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Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi

Decreto legislativo 30.05.2005 n° 143 , G.U. 26.07.2005
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.143

Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.

(GU n. 172 del 26-7-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi, modificata dalle direttive 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, e 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti non residenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.»;
b) dopo l'articolo 26-ter e' inserito il seguente:

«Art. 26-quater

Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:
a) la societa' che effettua il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla lettera a)
del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato in cui la societa' beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.»;
c) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;
d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti gli Allegati A e B allegati al presente decreto.


Art. 2.
Disposizioni in materia di versamenti diretti e di rimborso nei confronti dei soggetti non residenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8, primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
b) all'articolo 38, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
«I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.
Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.».


Art. 3.
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Le ritenute operate sui redditi di cui all'articolo 3, comma 1, corrisposti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono restituite dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), che effettuano i pagamenti dei suddetti redditi;
tali soggetti, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


Art. 5.
Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 107.580.000 per l'anno 2005 ed euro 50.690.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a euro 41.072.100 per l'anno 2005 ed a euro 32.144.200 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e, quanto a euro 66.507.900 per il 2005 ed a euro 18.545.800 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005 CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Castelli


Allegato A (art. 26-quater, comma 1, lettera a)

----> Vedere allegato a pag. 7 <----


Allegato B (art. 26-quater, comma 4, lettera a)

----> Vedere allegato a pag. 8 <----

La redazione di megghy.com

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