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Il rifiuto di spostare l'auto in doppia fila integra il reato di violenza privata

Cassazione , sez. I penale, sentenza 04.07.2005 n° 24614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


PRIMA SEZIONE PENALE


SENTENZA n.24614/2005

(Presidente: T. Gemelli; Relatore: G. Fabbri)


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 9-2-2004 la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento, da parte della Core di Cassazione, di una precedente sentenza di assoluzione, condannava C.L. alla pena di giorni quindici di reclusione per il reato di cui all'art.610 c.p.

La corte distrettuale, premesso che la Corte di Cassazione aveva stabilito che il reato di cui all'art.610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell'agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia, osservava che la condotta del C., consistita nell'avere parcheggiato la propria autovettura dietro quella di C.M. e nell'avere posto un rifiuto all'invito di quest'ultimo di spostarla per potersi allontanare, aveva imposto una cauzione ad un comportamento non liberamente voluto.

Avverso la predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione di legge per l'incompleta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sull'assunto che il giudice del rinvio non ha rivalutato il merito e non ha spiegato perché la condotta dell'agente ha integrato una coazione personale né quale è stata la condotta alla quale la parte offesa è stata costretta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate nel dispositivo non risultando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Invero il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - in forza del quale il reato ascritto doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea a costituire una coazione della parte offesa - ed ha scrupolosamente individuato sia la condotta attiva, costituita dall'avere parcheggiato la propria autovettura in modo da bloccare quella della parte offesa e nel rifiuto dell'invito a spostarla, sia la coazione subita dal C., costretto ad un comportamento non liberamente voluto (cioè a restare fermo, come risulta dal capo di imputazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.


Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2005.

La redazione di megghy.com

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