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Fattura elettronica Clausole su misura

novembre 2005 Autore: Andrea Lisi e Luca Giacopuzzi

Che cosa è la fatturazione elettronica

La recente circolare ha pertanto chiarito che la fatturazione elettronica nulla ha a che vedere con l' invio delle fatture come allegato di una e-mail : infatti, questa procedura di trasmissione delle fatture è da tempo utilizzata dalle imprese ed era da tempo consentita sulla base di precedenti provvedimenti della Agenzia delle entrate, purché all'invio telematico della fattura seguisse la sua stampa cartacea e la sua tradizionale archiviazione.

Si sottolinea, pertanto, che la fattura allegata a una e-mail, se non viene emessa secondo le modalità previste dal Dmef , attraverso una fictio iuris , viene ancora oggi considerata come un normale documento analogico . Con il decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52 si introduce invece un sistema di fatturazione del tutto innovativo, che permette, per la prima volta, di « dematerializzare » l'intero ciclo di vita di una fattura, dalla sua emissione alla sua conservazione digitale.

Come chiarito dal legislatore e, quindi, dalla recente circolare, va anzitutto evidenziato come la fattura in formato digitale per poter essere considerata «fattura elettronica» ai fini tributari non possa contenere « macroistruzioni », né « codici eseguibili », tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati.

La stessa, in altre parole, deve essere un documento statico non modificabile , ossia un documento informatico il cui contenuto risulti nel tempo immutabile e non alterabile. Per attestare la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto è necessaria, inoltre, l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente (si ricorda che l'unica firma elettronica riconducibile a questa fattispecie è al momento la firma digitale).

In alternativa all'impiego della firma digitale e dell'utilizzo del riferimento temporale, possono essere utilizzati sistemi di Electronic data interchange (sistema di trasmissione elettronica dei dati, più noti con l'acronimo «Edi»), sistema sicuro di trasmissione documentale, purché detti sistemi siano in concreto idonei ad attestare la data , l' autenticità e l' integrità delle fatture emesse (secondo le indicazioni fornite dalla raccomandazione della Commissione Ce n. 94/820/Ce del 19 ottobre 1994).

La fattura elettronica, per il resto, è, da un punto di vista contenutistico, del tutto equivalente a una fattura cartacea e, come questa, deve essere sempre redatta secondo le indicazioni fornite dall'art. 21, comma 2, dpr 633/72 (come integrata dal dlgs 52/2004).

La fattura elettronica
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Ha la forma di «documento statico non modificabile»:
non può, dunque, contenere macroistruzioni o codice eseguibile

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Si ha per emessa all'atto della sua trasmissione per via elettronica, che presuppone un preventivo accordo con il destinatario

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Se allo stesso destinatario sono trasmesse più fatture in unico lotto, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta (cosiddatta fattura «riepilogativa»)

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La data, la provenienza e l'integrità del contenuto sono garantite mediante l'apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, del riferimento temporale e della firma digitale dell'emittente ovvero mediante sistemi Edi di trasmissione dei dati

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Il processo di fatturazione elettronica può essere dato in outsourcing:
in tal caso il terzo deve annotare in fattura detta circostanza

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Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica devono essere conservate nella medesima forma

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Il processo di conservazione delle fatture deve essere condotto entro 15 giorni dall'emissione (ciclo attivo) o dal ricevimento (ciclo passivo) di esse

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La conservazione di una fattura inviata in formato crittografato deve obbligatoriamente avvenire «in chiaro»

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In caso di controlli, le fatture elettroniche devono poter essere stampabili e trasferibili su altro supporto informatico

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Il processo di conservazione di una fattura elettronica, effettuato secondo le modalità indicate dalla deliberazione Cnipa n. 11 del 2004, termina con l'ulteriore apposizione di firma digitale e marca temporale da parte del responsabile della conservazione

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Il processo di conservazione sostitutiva di una fattura analogica, che inizia con il riversamento e la memorizzazione della relativa immagine effettuati secondo le modalità indicate dalla deliberazione Cnipa n. 11 del 2004, termina con l'apposizione della firma digitale e della marca temporale da parte del responsabile della conservazione (senza che sia necessaria la presenza del pubblico ufficiale)

Quando si può ricorrere alla fatturazione elettronica

Un'indicazione di legge molto importante che certo non può essere taciuta subordina la possibilità di ricorrere al sistema di fatturazione elettronica al previo raggiungimento di un accordo tra i soggetti in gioco , ossia tra emittente e destinatario della fattura (come confermato, infatti, dal nuovo 3° comma dell'art. 21 dpr 633/72).

La norma citata non disciplina però i contenuti di detto accordo, i quali in concreto potranno dunque essere i più vari. Nel silenzio della legge, pare tuttavia quanto mai opportuno disciplinare contrattualmente anche la « modalità tecnica » di trasmissione e lo «standard» utilizzato in detta fase ed in quella di archiviazione, come pure la «periodicità» di trasmissione delle fatture.

Appare utile, quindi, sottolineare come in questa materia assumano un'importanza rilevante i contratti e le regolamentazioni tecniche intercorrenti tra le parti in gioco; giova ricordare, infatti, che i servizi di fatturazione e conservazione possono essere affidati oggi in outsourcing a soggetti terzi (come espressamente previsto dal dlgs 52/2004 e dal Dmef).

Sarà molto utile, se non indispensabile, affidarsi a sistemi di Pec ( Posta elettronica certificata ), il nuovo sistema che conferisce valore legale e temporale all'invio e alla ricezione dell'email.

Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile.

In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.

La conservazione della fattura elettronica

Per quanto riguarda il processo di conservazione e, quindi, l' esibizione delle fatture occorre pertanto far riferimento al Dmef (che rimanda alla deliberazione CNIPA).

Resta fermo, quindi, che il processo di conservazione delle fatture elettroniche (emesse con l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata) si perfeziona con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale sull'insieme dei documenti (ovvero su un'evidenza informatica contenente l'impronta o le impronte dei documenti stessi) da parte del responsabile della conservazione.

Occorre sottolineare pertanto che non occorre la presenza del notaio per il completamento della procedura di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche (o di altri documenti contabili che nascono elettronici).

L'apposizione della firma digitale e della marca temporale di un pubblico ufficiale sarà necessaria solo in caso di conservazione sostitutiva di quei pochi documenti analogici contabili che devono considerarsi «originali unici» (il documento analogico o cartaceo può essere unico o non unico, se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi).

Le fatture analogiche ovviamente non sono « originali unici » e, quindi, la loro conservazione sostitutiva termina con l'apposizione della firma digitale e della marca temporale del responsabile della conservazione. Così è ben specificato nella deliberazione Cnipa n. 11 (richiamata espressamente Dmef) e i dubbi interpretativi che ancora in qualcuno permangono, a causa di un errore materiale in cui è incorso il legislatore nel Dmef del 23 gennaio 2004 (il quale si è semplicemente dimenticato di inserire l'aggettivo «unici» nel comma 3 dell'art. 4 dedicato alla conservazione sostitutiva dei documenti analogici, aggettivo pur contenuto nelle definizioni contenuto nell'art. 1), saranno dissipati dal prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che interverrà sulla materia.

Anche qui, pertanto, non sorgono grossi problemi interpretativi, anche se ancora si attendono delucidazioni in merito alla precisa individuazione dei «documenti originali unici» (per i quali è prevista la presenza del pubblico ufficiale a chiusura del procedimento di conservazione sostitutiva) e ad alcune modalità tecniche-operative che consentiranno l'esibizione telematica dei documenti contabili conservati digitalmente (art. 6 2° comma Dmef) e soprattutto l'invio all'Agenzia delle entrate della cosiddetta « superimpronta » del proprio archivio informatico (con firma digitale e marca temporale del responsabile della conservazione) da effettuarsi alle agenzie delle entrate competenti «per estendere la validità dei documenti elettronici» (art. 5 1° comma Dmef).

Secondo quanto risulta a ItaliaOggiSette , i tempi di questo ulteriore e analitico provvedimento interpretativo del Dmef da parte dell'Agenzia delle entrate (nel quale, a quanto ci è dato di sapere, si interpreterà in maniera estesa ed elastica il concetto di «documento analogico originale non unico» a tutto vantaggio dei processi di conservazione sostitutiva delle imprese) non sono immediati, ma occorre sottolineare una volta per tutte che, in attesa di questo ulteriore provvedimento, tutti i processi di emissione elettronica e conservazione sono assolutamente legittimi e possono essere iniziati.



Fonte: ItaliaOggi Sette - 31 Ottobre 2005

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