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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.212
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge
21 dicembre 1999, n. 508.
(GU n. 243 del 18-10-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni,
segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare
gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta
formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14
aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo
2004 e del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati,
espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso
in data 29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica,
gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori
di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione
artistica e musicale;
d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario;
e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione
artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata
dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna
istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di
studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello,
di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione,
i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento
o master;
i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il
diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico
di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla
ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico
e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati,
raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita'
didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole
ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la misura del volume
di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale,
richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione
iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle
attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei
corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita'
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista
dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale
e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro,
ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni
pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo,
al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle
tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attivita' formative specificate
nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento,
finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Capo II
ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 2.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri
generali per l'ordinamento degli studi e la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le
istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo
10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle
disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti
decreti ministeriali e degli statuti.
Art. 3.
Titoli e corsi
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine
del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine
del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine
del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito
al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo
corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine
del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello,
nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo
di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche
artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze
disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e
per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire
allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici,
individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo
6.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire
le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione
di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo
finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze
culturali di approfondimento in determinati settori di studio
o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale
e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente
ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente
livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti
nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto
comunitario ed internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di
cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 4.
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca
in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale,
coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli
artistici e professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse
finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita'
formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente,
alla educazione degli adulti, nonche' attivita' formative
esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita'
formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno
scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi
di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri
e modalita' definite con il regolamento didattico. Al termine
dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione
dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito
della programmazione annuale.
Art. 5.
Ordinamento didattico generale e scuole
1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei
corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima
applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella
A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM,
si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A,
anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a
nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione
e di sviluppo del sistema.
2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca
e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa
complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno
la responsabilita' didattica dei corsi dei differenti livelli
in esse attivati.
All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati
anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo
quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate
nella tabella A, in conformita' ai criteri determinati nel
decreto di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei
corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle
risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale
e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici
o privati. Tale trasformazione e' disposta, su proposta delle
istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la corrispondenza
ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse
umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per
l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo
livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione
alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale,
su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che
verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi
sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento
agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico,
metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi,
della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli
insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla
legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi
della delega.
Art. 6.
Crediti formativi accademici
1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato:
«credito», corrispondono 25 ore di impegno per
studente; con decreto ministeriale possono essere determinate
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore
per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto
in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente
fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna
scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve
essere riservata allo studio personale, alle attivita' di
laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale.
Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno
complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30
per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento
ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa
sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame
o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento
didattico, fermo restando che la valutazione del profitto
e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 10, comma
4, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti
da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in
altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni
dell'alta formazione artistica e musicale o universita' o
della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione
che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati
stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme
di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare
l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero
minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in
tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a
tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita'
lavorative.
7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo
criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze
e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina.
8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto
del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze
tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti
previsti nei nuovi corsi.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione
di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste
per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche
a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte
eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati
e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi
di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate
capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione
secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento
del diploma accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di
secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di
diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre,
altresi', che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata
al corso di secondo livello.
5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre
essere in possesso di diploma accademico di primo livello
o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero
e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca,
occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo
livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master,
occorre essere in possesso di diploma accademico di primo
livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi
nelle quali e' richiesto il possesso del diploma accademico
di secondo livello o della laurea magistrale.
8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata
dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle
direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali
vigenti.
9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato
dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti
e docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture
adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto
dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione
del sistema.
Art. 8.
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello,
lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello,
lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura
puo' essere modificata con il decreto del Ministro di cui
all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche
di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento
alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento
internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master,
lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale
al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti
commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma,
60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 9.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi
1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato
il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun
corso, conseguiti nelle attivita' formative raggruppate nelle
seguenti tipologie:
a) attivita' formative relative alla formazione di base;
b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello
del corso.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attivita' formative relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento
al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della
lingua straniera;
b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze
linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche,
relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le
scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore
lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra
cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini
o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con
riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate,
attivita' di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero
dei crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo
studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore
al 15 per cento.
Art. 10.
Regolamenti didattici
1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici
dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto,
per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento
e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal
Ministero.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati
con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici
anche per via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando
le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire
nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento
del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita'
formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione,
ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle
altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura,
comunque, non inferiore all'80 per cento della totalita' delle
attivita' formative, con esclusione dello studio individuale.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti
organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento
e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali,
ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento
e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento
del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere
espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami
e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli
studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative
agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7,
comma 2;
h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento
delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione
con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche'
in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli
studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo
pieno;
l) alle modalita' di individuazione per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' della didattica;
o) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
p) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai
sensi dell'articolo 3, comma 8.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma
di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere
degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente
regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti
didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti,
individua i dati essenziali che devono essere presenti nei
sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte
le istituzioni.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11.
Istituzioni non statali
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina
le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione,
il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione
a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale
e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro,
a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata
in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate
presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione
attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato
alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche'
la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse
finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine
alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato,
in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale
alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato
e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di
cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle
diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel
sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio,
come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le
altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti
vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto
della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti
iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo
il previgente ordinamento didattico.
Art. 12.
Norme transitorie
1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei
propri corsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il
rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata
in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi'
la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a
corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni
riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici
vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati
e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti
di riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita'
alle norme del presente regolamento.
4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica
di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria,
i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati
e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi
corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza
agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce
linee guida per la stipula di eventuali convenzioni.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici
in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati
in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento
dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto
previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione
si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in
via sperimentale.
Art. 13.
Clausola finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14.
Abrogazione di norme
1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo
regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente
alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5,
250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n.
232
Tabella A
(prevista all'art. 5, comma 1)
-> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 26 della G.U.
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