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Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni
( Agenzia Entrate , circolare 09.08.2004 n° 36 )
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2.3.3. Residenza fiscale
L'articolo 87, al comma 1, lettera c), del nuovo TUIR, subordina la possibilità di accedere al regime della participation exemption alla circostanza che la società partecipata abbia fissato la residenza fiscale "in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4", salva la "dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale".
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 87 richiede che il requisito della residenza in un Paese non a fiscalità privilegiata previsto dalla lettera c) (unitamente a quello di cui alla lettera d), concernente l'esercizio d'impresa commerciale), debba sussistere "ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".
Si tratta di una disposizione a carattere antielusivo che rende irrilevanti i trasferimenti della residenza fiscale (o l'inizio di attività di natura commerciale) in prossimità della cessione delle partecipazioni, al fine di conseguire plusvalenze esenti su cessioni di partecipazioni altrimenti prive dei requisiti previsti.
Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in esame, si ritiene che il possesso ininterrotto del requisito della residenza, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione.
La disposizione in esame assume, infatti, una portata diversa da quella recata dal comma 1, lettera a) ("ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione...") che, come già illustrato, prevede un requisito a valere indistintamente per tutti i soggetti, prescindendo dalla data di costituzione.
Il requisito in esame - fatta eccezione per le holding trattate nel paragrafo 2.3.5 - deve essere verificato in capo alla società partecipata.
E' irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata posseduta, nel periodo "triennale" di riferimento, dallo stesso soggetto che consegue la plusvalenza ovvero dal suo dante causa, così come ininfluente è la modalità di acquisizione della partecipazione (acquisto, conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale).
Il regime della participation exemption è applicabile nonostante la partecipata risieda in un paese a fiscalità privilegiata, qualora la partecipante ottenga dall'Agenzia delle entrate un "interpello positivo".
L'interpello previsto dalla disposizione contenuta nella citata lettera c) del comma 1, tende a verificare che, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente quello della cessione, dalle partecipazioni non sia conseguito "l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati" e, per ciò stesso, inseriti nella c.d. black list approvata con decreto ministeriale 21 novembre 2001, come modificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2002.
In particolare, come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 127-bis (ora articolo 167 del nuovo TUIR), il contribuente deve dimostrare che i redditi conseguiti dalla società partecipata sono stati prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli indicati nella black list, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
L'istanza di interpello può essere presentata da chiunque detenga una partecipazione potenzialmente qualificabile per l'esenzione, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di controllo o collegamento e, quindi, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti per attivare l'interpello volto alla disapplicazione del disposto di cui agli articoli 167 e 168 del nuovo TUIR.
La circolare n. 26/E del 2004 ha chiarito che il contribuente può presentare analoga istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del nuovo TUIR, per dimostrare, sin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione, la localizzazione del reddito della partecipata in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata. Ciò al fine di poter escludere dal reddito imponibile il 95 per cento degli utili societari distribuiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
La dimostrazione utile ai fini della participation exemption è fornita anche dall'esito positivo del richiamato interpello presentato ai sensi del richiamato articolo 89, comma 3, del nuovo TUIR, i cui effetti si riflettono anche sui successivi periodi d'imposta, per i quali continuino a sussistere le stesse condizioni che hanno informato la decisione dell'Amministrazione finanziaria.
Più precisamente, la dimostrazione concernente la delocalizzazione del reddito, resa ai fini della detassazione dei dividendi, qualifica automaticamente per l'esenzione la partecipazione detenuta in una società residente nel Paese black list, senza necessità di dover ripresentare l'istanza di interpello, ovviamente a condizione che:
- al momento della cessione sia decorso il periodo minimo "triennale" di cui al comma 2 dell'articolo 87;
- i presupposti dell'interpello positivo siano rimasti invariati nel periodo successivo alla trattazione del medesimo e fino al momento del realizzo della partecipazione.
A titolo esemplificativo, si consideri la situazione di un contribuente che nel 2002 ha acquistato una partecipazione in società residente in un Paese black list. Nel 2004 ottiene un interpello positivo ai fini della detassazione dei dividendi, perché dimostra che fin dal 2002 il reddito della partecipata è stato assoggettato integralmente a tassazione in un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata.
Nel 2006 cede la partecipazione realizzando una plusvalenza (o una minusvalenza) che si qualifica automaticamente per l'esenzione, nel presupposto che anche nel periodo compreso tra la data di trattazione dell'interpello (2004) e quella di cessione della partecipazione (2006) il reddito della partecipata ha continuato a scontare la tassazione ordinaria nel Paese a fiscalità non privilegiata.
Dall'insieme delle norme fin qui esaminate si deduce che, ricorrendone le altre condizioni, una partecipazione si qualifica per il
regime di esenzione nel caso in cui:
1. la società partecipata non risieda in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato indicati nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, come modificato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2002 (c.d. "black list"). Tale requisito, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 87, deve sussistere in capo alla società partecipata, almeno a partire dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della plusvalenza, ed è richiesto anche nel caso in cui, come si è detto, in tale arco temporale sia stata posseduta da soggetti diversi da quello che effettua la cessione;
2. in sede di interpello, da proporre secondo le modalità di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), si dimostri che dal possesso della partecipazione potenzialmente qualificabile per l'esenzione non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in un Paese a regime fiscale privilegiato. L'onere della dimostrazione deve essere assolto (per tutto il periodo di possesso della partecipazione, comunque non inferiore a tre anni) quando la società partecipata:
- risieda in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato, ovvero
- abbia avuto la residenza in un paese a fiscalità privilegiata nel "triennio" precedente al realizzo della partecipazione.
Per facilitare la comprensione delle riportate affermazioni, si forniscono di seguito alcuni esempi.

Esempio 4
> Dati
Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004. Partecipazione acquisita nel 1999 in una società che nel 2004 risiede in un paese non black list in cui si è trasferita nel 2002 provenendo da un paese black |list
> Conseguenze
- Non risiede in un paese non black list dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2
- E' possibile attivare l'interpello dimostrando che dal 1999 al 2002 non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- In caso di risposta positiva la partecipazione si qualifica per la participation exemption perché ha dimostrato attraverso l'interpello che non ha ottenuto l'effetto di collocare i redditi in paesi black list

Esempio 5
> Dati
Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004 . Partecipazione acquisita nel 2002 in una società che nel 2004 risiede in un paese non black list in cui si è trasferita nel 2003 provenendo da un paese black list
> Conseguenze
- Non risiede in un paese non black list dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2
- E' possibile attivare l'interpello dimostrando che da almeno un triennio non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- Per il periodo anteriore all'acquisto (ante 2002) la dimostrazione deve essere fornita anche se il possesso era in capo ad un altro soggetto
- In caso di risposta positiva la partecipazione si qualifica per la participation exemption perché ha complessivamente almeno tre anni in paesi non black list ovvero black list ma con interpello

Esempio 6
> Dati
Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004. Partecipazione in una società costituita nel 2002, da sempre residente in un paese non black list.
> Conseguenze
- Non risiede in un paese non black list dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2, e tuttavia si qualifica per l'esenzione

Esempio 7
> Dati
Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004. Partecipazione in una società costituita nel 2002 da sempre residente in un paese black list.
> Conseguenze
- Non risiede in un paese non black list dal terzo periodo di imposta |anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2;
- E' possibile attivare l'interpello dimostrando che dal 2002 non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- In caso di risposta positiva la partecipazione si qualifica per la participation exemption anche se non ha complessivamente tre anni in paesi non black list (situazione resa equivalente a quella dell'esempio 6)

Esempio 8
> Dati
Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004. Partecipazione acquisita nel 1994 in una società costituita nel 1990 che nel 2004 risiede in un paese black list
> Conseguenze
- E' possibile attivare l'interpello dimostrando che dal 1994 al 2004 non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- In caso di risposta positiva la partecipazione si qualifica per la participation exemption perché soddisfa con interpello al requisito di cui alla lettera c)


Esempio 9
> Dati
Cessione della partecipazione avvenuta nel 2004. Partecipazione acquisita nel 1994 in una società costituita nel 1990 che nel 2004 risiede in un paese non black list in cui si è trasferita nel 2002 provenendo da un paese black list.
> Conseguenze
- Non risiede in un paese non black list dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo, come previsto dal comma 2
- E' possibile attivare l'interpello dimostrando che fin dal 1994 non si è conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati
- In caso di risposta positiva la partecipazione si qualifica per la participation exemption perché ha fin dall'inizio del periodo di possesso soddisfatto il requisito della residenza in paesi non black list e black list (questi ultimi "redenti" con l'interpello)

2.3.4. Esercizio di impresa commerciale
Il requisito previsto dalla lettera d) dell'articolo 87 consiste nell'esercizio "da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola".
L'impresa commerciale, al cui esercizio è subordinata l'applicazione della participation exemption, è individuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 55 del nuovo TUIR, con la conseguenza che nel contesto delle disposizioni recate dall'articolo 87 in esame essa coincide con le attività che danno luogo a reddito di impresa e, quindi, rileva secondo una definizione più ampia rispetto a quella civilistica.
Il concetto di impresa commerciale "secondo la definizione di cui all'articolo 55" ricomprende non solo le attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, ma anche le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 55, che - come è noto - reca una elencazione aggiuntiva di fattispecie di reddito d'impresa, più che una definizione di impresa commerciale.
Realizzano, pertanto, l'esercizio di impresa commerciale, tra l'altro, le seguenti attività:
- prestazioni di servizi non previste nell'articolo 2195 del c.c. se organizzate in forma d'impresa;
- sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- esercizio delle attività agricole ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d'impresa.
Il comma 2 dell'articolo 87 prevede che "i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".
Tale disposizione, come è stato precisato, risponde allo scopo di impedire che attraverso il cambiamento, in prossimità della cessione della partecipazione, della residenza in un paese a fiscalità non privilegiata (lettera c)) ovvero del tipo di attività svolta dalla società partecipata (da non commerciale a commerciale) (lettera d)), si possano artificiosamente far valere i presupposti della participation exemption.
Considerata la specifica funzione antielusiva della norma in esame, si ritiene che, al pari del requisito della residenza contenuto nella lettera c), anche il possesso ininterrotto del requisito della commercialità, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, debba riferirsi al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione.
Il requisito temporale precedentemente indicato deve essere verificato in capo alla società partecipata. E' pertanto irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata posseduta, nel periodo di riferimento, dallo stesso soggetto che realizza la plusvalenza ovvero dal suo dante causa, così come ininfluente è la modalità di acquisizione della partecipazione (acquisto, conferimento o altre operazioni di riorganizzazione aziendale).
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 contiene una disposizione antielusiva in base alla quale il requisito della commercialità, per presunzione assoluta, non ricorre qualora il valore del patrimonio della società partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili.
Dal novero degli immobili a tal fine rilevanti sono esclusi:
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonchè
- gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.
I fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
Ai sensi dell'ultimo periodo della lettera d), si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa e, pertanto, sono esclusi dal calcolo della prevalenza:
- i beni immobili concessi in locazione finanziaria;
- i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola. La definizione di attività agricola è desumibile dall'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
Nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto è stato precisato che l'entità del patrimonio rilevante ai fini della verifica di prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti e non a valori contabili; pertanto "il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in parola e valore dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti".
Occorre, pertanto, mettere a confronto:
- il valore corrente degli immobili (diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonchè dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa), con
- il totale dell'attivo patrimoniale, anch'esso a valori correnti.
Entrambi i termini del rapporto vanno assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere sia negativamente sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad esempio l'iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero l'inclusione di un terreno agricolo nel piano di fabbricazione.
Con riferimento al requisito in esame, il comma 4 dell'articolo 87, introduce una presunzione assoluta di commercialità per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati, a prescindere dalla circostanza che esse esercitino o meno un'impresa commerciale ("Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 (esercizio di impresa commerciale) non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d)").
Per "titoli negoziati in mercati regolamentati" si devono intendere i titoli azionari. La norma richiede la quotazione della società, non essendo sufficiente la sola quotazione di titoli diversi da quelli azionari emessi da società non quotate come, ad esempio, quelli obbligazionari.
In definitiva, la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 87, prevede che il requisito di cui alla lettera d) non rilevi per le plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni in società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati.
Dal secondo periodo del comma 4 si evince, inoltre, che anche qualora le componenti straordinarie di reddito siano realizzate mediante Offerte Pubbliche di Vendita, le stesse potranno fruire in ogni caso dell'esenzione.
Per evitare comportamenti elusivi, in presenza di plusvalenze realizzate su strumenti finanziari emessi da una società la cui remunerazione sia collegata ai risultati economici di altra società del gruppo, la verifica della sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini dell'esenzione di cui alle lettere c) (residenza fiscale) e d) (esercizio di un'impresa commerciale) dell'articolo 87, deve essere effettuata sia in capo all'emittente sia alla società ai cui risultati è collegato il rendimento dello strumento finanziario.

2.3.5. Società holding
Il comma 5 dell'articolo 87 prevede che "per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante".
La norma riguarda la cessione di partecipazioni nelle cosiddette holding, intendendo per tali le società che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della propria attività l'assunzione di partecipazioni.
Per valutare l'attività prevalente occorre mettere a confronto, anche in questo caso, il valore corrente delle partecipazioni con quello dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti.
Al fine di qualificare per l'esenzione una partecipazione in una holding, i requisiti di cui alle lettere c) e d) (residenza in Paesi o territori diversi da quelli compresi nella black list ed esercizio di un'impresa commerciale) devono sussistere non in capo alla stessa holding, bensì in capo alle società da questa direttamente o indirettamente partecipate e alle relative stabili organizzazioni.
Si ipotizzi, ad esempio, che la società A possegga una partecipazione immobilizzata nella holding H, che in via esclusiva gestisce partecipazioni in altre società.
Se la società A cede la partecipazione in H, per valutare se la relativa plusvalenza si qualifichi per l'esenzione occorre verificare che le società indirettamente partecipate da A tramite la holding H, vale a dire le società da quest'ultima direttamente partecipate, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e, più precisamente, che:
- esercitino una effettiva attività commerciale;
- non siano residenti in paradisi fiscali.
Dovendo verificare la prevalenza del valore delle partecipazioni possedute da una holding in una sub holding, occorrerà valutare anche le partecipazioni da quest'ultima possedute.
In tal caso, infatti, per la corretta determinazione dei requisiti in capo alla holding, è necessario che sia eliminato lo "schermo" costituito dalla sub holding, in modo che le società indirettamente partecipate possano riflettere pro quota i propri requisiti di commercialità e di residenza direttamente in capo alla holding di primo livello. Negli esempi che seguono si considera il caso di una holding "pura".

Esempio 10
La holding H si qualifica per la participation exemption, in quanto i requisiti sono soddisfatti dalle società direttamente o indirettamente partecipate che rappresentano il 66 per cento del patrimonio sociale (B+D).
Patrimonio della holding H (espresso a valore "effettivo" delle singole partecipate)
Partecipazione A 180.000 (18%) Residente in paese black list
Partecipazione B 390.000 (39%) Residente in Italia e "commerciale"
Partecipazione SH 430.000 Sub holding, con un patrimonio così costituito:
> Partecipazione C* 163.000 (38% SH)
> Partecipazione D** 267.000 (62% SH)
> Totale attivo 430.000 (100% SH)
(16%) non commerciale
(27%) commerciale
Totale attivo 1.000.000 (100%)
* "non commerciale"
** "commerciale"

Esempio 11
La holding H non si qualifica per la participation exemption, in quanto i requisiti sono soddisfatti dalle società direttamente o indirettamente partecipate che rappresentano solamente il 45 per cento del patrimonio sociale (A+D).
Patrimonio della holding H (espresso a valore "effettivo" delle singole partecipate)
Partecipazione A 180.000 (18%) Residente in Italia e "commerciale"
Partecipazione B 390.000 (39%) Residente in un paese black list
Partecipazione SH 430.000 Sub holding, con un patrimonio così costituito:
> Partecipazione C* 163.000 (38% SH)
> Partecipazione D** 267.000 (62% SH)
> Totale attivo 430.000 (100% SH)
(16%) non commerciale
(27%) commerciale
Totale attivo 1.000.000 (100%)
* "non commerciale"
** "commerciale"

In sostanza, i requisiti indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 devono essere verificati in capo alle società indirettamente partecipate ed, eventualmente, anche in capo alle stabili organizzazioni.
Anche per tali società la quantificazione del valore del patrimonio sociale ai fini della valutazione del requisito della commercialità deve essere effettuata, secondo quanto stabilito dalla Relazione ministeriale di accompagnamento, a valori correnti e non a valori contabili.
Per la holding mista, ossia la società che solo in via prevalente esercita l'attività di assunzione di partecipazioni, anche il patrimonio investito in attività non finanziarie (commerciali e non), sarà valutato, ai fini della attribuzione della qualifica di commercialità a valori correnti.

Esempio 12
La holding H si qualifica per l'esenzione in quanto il proprio patrimonio, tenendo conto delle attività presenti nelle società indirettamente partecipate, è prevalentemente costituito da attività commerciali. Nel caso di specie, infatti, al valore delle attività commerciali presenti nel proprio patrimonio (40 per cento), occorre sommare quello nella società "commerciale" B indirettamente partecipata (16 per cento).
Patrimonio della holding H (espresso a valore "effettivo" delle singole partecipate)
Attività commerciale 400.000 (40 %)
Partecipazione A 300.000 (30 %) Residente in paese black list
Partecipazione B 160.000 (16 %) Residente in Italia e "commerciale"
Partecipazione SH 140.000 Sub holding, con un patrimonio così costituito:
> Partecipazione C* 41.000 (29 % SH)
> Partecipazione D** 99.000 (71 % SH)
> Totale attivo 140.000 (100% SH)
(4 %) non commerciale
(10 %) black list
Totale attivo 1.000.000 (100%)
* "non commerciale"
** "black list"

2.3.6. Operazioni straordinarie
L'eventualità che il soggetto partecipante o quello partecipato siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale sollecita particolari considerazioni ai fini del riscontro dei requisiti utili per la participation exemption.
Nei successivi paragrafi si esamineranno i riflessi di tali operazioni sul possesso dei requisiti rilevanti sia sotto il profilo soggettivo (requisiti previsti alle lettere a) e b), da valutare in capo al partecipante) che oggettivo (requisiti previsti alle lettere c) e d), da valutare in capo alla partecipata).

2.3.6.1. Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni che interessano la partecipante
Con riguardo ad operazioni straordinarie che non producono effetti fiscalmente rilevanti (conferimenti "neutrali", fusioni e scissioni) si osserva quanto segue.

2.3.6.1.1. Conferimento
In relazione ai conferimenti effettuati in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del nuovo TUIR, la verifica dell'iscrizione in bilancio e del periodo di ininterrotto possesso va effettuata tenendo conto delle disposizioni recate dai seguenti commi dell'articolo 176 del nuovo TUIR:
- comma 1, secondo cui "...il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.";
- comma 4, secondo cui "le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio."
Il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario verificherà la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente.
Si ritiene inoltre - in virtù del principio di continuità ed al fine di impedire la modifica della prima iscrizione attraverso un'operazione fiscalmente neutra - che in tal caso il conferitario non può modificare la classificazione della partecipazione così come risultante nel bilancio della conferente.
Di contro, per i conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 175 del nuovo TUIR, con emersione di plusvalori fiscalmente rilevanti, la citata disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 176 non si applica. In tal caso, pertanto, il periodo di ininterrotto possesso decorre dalla data del conferimento, senza possibilità di computare anche il possesso in capo al conferente, mentre il conferitario potrà riclassificare in bilancio la partecipazione, non configurandosi alcuna continuità nell'iscrizione della partecipazione con il bilancio della conferente.

2.3.6.1.2. Fusione e scissione
Le conclusioni raggiunte con riguardo ai conferimenti in neutralità previsti dal comma 4 dell'articolo 176, possono essere estese anche alle operazioni straordinarie di fusione e scissione, che - come è noto - realizzano un effetto di sostanziale successione tra soggetti secondo caratterizzazioni di neutralità fiscale.
Pertanto, il soggetto avente causa nell'operazione straordinaria valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa.

2.3.6.2. Effetti sui requisiti "soggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata
Nelle operazioni straordinarie come quelle di "fusione pura" o scissione totale si determina una modificazione soggettiva nella titolarità dello stesso complesso aziendale. Nonostante l'acquisizione della partecipazione in un nuovo soggetto giuridico, non viene meno l'identità del patrimonio oggetto di fusione o scissione. Tale profilo di continuità oggettivamente rilevante si riflette anche sui requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del nuovo TUIR, con la conseguenza che ai fini dell'applicazione del regime di participation exemption, l'iscrizione in bilancio delle "nuove" azioni, prende il posto delle "vecchie".
Si fa l'ipotesi di una società partecipata (ALFABETA) che si scinde in due società di nuova costituzione (ALFA e BETA). La società partecipante GAMMA riceve, a seguito della scissione ed in cambio delle azioni della ALFABETA, le azioni di ALFA e BETA. Atteso che i soggetti neocostituiti ereditano a titolo universale le posizioni giuridiche attive e passive del soggetto scisso, si può affermare che il soggetto partecipante acquisisce le partecipazioni di ALFA e di BETA ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio e la stessa anzianità di possesso relative alle partecipazioni in ALFABETA.
In caso di scissione della partecipata in una o più beneficiarie preesistenti, il soggetto che possedeva azioni della scissa riceve azioni di un diverso soggetto giuridico. Anche in tal caso, l'anzianità del periodo di possesso ed il requisito dell'iscrizione in bilancio "si trasmettono" alle azioni o quote della beneficiaria ricevute in cambio.
Nei conferimenti neutrali disciplinati dall'articolo 176 del nuovo TUIR, le partecipazioni ricevute in cambio dal conferente - in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 - si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
Qualora il conferimento neutrale abbia ad oggetto un'azienda o un ramo aziendale, la partecipazione ricevuta viene assunta con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita. Anche in tal caso, trova applicazione il principio di successione che disciplina le ipotesi di fusione e scissione.
Considerata la specialità della norma contenuta nell'articolo 176, comma 4, non è consentito estenderne la portata anche ai conferimenti "realizzativi" ex articolo 175 del nuovo TUIR.
Nei conferimenti neutrali ai sensi dell'articolo 176, come si è detto, "le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178 (riguardante fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi), in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio".
Ragioni di sistematicità fanno ritenere che tale disposizione trovi applicazione anche con riguardo alle partecipazioni ricevute in cambio nelle ipotesi di fusione o scissione della partecipata. Ne consegue che qualora si decida di modificare la classificazione in bilancio delle "nuove" partecipazioni, queste si considerano comunque iscritte, ai fini della participation exemption, nella medesima categoria di quelle "vecchie".
In sintesi, nei casi di conferimenti neutrali, così come nelle operazioni di fusione e scissione, ai fini della qualificazione per la participation exemption, alle "nuove" azioni si trasmettono sia il precedente periodo di possesso sia la precedente classificazione in bilancio.

2.3.6.3. Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipante
E' stato anticipato come i requisiti della residenza in un paese non black list e della commercialità devono sussistere per un periodo minimo di tempo (almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta antecedente il realizzo). A tal fine, non si tiene conto di eventuali "passaggi intermedi", né rilevano eventuali operazioni straordinarie (realizzative o neutrali) che abbiano interessato medio tempore il soggetto partecipante.

2.3.6.4. Effetti sui requisiti "oggettivi" delle operazioni che interessano la partecipata
I riflessi sul possesso dei requisiti oggettivi, che originano dalle operazioni straordinarie in cui è coinvolta la società partecipata, vanno valutati tenendo conto della norma antielusiva del comma 2 dell'articolo 87, secondo cui "i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso".
Nel rispetto della ratio antielusiva di tale disposizione, non è consentito applicare il principio enunciato nel paragrafo 2.3.4 (che, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, consente di verificare il requisito solo per il periodo di tempo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione) anche nei casi interessati da operazioni straordinarie.
Le nuove entità legali, che originano dai soggetti precedentemente esistenti, infatti, ereditano da questi anche le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di commercialità e residenza.
Quando la nascita di un nuovo soggetto consegue ad un'operazione di riorganizzazione societaria occorrerà, quindi, tener conto delle caratteristiche del dante causa, per verificare, su "proiezione triennale", come prevede l'articolo 87, comma 2, i requisiti della commercialità e della residenza in un paese non black list. Nella sostanza, occorre valutare "retroattivamente" ed in capo ai soggetti preesistenti i predetti requisiti.
Di seguito si esamineranno le implicazioni del principio enunciato sul requisito della commercialità con riferimento alle diverse operazioni straordinarie.
Per quanto concerne il requisito della residenza in un paese non black list, il confronto rilevante per verificarne l'esistenza andrà effettuato tra i patrimoni netti effettivi delle entità che originano dalle operazioni straordinarie o vi partecipano.

2.3.6.4.1. Fusione
Nelle operazioni di fusione "pura", con nascita cioè di un nuovo soggetto, la eventuale natura "non commerciale" di una delle società fuse non esclude in ogni caso che la partecipazione nella nuova società possa qualificarsi per l'esenzione.
In tal caso occorre valutare comparativamente la consistenza dei patrimoni delle società fuse, per concludere che la partecipazione nella nuova società potrà considerarsi qualificata per l'esenzione soltanto se la componente "commerciale" del patrimonio della nuova società sia prevalente, ossia se il patrimonio "conferito" dalla società fusa "non commerciale" sia inferiore al 50 per cento del patrimonio della società risultante dalla fusione.
Il maggior valore patrimoniale della società "commerciale" interessata dalla fusione fa sì che la partecipazione nella newco possa qualificarsi per l'esenzione.
La prevalenza della componente "commerciale" deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo della partecipazione, per un periodo non inferiore a quello previsto dal comma 2 dell'articolo 87.
Qualora la cessione intervenga prima del decorso del "triennio" dalla fusione, si rende necessario verificare che il requisito della commercialità sussista non solo con riguardo al periodo di possesso della partecipazione nella società risultante dalla fusione, ma anche per il periodo antecedente. A tal fine, il requisito della commercialità può considerarsi soddisfatto se il valore del patrimonio della società fusa "commerciale", per tutto il periodo necessario al computo del "triennio" dalla cessione, è stato superiore a quello della società fusa "non commerciale".
Da quanto esposto, può comprendersi, ad esempio, come non sia consentito qualificare immediatamente per l'esenzione (cioè già dal momento della fusione) la partecipazione nella società risultante dalla fusione allorché - delle due società fuse - quella "commerciale", pur avendo un patrimonio prevalente, sia stata costituita da meno di tre anni. Le stesse considerazioni valgono in caso di fusione per incorporazione.
Si considerino i seguenti esempi:

Esempio 13
A) Società A "non commerciale" costituita nel 1996, con valore patrimoniale "effettivo" al momento della fusione pari a 1.000, costituito esclusivamente da immobili "non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa".
B) Società B "commerciale" costituita nel 1998, con valore "effettivo" del patrimonio al momento della fusione pari a 1.500, senza immobili.
Fusione nel 2003 con nascita del soggetto neocostituito C, che si qualifica per l'esenzione se, nel triennio precedente la cessione, il patrimonio di B è sempre stato prevalente rispetto al patrimonio di A.

Esempio 14
A) Società A "non commerciale" costituita nel 1996 e con patrimonio "effettivo" costituito esclusivamente da immobili "non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa" pari a 1.000 nel 2003 e a 2.000 nel 2002 e precedenti.
B) Società B "commerciale" costituita nel 1998 e con patrimonio "effettivo" pari a 1.500 fin dall'origine senza immobili.
Fusione nel 2004 con nascita del soggetto neocostituito C, che si qualifica per l'esenzione solo se la cessione delle partecipazioni in C avviene decorso un triennio dal 2003, perché solo a partire da tale data il patrimonio di B è stato prevalente rispetto al patrimonio di A.

Esempio 15
A) Società A "non commerciale", costituita nel 1996 con patrimonio "effettivo" (mai modificato) pari a 1.000, costituito esclusivamente da immobili "non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa".
B) Società B "commerciale" con patrimonio "effettivo" pari a 1.500, costituita nel 2003, senza immobili.
Fusione nel 2003 (o nel 2004) con nascita del soggetto neocostituito C, che si qualifica per l'esenzione solo se la cessione delle partecipazioni in C avviene decorso un triennio dalla costituzione di B. Ciò in quanto prima di tale costituzione non esisteva il patrimonio della società "commerciale" da contrapporre a quello della società "non commerciale".

Esempio 16
A) Società "non commerciale" costituita nel 2003, con patrimonio "effettivo" pari a 3.000, composto esclusivamente da immobili "non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa".
B) Società "commerciale" con patrimonio "effettivo" pari a 1.000 e costituita nel 1986, senza immobili.
Fusione nel 2003 con nascita del soggetto neocostituito C, il quale - possedendo un patrimonio prevalentemente immobiliare - non si qualifica mai per l'esenzione. Non rileva, in tal caso, la circostanza che nel complessivo patrimonio effettivo ante 2003 si riscontri esclusivamente quello riferito alla società "commerciale".

2.3.6.4.2. Scissione
Anche in caso di scissione rilevano le considerazioni svolte nel paragrafo 2.3.6.4, secondo cui il nuovo soggetto che nasce a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria deve essere valutato - ai fini della verifica della "commercialità" e della residenza in paese non black list - considerando i requisiti in capo al dante causa. La necessità di valutare in capo ai soggetti preesistenti i predetti requisiti, induce ad affermare che:
- in caso di scissione di una società "non commerciale" (possiede un patrimonio prevalentemente investito in immobili) in due società, di cui l'una "non commerciale" e l'altra "commerciale", al fine di qualificare la seconda per l'esenzione occorrerà attendere il decorso del periodo minimo triennale previsto dal comma 2 dell'articolo 87. Il periodo in questione inizia a decorrere dalla data dell'operazione di scissione;
- qualora la società scissa sia prevalentemente "commerciale", invece, rileva il periodo ante scissione per il raggiungimento del triennio medesimo.
Nel primo caso, infatti, è solo dalla data della scissione che una delle beneficiarie acquisisce il requisito della commercialità, poiché "eredita" il ramo prevalentemente "commerciale" della scissa.
In entrambi i casi, la beneficiaria che "eredita" il ramo prevalentemente "non commerciale" non si qualifica mai per l'esenzione perché - in caso di cessione delle azioni o quote nella stessa - non ricorre il requisito di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 87.
In caso di società beneficiarie neocostituite, pertanto, occorre riportarsi alla situazione patrimoniale in essere presso la scissa, prima del compimento delle operazioni di riorganizzazione aziendale.
In caso di beneficiaria preesistente occorrerà valutare - ai fini del calcolo della "prevalenza" - non solo il patrimonio della scissa, ma anche il patrimonio della beneficiaria. Si considerino i seguenti esempi:

 

SEGUE>>>>>

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