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Conti dormienti e Riciclaggio

Articolo di Giovanni Falcone 23 ottobre 2008

Rischi e pericoli per un’opera di beneficenza

Con l’approssimarsi del 17 dicembre p.v., scade il termine ultimo entro il quale il legittimo proprietario (titolare e/o delegato) potrà recuperare le risorse finanziarie detenute su qualsivoglia rapporto, precedentemente  acceso presso un Intermediario finanziario operante sul territorio nazionale  e che non sia mai stato movimentato nell’ultimo decennio.

Trattasi di clientela che, in aderenza ai contenuti della normativa , è stata opportunamente informata circa il rischio di estinzione del rapporto entro la citata data con la totale perdita delle risorse finanziarie detenute.

Infatti, le somme non reclamate a tempo debito, saranno devolute ad un fondo costituito per finalità pubbliche presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Ciò detto, una particolare attenzione dovrà essere posta da parte di tutti gli Intermediari per assicurare quella necessaria “Collaborazione attiva” prevista dalla normativa antiriciclaggio o finanziamento al terrorismo , in presenza di operazioni collegate o connesse ai “Conti dormienti”.

A tale riguardo, mi permetto di  suggerire una condotta operativa improntata alla massima cautela finalizzata ad assicurare:

1. Un’adeguata raccolta di informazioni circa il profilo soggettivo del cliente (persona fisica e/o giuridica);

2. Una verifica di congruità tra l’operazione o movimentazione che riguarda il rapporto dormiente (conto corrente, deposito nominativo) e tutti i dati forniti dal Cliente, incluse le motivazioni atte a giustificare il prolungato mancato utilizzo, soprattutto in caso di importi rilevanti (non meno di 100.000,00 euro);

3. Una ulteriore valutazione in presenza di un numero elevato di rapporti dormienti intestati ad un singolo Cliente;
4. Analoga valutazione andrà fatta in presenza di clientela conosciuta come appartenente alla criminalità organizzata ovvero personaggi particolarmente noti alla cronaca giudiziaria ovvero, soggetti che, seppure regolarmente “avvisati” non si sono presentati entro il termine previsto del 17 dicembre p.v. e laddove si è assolutamente certi della loro esistenza in vita o dall’assenza di impedimento di altro genere.

Nei casi appena descritti, ovvero anomalie di altro genere che possano far ritenere, ragionevolmente, una operazione sospetta, ivi compresa la eventuale indisponibilità del cliente a fornire le delucidazioni richieste, valutare la possibilità per l’inoltro, secondo la vigente normativa, di una segnalazione ex art. 41 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

Una ulteriore e diversa attenzione dovrà essere posta in presenza di  libretti al portatore, recanti un valore nominale cadauno superiore alla soglia di €. 12.500,00, provvedendo alla identificazione e censimento del possessore,  verificando nel contempo la corrispondenza con i dati identificativi di colui che era stato identificato in sede di accensione del rapporto.

       In caso di dati differenti, in assenza di documentazione che attesti la cessione del libretto e fatte salve le “valutazioni” ex art.41 appena accennate,  provvedere ad una comunicazione ex art. 49. Per quanto noto, si ricorda che, in caso di SOS non si procede alla Comunicazione al MEF sullo stesso nominativo (comma 3, art.51 del D.lgs 231/07).

        Giova ricordare che le "istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette" emanate dal Governatore  della Banca d’Italia nel gennaio 2001, prevedono quale specifico indice di anomalia la:
“Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi.” (5.1);

“Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione” (6.6)
 
   Un ultima valutazione dovrà essere fatta allorquando:

• pervengano agli Intermediari lettere mirate ad evitare l’estinzione di rapporti nominativi da parte di soggetti terzi anche delegati, procedendo a esaminare la tipologia e natura di  collegamento con il Titolare del Rapporto e le giustificazioni del mancato utilizzo del rapporto medesimo;

• In tali casi, potrà valutarsi la possibilità di invitare il cliente in Filiale allo scopo di ridefinire eventuali migliori e/o diverse formule d’investimento anche nell’interesse dello stesso cliente;

• Per una eventuale indisponibilità del cliente a rinegoziare la relazione – soprattutto se parliamo di portafoglio elevato – sarà opportuna una valutazione  ai fini del punto 1.4 del richiamato Decalogo.

Forse, era meglio che continuavano a dormire!!!

Casamassima, 23 ottobre 2008 Scritto da Admin il 23 Ottobre 2008 alle 16:28

 
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