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Il Tribunale di Cuneo, in data 15 dicembre 2003, ha emesso
decreto ingiuntivo accogliendo il ricorso di una società
creditrice di una somma di danaro per prestazioni e forniture,
sulla base del contenuto di alcune email.
Il giudice ha quindi ritenuto, che l'e-mail soddisfi il
requisito legale della forma scritta.
TRIBUNALE DI CUNEO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La AA S.r.l., corr. in MM (CN), in persona del legale rappresentante
XX, elettivamente domiciliata in Cuneo presso l’Avv.
Marco Cuniberti, dal quale è rappresentata per procura
a margine del presente atto,
ESPONE
1) E’ creditrice nei confronti della BB S.r.l., corr.
in Novara, della complessiva somma di € 2.593,36 per
precedenti prestazioni e forniture.
2) Con email in data 20.10.2003 (di cui si produce copia,
docc. 1 e 7), detta BB, in persona del legale rappresentante
YY, riscontrò la lettera raccomandata di diffida
Avv. Cuniberti 04.09.2003 (di cui si produce copia, doc.
2), assicurando espressamente il pagamento di quanto dovuto,
entro la scadenza del 30.10.2003.
3) Diversamente da quanto promesso, la ditta debitrice
non pagò (né alla scadenza indicata, né
successivamente) il proprio debito.
4) Ad un nuovo sollecito dell’Avv. Cuniberti in data
03.11.2003 (di cui si produce copia, docc. 3 e 7), la suddetta
debitrice rispose (con email di cui si produce copia, docc.
4 e 7) lo stesso giorno, dichiarando addirittura (falsamente)
di aver già pagato tramite bonifico bancario.
5) A nulla valse l’ulteriore diffida in data 11.11.2003
(di cui si produce copia, docc. 5 e 7), che, benchè
regolarmente ricevuta in data 18.11.2003 (v. copia ricevuta,
docc. 6 e 7), non ottenne più alcun riscontro: la
debitrice non ha infatti a tutt’oggi pagato alcunchè
all’esponente, costringendo quest’ultima alla
presente azione giudiziale.
Sussistenza dei requisiti ex artt. 634 c.p.c.
6) La prodotta email inviata dalla debitrice in data 20.10.2003
ben costituisce una promessa unilaterale in forma di scrittura
privata.
7) Sotto il primo aspetto, non vi son dubbi che il contenuto
di detta missiva rappresenti una promessa di pagamento e/o
una ricognizione di debito, specialmente se posta in relazione
con la successiva dichiarazione 03.11.2003 (in cui la stessa
debitrice dichiarò addirittura di aver già
pagato).
8) Per quanto invece riguarda la richiesta forma ex art.
2702 c.c., occorre invece rifarsi al T.U. (D.P.R.) 445/2000
(così come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002,
n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7
aprile 2003, n.137).
Ai sensi dell’art. articolo 1, primo comma, lett.
b), il documento informatico è “la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”:
l’email quindi, con il suo contenuto, rappresenta
senza dubbio un documento informatico.
8) Il successivo art. 8 stabilisce la piena validità
giuridica di tale documento, disponendo che “ “il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo
unico”.
9) L’art. 10, comma 2, prescrive poi che “Il
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica,
soddisfa il requisito legale della forma scritta”
(benchè con valore probatorio liberamente valutabile
dal Giudice: ma questo non riguarda la fase monitoria, bensì,
al limite, l’eventuale fase di merito); per quanto
riguarda la definizione ed il significato di firma elettronica,
occorre ritornare all’art. 1, comma primo, lett. cc)
(relativo appunto alle definizioni), a norma del quale essa
è “l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione
informatica”.
10) Il documento informatico si può quindi definire
sottoscritto con “firma elettronica” - cd. “semplice”,
per distinguerla dalla firma “digitale”, che
è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
che garantisce una maggiore autenticità e, di conseguenza,
valore di scrittura privata autenticata, ex artt. 1, primo
comma, lett. n) e 10, comma 3 del DPR 445/2000 - quando
sia ricollegabile a qualsiasi metodo di "validazione"
(cioè riconoscimento): mentre nel mondo reale il
metodo di validazione informatica più usato è
costituito dal sistema “scheda magnetica + password
(cioè un codice segreto, come ad esempio il sistema
Bancomat)”, per quanto riguarda internet, il procedimento
più semplice e maggiormente utilizzato in tal senso
è rappresentato dall’inserimento nel sistema
in cui si vuole accedere di “username (cioè
l’identificativo dell’utente) + password”,
che l’utente deve appunto digitare negli appositi
spazi.
Ed è proprio quanto avviene per la posta elettronica:
per poter accedere ad un dato indirizzo (come quello utilizzato
dalla debitrice) per inviare o controllare se si sono ricevute
email, occorre conoscere ed inserire i suddetti dati identificativi
(oppure utilizzare programmi - quale ad esempio Microsoft
OUTLOOK EXPRESS - che inseriscono automaticamente tali dati
ogni volta che ci si connette alla rete internet), procedendo
quindi alla necessaria procedura di validazione.
11) Per tali motivi, è pacifico che l’email
costituisca un documento informatico sottoscritto con firma
elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed
inviare detta email, deve eseguire un’operazione di
validazione, inserendo il proprio username e la propria
password; e tale documento soddisfa altresì il requisito
legale della forma scritta, a norma del combinato disposto
degli artt. 1, primo comma, lett. cc) e 10, comma 2 del
DPR 445/2000.
12) Pertanto, poiché le prodotte email (contenenti
la promessa unilaterale della debitrice) soddisfano il requisito
della forma scritta, nel caso di specie ricorrono tutti
i presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo.
*****
Per i suesposti motivi, l’esponente
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler emettere, ai sensi degli artt.
633 e seguenti c.p.c., ingiunzione di pagamento a carico
della BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante,
con sede in Novara, ……….., a favore dell’esponente,
della somma di € 2.593,36, con gli interessi dalla
domanda al saldo, nonché le spese giudiziali.
Ai fini della determinazione del contributo unificato,
si precisa che l’importo della domanda è superiore
a € 1.033,00 ed inferiore a € 5.165,00.
Produce:
1) Copia email YY 20.10.2003;
2) Copia raccomandata Avv. Cuniberti 04.09.2003;
3) Copia email Avv. Cuniberti 03.11.2003;
4) Copia email YY 03.11.2003;
5) Copia email Avv. Cuniberti 11.11.2003;
6) Copia email YY 18.11.2003;
7) CD-ROM contenente i documenti informatici di cui ai precedenti
docc. 1), 3), 4), 5) e 6).
8) Visura camerale BB S.r.l..
Cuneo, li 11 Dicembre 2003
Depositato in Cancelleria il 12.12.2003
Il Cancelliere
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IL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI CUNEO
Visto il ricorso che precede;
Ritenuta la propria competenza;
Visti gli artt. 633, 634 e 641 c.p.c.
INGIUNGE
Alla BB S.r.l., in persona del suo legale rappresentante,
con sede in Novara, …., di pagare alla AAI S.r.l.,
CORR. IN MM…………, la somma di €
2.593,36, oltre gli interessi dalla data della domanda al
saldo, nonché le spese di questo procedimento liquidate
in €…………………(+
I.V.A. e C.P.A.), il tutto nel termine di giorni quaranta
dalla notifica del presente decreto, avvertendo esso debitore
che ha diritto di proporre opposizione avanti questo Tribunale
nel medesimo termine di giorni quaranta e che, in mancanza
di opposizione, si procederà esecutivamente.
Cuneo,
Il Giudice
Il Cancelliere
Depositato in Cancelleria il 15.12.2003
Il Cancelliere
La redazione di megghy.com
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