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Fattura elettronica Clausole
su misura
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novembre 2005 Autore: Andrea Lisi e Luca
Giacopuzzi
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Che cosa è la fatturazione elettronica
La recente circolare ha pertanto chiarito che la fatturazione
elettronica nulla ha a che vedere con
l' invio delle fatture come allegato
di una e-mail : infatti, questa procedura
di trasmissione delle fatture è da tempo
utilizzata dalle imprese ed era da tempo consentita
sulla base di precedenti provvedimenti della Agenzia
delle entrate, purché all'invio telematico
della fattura seguisse la sua stampa cartacea e
la sua tradizionale archiviazione.
Si sottolinea, pertanto, che la fattura allegata
a una e-mail, se non viene emessa secondo le modalità previste
dal Dmef , attraverso una fictio
iuris , viene ancora oggi considerata come
un normale documento analogico .
Con il decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n.
52 si introduce invece un sistema di fatturazione
del tutto innovativo, che permette, per la prima
volta, di « dematerializzare » l'intero
ciclo di vita di una fattura, dalla sua emissione
alla sua conservazione digitale.
Come chiarito dal legislatore e, quindi, dalla recente
circolare, va anzitutto evidenziato come la fattura
in formato digitale per poter essere considerata «fattura
elettronica» ai fini tributari non possa contenere « macroistruzioni »,
né « codici eseguibili »,
tali da attivare funzionalità che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati.
La stessa, in altre parole, deve essere un documento
statico non modificabile , ossia un documento
informatico il cui contenuto risulti nel tempo
immutabile e non alterabile. Per attestare la data,
l'autenticità della provenienza della fattura
e l'integrità del suo contenuto è necessaria,
inoltre, l'apposizione, su ciascuna fattura o sul
lotto di fatture, del riferimento temporale e della
firma elettronica qualificata dell'emittente (si
ricorda che l'unica firma elettronica riconducibile
a questa fattispecie è al momento la firma
digitale).
In alternativa all'impiego della firma digitale
e dell'utilizzo del riferimento temporale, possono
essere utilizzati sistemi di Electronic data
interchange (sistema di trasmissione elettronica
dei dati, più noti con l'acronimo «Edi»),
sistema sicuro di trasmissione documentale, purché detti
sistemi siano in concreto idonei ad
attestare la data , l' autenticità e
l' integrità delle fatture
emesse (secondo le indicazioni fornite dalla raccomandazione
della Commissione Ce n. 94/820/Ce del 19 ottobre
1994).
La fattura elettronica, per il resto, è,
da un punto di vista contenutistico, del tutto equivalente
a una fattura cartacea e, come questa, deve essere
sempre redatta secondo le indicazioni fornite dall'art.
21, comma 2, dpr 633/72 (come integrata dal dlgs
52/2004).
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Ha la forma di «documento
statico non modificabile»:
non può, dunque, contenere macroistruzioni o codice
eseguibile |
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Si ha per emessa
all'atto della sua trasmissione per via
elettronica, che presuppone un preventivo
accordo con il destinatario |
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Se allo stesso destinatario
sono trasmesse più fatture in
unico lotto, le indicazioni comuni alle
diverse fatture possono essere inserite
una sola volta (cosiddatta fattura «riepilogativa») |
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La data, la provenienza
e l'integrità del contenuto sono
garantite mediante l'apposizione, su
ciascuna fattura o sul lotto di fatture,
del riferimento temporale e della firma
digitale dell'emittente ovvero mediante
sistemi Edi di trasmissione dei dati |
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Il processo di fatturazione
elettronica può essere dato in
outsourcing:
in tal caso il terzo deve annotare in fattura detta circostanza |
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Le fatture elettroniche
trasmesse o ricevute in forma elettronica
devono essere conservate nella medesima
forma |
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Il processo di conservazione
delle fatture deve essere condotto entro
15 giorni dall'emissione (ciclo attivo)
o dal ricevimento (ciclo passivo) di
esse |
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La conservazione
di una fattura inviata in formato crittografato
deve obbligatoriamente avvenire «in
chiaro» |
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In caso di controlli,
le fatture elettroniche devono poter
essere stampabili e trasferibili su altro
supporto informatico |
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Il processo di conservazione
di una fattura elettronica, effettuato
secondo le modalità indicate dalla
deliberazione Cnipa n. 11 del 2004, termina
con l'ulteriore apposizione di firma
digitale e marca temporale da parte del
responsabile della conservazione |
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Il processo di conservazione
sostitutiva di una fattura analogica,
che inizia con il riversamento e la memorizzazione
della relativa immagine effettuati secondo
le modalità indicate dalla deliberazione
Cnipa n. 11 del 2004, termina con l'apposizione
della firma digitale e della marca temporale
da parte del responsabile della conservazione
(senza che sia necessaria la presenza
del pubblico ufficiale) |
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Quando si può ricorrere alla fatturazione elettronica
Un'indicazione di legge molto importante che certo
non può essere taciuta subordina la possibilità di
ricorrere al sistema di fatturazione elettronica
al previo raggiungimento di un accordo tra
i soggetti in gioco , ossia tra emittente e destinatario
della fattura (come confermato, infatti,
dal nuovo 3° comma dell'art. 21 dpr 633/72).
La norma citata non disciplina però i contenuti
di detto accordo, i quali in concreto potranno dunque
essere i più vari. Nel silenzio della legge,
pare tuttavia quanto mai opportuno disciplinare
contrattualmente anche la « modalità tecnica » di
trasmissione e lo «standard» utilizzato
in detta fase ed in quella di archiviazione, come
pure la «periodicità» di trasmissione
delle fatture.
Appare utile, quindi, sottolineare come in questa
materia assumano un'importanza rilevante i contratti
e le regolamentazioni tecniche intercorrenti tra
le parti in gioco; giova ricordare, infatti, che
i servizi di fatturazione e conservazione possono
essere affidati oggi in outsourcing a soggetti terzi
(come espressamente previsto dal dlgs 52/2004 e dal
Dmef).
Sarà molto utile, se non indispensabile,
affidarsi a sistemi di Pec ( Posta elettronica
certificata ), il nuovo sistema che conferisce
valore legale e temporale all'invio e alla ricezione
dell'email.
Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere
con il momento in cui la fattura elettronica è messa
a disposizione del destinatario al quale venga inviato
un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo
di comunicazione ed un link di
collegamento al server ove la fattura è reperibile.
In tal modo il destinatario, collegandosi al sito,
può effettuare in qualsiasi momento il download
della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.
La conservazione della fattura elettronica
Per quanto riguarda il processo di conservazione e,
quindi, l' esibizione delle
fatture occorre pertanto far riferimento al Dmef (che
rimanda alla deliberazione CNIPA).
Resta fermo, quindi, che il processo di conservazione
delle fatture elettroniche (emesse con l'apposizione
del riferimento temporale e della firma elettronica
qualificata) si perfeziona con la sottoscrizione
elettronica e l'apposizione della marca temporale
sull'insieme dei documenti (ovvero su un'evidenza
informatica contenente l'impronta o le impronte
dei documenti stessi) da parte del responsabile
della conservazione.
Occorre sottolineare pertanto che non occorre
la presenza del notaio per
il completamento della procedura di conservazione
sostitutiva delle fatture elettroniche (o di
altri documenti contabili che nascono elettronici).
L'apposizione della firma digitale e
della marca temporale di un
pubblico ufficiale sarà necessaria solo
in caso di conservazione sostitutiva di quei
pochi documenti analogici contabili che devono
considerarsi «originali unici» (il
documento analogico o cartaceo può essere
unico o non unico, se, in questo secondo caso,
sia possibile risalire al suo contenuto attraverso
altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria
la conservazione, anche in possesso di terzi).
Le fatture analogiche ovviamente non sono « originali
unici » e, quindi, la loro conservazione
sostitutiva termina con l'apposizione della
firma digitale e della marca temporale del
responsabile della conservazione. Così è ben
specificato nella deliberazione Cnipa n. 11
(richiamata espressamente Dmef) e i dubbi interpretativi
che ancora in qualcuno permangono, a causa
di un errore materiale in cui è incorso
il legislatore nel Dmef del 23 gennaio 2004
(il quale si è semplicemente dimenticato
di inserire l'aggettivo «unici» nel
comma 3 dell'art. 4 dedicato alla conservazione
sostitutiva dei documenti analogici, aggettivo
pur contenuto nelle definizioni contenuto nell'art.
1), saranno dissipati dal prossimo provvedimento
dell'Agenzia delle entrate che interverrà sulla
materia.
Anche qui, pertanto, non sorgono grossi problemi
interpretativi, anche se ancora si attendono
delucidazioni in merito alla precisa individuazione
dei «documenti originali unici» (per
i quali è prevista la presenza del pubblico
ufficiale a chiusura del procedimento di conservazione
sostitutiva) e ad alcune modalità tecniche-operative
che consentiranno l'esibizione telematica dei
documenti contabili conservati digitalmente (art.
6 2° comma Dmef) e soprattutto l'invio all'Agenzia
delle entrate della cosiddetta « superimpronta » del
proprio archivio informatico (con firma digitale
e marca temporale del responsabile della conservazione)
da effettuarsi alle agenzie delle entrate competenti «per
estendere la validità dei documenti elettronici» (art.
5 1° comma Dmef).
Secondo quanto risulta a ItaliaOggiSette ,
i tempi di questo ulteriore e analitico provvedimento
interpretativo del Dmef da parte dell'Agenzia
delle entrate (nel quale, a quanto ci è dato
di sapere, si interpreterà in maniera
estesa ed elastica il concetto di «documento
analogico originale non unico» a tutto
vantaggio dei processi di conservazione sostitutiva
delle imprese) non sono immediati, ma occorre
sottolineare una volta per tutte che, in attesa
di questo ulteriore provvedimento, tutti i processi
di emissione elettronica e conservazione sono
assolutamente legittimi e possono essere iniziati.
Fonte: ItaliaOggi
Sette - 31 Ottobre 2005
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