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Cinema: decreto legge sul sistema di sostegno pubblico

Decreto Legge 17.08.2005 n° 164 , G.U. 18.08.2005
DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n.164

Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica.

(Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005, in modo di assicurare piena efficacia al sistema di sostegno pubblico alle attivita' cinematografiche in conformita' a quanto previsto dalla sentenza medesima, sia in relazione alle problematiche di funzionamento della societa' del gruppo pubblico cinematografico Cinecitta' Holding S.p.a., da riportare in linea con il nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di pervenire all'approvazione dello statuto della Biennale di Venezia per assicurare la piena operativita' della Fondazione, nonche' di allineare talune recenti disposizioni sulla definizione degli interessi archeologico e numismatico al sistema di tutela previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di riavviare la ristrutturazione della sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Roma;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni in materia di attivita' cinematografiche

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. I decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 8, comma 4, all'articolo 10, comma 4, all'articolo 12, comma 4, ed all'articolo 17, comma 4, nonche' gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 3, all'articolo 12, comma 5, all'articolo 19, comma 2, nonche' gli atti del Ministro di cui all'articolo 8, comma 3, ed all'articolo 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.».
2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'articolo 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, gia' adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validita' degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.


Art. 2.
Cinecitta' Holding S.p.A.

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Cinecitta' Holding S.p.A.). - 1. Cinecitta' Holding S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
2. Cinecitta' Holding S.p.A. presenta annualmente al Ministro, unitamente alle societa' da essa controllate, un programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di nazionalita' italiana, un programma di attivita' nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle singole societa' controllate, nonche' un programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi. Cinecitta' Holding S.p.A. e' tenuta, altresi', a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere, in particolare, la programmazione della cinematografia italiana ed europea.».


Art. 3.
Fondazione La Biennale di Venezia

1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione» e al comma 2, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c)»;
b) il comma 5 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.»;
c) all'articolo 12, comma 2, le parole: «e gli altri scelti» sono sostituite dalle seguenti: «un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e l'altro scelto».


Art. 4.
Disposizioni in materia di beni culturali

1. Al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-quater, comma 2:
1) dopo le parole: «indagini eseguite,» sono eliminate le seguenti: «qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito,»;
2) alla lettera b), le parole: «non monumentali» sono sostituite dalle seguenti: «che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario»;
3) alla lettera c), le parole da: «di particolare rilevanza» a:
«del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito»;
b) l'articolo 2-decies e' abrogato.
2. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «e particolari caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica» e dopo la parola: «interesse» le parole: «artistico o storico» sono soppresse. Al medesimo articolo 10, comma 4, lettera b), dopo le parole: «le cose di interesse numismatico» sono aggiunte le seguenti:
«la cui produzione, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali, non sia caratterizzata da serialita' o ripetitivita».


Art. 5.
Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee

1. Per interventi di ristrutturazione del complesso sede del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma, istituito dal-l'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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