denominazione “clarins” identifica dunque l’omonima società, attiva su scala mondiale nel settore dei prodotti cosmetici, ed il relativo marchio, la cui notorietà trova conferma nella diffusione dei prodotti Clarins in Italia e nel mondo, anche in ragione delle campagne pubblicitarie susseguitesi negli anni al fine della promozione commerciale di tali prodotti.

Ciò premesso, la ricorrente espone che il nome a dominio in contestazione è stato registrato da tempo da una società (la I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C. con sede in Olbia) dichiarata fallita il 27 gennaio 2004 dal Tribunale di Olbia, la cui attività consisteva nella gestione di un bar caffè.

Essendo da tempo il dominio del tutto inutilizzato e non avendo avuto esito alcuno le richieste di rinuncia al nome a dominio avanzate prima ai titolari della I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., poi al curatore del relativo fallimento, la ricorrente chiede la riassegnazione del nome a dominio, ritenendo dimostrati i requisiti previsti a tal fine dalle regole di naming.

Da parte sua, la resistente nulla ha fatto pervenire in sua difesa all’ente conduttore.

Motivi della decisione

In via preliminare, appare opportuno sottolineare che la circostanza che la società resistente sia stata dichiarata fallita non inficia l’applicabilità della procedura di riassegnazione al dominio contestato.

Il curatore fallimentare della I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C., avv. Maria Pirina, non ha né comunicato alla Registration Authority l’avvenuto fallimento (come peraltro previsto dalle regole di naming) né ha rinunciato al nome a dominio in contestazione; sicché il fallimento ad ogni effetto risulta subentrato alla originaria assegnataria, e come tale soggetto alla procedura amministrativa di riassegnazione del nome a dominio.

Regolare appare poi la costituzione del contraddittorio, essendo stato il ricorso spedito all’indirizzo della resistente risultante dal data base Whois ed essendo stato regolarmente ritirato dal destinatario.

Nel merito, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, essendo emersa nel procedimento l’esistenza dei requisiti richiesti per fa luogo alla riassegnazione:

a) identità e confondibilità del nome

Il nome a dominio clarins.it è del tutto uguale al marchio “clarins”, di cui la ricorrente è licenziataria esclusiva per l’Italia. E’ quindi di tutta evidenza la identità e confondibilità del nome a dominio contesto con l’omonimo marchio, e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato.

Nessuna prova è stata fornita da parte del resistente circa l’esistenza di un eventuale diritto o titolo al nome a dominio clarins.it concorrente con quello della ricorrente.

Né un tale diritto o titolo è desumibile d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o dalla documentazione agli atti. Al contrario, risulta che né i titolari della I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C. prima, né il curatore fallimentare poi, hanno mai risposto nè alle lettere con cui la ricorrente richiedeva la rinuncia al nome a dominio clarins.it.

Non essendovi quindi alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria al nome a dominio in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali le regole di naming deducono l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming.

c) Malafede della resistente.

Deve infine ritenersi dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

La notorietà del marchio “clarins” è tale da risultare quantomeno improbabile che la società assegnataria del nome a dominio ignorasse l’esistenza di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la registrazione di un nome a dominio perfettamente identico alla ragione sociale della società francese (controllante della ricorrente) Clarins S.A. sia una mera coincidenza.

Oltre a ciò, il nome a dominio clarins.it non è mai stato concretamente utilizzato. Ciò integra la fattispecie della detenzione passiva (passive holding), che per pacifica giurisprudenza è ritenuto elemento da cui dedurre la malafede del resistente. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare (e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

A completare il quadro, è da segnalare che la resistente non risulta mai aver in alcun modo risposto alle richieste della ricorrente o alla lettera inviatagli dalla Registration Authority a seguito della contestazione

Si ritiene quindi sussistente anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio clarins.it dalla I.B.S. – Italian Bar Sistem s.a.s. di Claudio Vinci e C. alla Monarimport S.p.A., con sede in Via di Vittorio 13, 40050 Villanova di Castenaso (BO),

La presente decisione viene comunicata al Registro del ccTLD “IT” per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 5 agosto 2004

avv. Raffaele Sperati


La redazione di megghy.com

 
   
 
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