INPS
CIRCOLARE N. 86 del 07.07.2005
OGGETTO: Legge n. 243 del 23 agosto 2004. Incentivo al posticipo
del pensionamento per iscritti ai fondi integrativi.
SOMMARIO: I lavoratori dipendenti iscritti a fondi integrativi
che, nel periodo 2004-2007, abbiano maturato i requisiti minimi
indicati nelle tabelle di cui all’articolo 59, commi
6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso
al pensionamento di anzianità possono decidere di rinunciare
all’accredito contributivo relativo sia all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
e i superstiti di lavoratori dipendenti che alle forme integrative
della medesima e vedersi corrispondere interamente dal datore
di lavoro il relativo importo. La pensione che riceveranno
sarà calcolata solo sulle anzianità maturate
fino al momento in cui sono stati versati i contributi IVS
ed integrativi, maggiorata egli importi di perequazione stabiliti
fra l’esonero dalla contribuzione e la decorrenza della
pensione
INDICE
Introduzione - Incentivo per il posticipo al pensionamento
(“bonus”) per iscritti ai fondi integrativi
Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato
l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi
Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004 è
stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo
nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
I commi da 12 a 17 dell’articolo 1 dettano una disciplina
tesa ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori
dipendenti del settore privato.
In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori,
che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle
di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento
di anzianità, per il periodo 2004-2007, possono esercitare
la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
relativo all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima.
A seguito dell’esercizio di tale facoltà viene
meno, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di versamento
contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa
previgente alla legge n. 243 del 2004. L’importo dei
contributi non versati deve essere interamente corrisposto
al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga
cui si riferiscono.
Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che
si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12,
il trattamento liquidato all’atto del pensionamento
debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data
di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi
per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli
aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 è
stato pubblicato il decreto del 6 ottobre 2004 con il quale
il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dato
attuazione alla normativa sull’incentivo per il posticipo
del pensionamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso
noti i propri orientamenti in merito all’applicabilità
dell’incentivo al posticipo del pensionamento anche
agli iscritti ai fondi integrativi dell’assicurazione
generale obbligatoria.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per
l’applicazione della normativa sopra indicata agli iscritti
ai fondi integrativi gestiti dall’Inps.
Incentivo per il posticipo al pensionamento (“bonus”)per
i lavoratori iscritti a fondi integrativi
I fondi integrativi operanti presso l’Istituto sono:
A) Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private del gas;
B) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
C) Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell’Autorità
portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di
Trieste.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato
in ordine all’applicazione della normativa in argomento
anche agli iscritti ai predetti fondi, ha chiarito quanto
segue.
Al fine di evitare il verificarsi di eventuali esiti applicativi
della norma in contrasto con lo spirito e la specifica finalità
sottesa alla norma stessa, considerata la particolarità
di tali forme integrative delle gestioni obbligatorie dell’assicurazione
generale e la connessione funzionale con la previdenza di
base, si ravvisa la necessità di estendere gli effetti
dell’esercizio dell’opzione per il posticipo al
pensionamento anche alla contribuzione dovuta a tali fondi
da corrispondere, al pari di quella obbligatoria, al lavoratore
con conseguente cristallizzazione della posizione assicurativa
e contributiva , nonché del trattamento da erogare
all’atto del pensionamento.
Infatti l’eventuale prosecuzione dell’obbligo
del versamento contributivo ai fondi integrativi, contestualmente
alla percezione del bonus, comporterebbe sia una disparità
di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori
che, a fronte del beneficio del diritto a percepire l’incentivo,
vedono cristallizzato l’importo del trattamento pensionistico
al momento dell’opzione, sia un incremento di spesa
non quantificato né coperto.
Inoltre l’interpretazione sistematica della normativa
in esame esclude la possibilità per gli iscritti ai
fondi integrativi, che abbiano maturato i requisiti prescritti
dalla legge per l’esercizio dell’opzione, di percepire
il bonus senza alcuna diminuzione della pensione complessiva
da erogare alla cessazione del rapporto di lavoro.
Con tali argomentazioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali perviene alla determinazione che la contribuzione
integrativa in questione deve essere ricompresa nel bonus
e che, per l’effetto, si deve procedere alla cristallizzazione
dell’importo della pensione complessiva al momento dell’esercizio
dell’opzione per l’incentivo al posticipo del
pensionamento.
Liquidazione della pensione per i soggetti che hanno esercitato
l’opzione di rinuncia all’accredito dei contributi
Con riferimento ai singoli fondi integrativi si indicano brevemente
i riflessi connessi alla disciplina normativa di cui in oggetto:
A) Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende
private del gas:
Il trattamento di anzianità segue la disciplina che
regola la pensione dei lavoratori iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria, con almeno 15 anni di iscrizione al
fondo integrativo al momento della domanda dell’incentivo
al posticipo del pensionamento. In caso di domanda di incentivo
al posticipo del pensionamento il calcolo dell’unica
pensione complessiva sarà effettuato tenendo conto
dell’anzianità maturata a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e di quella maturata nel fondo integrativo.
Se, al momento della domanda, il soggetto non ha raggiunto
il requisito minimo previsto nel fondo la pensione cristallizzata
tiene conto solo della contribuzione a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria.
B) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette:
Una particolare attenzione meritano gli iscritti al fondo
esattoriali. Infatti non essendo previsto per tale categoria
di lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità,
non si pone il problema di applicabilità dell’incentivo
al posticipo del pensionamento in quanto manca lo specifico
presupposto richiesto dalla legge per l’applicazione
dell’istituto medesimo.
Peraltro questo orientamento è conforme alla giurisprudenza
consolidata sul tema. La Corte di Cassazione con sentenza
n. 6413 del 1981 ha escluso per l’iscritto al Fondo
integrativo la possibilità di ottenere alcuna prestazione
pensionistica prima che siano realizzate le condizioni per
il “trattamento complessivo”, composto dall’integrazione
corrisposta dal Fondo e dalla pensione ordinaria. Tale trattamento
assorbe tutti i contributi dell’assicurazione generale
obbligatoria e non solo quelli derivanti dal rapporto di lavoro
esattoriale. Nella sostanza la stessa sentenza preclude la
possibilità di accedere alla pensione di anzianità
utilizzando in forma autonoma la contribuzione relativa all’assicurazione
generale obbligatoria, destinata a confluire interamente,
anche se relativa ad attività extra esattoriale, nella
liquidazione del suddetto trattamento complessivo.
C) Fondo di previdenza per i lavoratori dipendenti dell’Autorità
portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di
Trieste.
L’esercizio dell’opzione ai sensi dell’art.1,
comma 12 , della legge 243 del 2004 sull’incentivo al
posticipo del pensionamento da parte dei lavoratori iscritti
al fondo di previdenza per il personale dipendente dell’Autorità
portuale di Genova e dell’Ente autonomo del Porto di
Trieste comporta la sospensione dell’obbligo di versamento
della contribuzione a favore del fondo stesso con conseguente
cristallizzazione della pensione maturata al momento dell’esercizio
dell’opzione stessa.
Per il rilascio dei programmi si provvederà con messaggio
a parte.
La redazione di megghy.com |