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Giurisdizione sul conferimento di incarichi a professionisti esterni negli enti pubblici

Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.01.2007 n° 4 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 3 gennaio 2007, n. 4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere
Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere
Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere
Dott. Mario CICALA - Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROM, P.LE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO TIGANO, giusta delega a margine del I ricorso;

- ricorrente -

contro

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- intimati -

avverso la sentenza n. 126/04 della Corte d'Appello di I MESSINA, depositata il 15/03/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/06 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo (AGO), rinvio per il resto a sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Messina accoglieva la domanda proposta da V. A. e dagli altri litisconsorti in epigrafe nei confronti della Provincia Regionale di Messina diretta previa la declaratoria tra le parti di un rapporto di collaborazione professionale e previo riconoscimento della illegittimità dell' inadempimento contrattuale della stessa Provincia - al conseguimento del risarcimento del danno quantificato in lire 237.600.000 ciascuno, con vittoria di spese. A seguito di gravame principale da parte della Provincia - con il quale la stessa eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (perchè la domande fatta valere nei confronti della P.A. concerneva la pretesa illegittimità della delibera con cui la Giunta aveva annullato in autotutela l'affidamento degli incarichi ai professionisti) nonchè l'infondatezza della domanda (per inconfigurabilità di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato) - ed a seguito di appello incidentale dei professionisti - con il quale costoro rivendicavano una somma maggiore di quella liquidata in primo grado - e dopo che gli eredi di G. T., costituitisi in giudizio avevano riassunto la controversia, la Corte d'appello di Messina, in parziale accoglimento dell'appello principale, rideterminava in via equitativa in euro 20.000.000 la somma a titolo di risarcimento del danno subito dai professionisti oltre gli accessori dalla pronunzia al saldo effettivo e per l'effetto condannava la Provincia di Messina al pagamento in favore di ciascuno di essi al suddetto importo, oltre accessori; rigettava ogni altra richiesta e compensava le spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che a seguito della firma di un disciplinare da parte dei professionisti (cui era stato affidato l'incarico del controllo degli impiani termici) - regolarmente approvato dalla Giunta - si era costituito tra le parti un rapporto di lavoro di diritto privato rispetto al quale la Provincia era risultata, agendo iure privatorum, inadempiente per non avere eseguito detto contratto. In tale contesto, caratterizzato dal sorgere di un rapporto privatistico, il provvedimento della pubblica amministrazione di revoca dell' incarico poteva essere disapplicato dal giudice ordinario. Precisava ancora la Corte territoriale che nel caso di specie si configurava un rapporto di parasubordinazione tra le parti e che il danno subito per la revoca dell'incarico , in ragione della impossibilità di una sua precisa quantificazione - impossibilità dovuta alle specifiche modalità di svolgimento del lavoro (ciascun professionista poteva controllare nessuno, uno o più impianti in ciascuna giornata e poteva nei tre anni rinnovare o meno per ciascun utente il controllo a secondo del suo impegno lavorativo) - poteva essere liquidato in forma equitativa riconoscendo ad ogni professionista la somma di euro ventimila.

Avverso tale sentenza la Provincia di Messina propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Gli intimati professionisti non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Provincia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario assumendo che il petitum sostanziale della domanda fatta valere nei confronti dell'Amministrazione concerneva l'illegittimità delle deliberazioni con le quali la Giunta Provinciale - preso atto dei vizi di legittimità della precedente deliberazione di affidamento dell' incarico - ne disponeva l'annullamento in autotutela. Il mancato espletamento dell'incarico, lungi quindi dal trarre origine da un inadempimento contrattuale, trovava la propria causa nell'annullamento degli atti presupposti, operato dall'Amministrazione e contestato in primo grado dai professionisti. Ne conseguiva che, in ragione della regola del petitum sostanziale, il ricorso avverso l'operato di essa Provincia andava proposto dinanzi al giudice amministrativo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta difetto assoluto di giurisdizione affermando che la sentenza doveva comunque essere cassata . per avere i professionisti adito il giudice ordinario in presenza di un clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 del disciplinare di incarico, in forza del quale <tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all' applicazione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri>.

Con il terzo e quarto motivo la ricorrente denunzia rispettivamente il difetto di competenza del giudice del lavoro e la violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c. - sul presupposto che il rapporto in esame si configurava come rapporto d'opera professionale - nonchè violazione dell'art. 2227 c.c. in base all' assunto che, ai sensi di detta norma codicistica, agli ingegneri non poteva essere liquidato il c.d. lucro cessante ma unicamente il rimborso spese.

Ai fini di un ordinato iter motivazionale vanno dapprima, per evidenti ragioni logico-giuridiche, esaminati i due primi motivi di ricorso, sulla base del cui disposto la Provincia Regionale di Messina ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

I suddetti motivi vanno rigettati perchè privi di fondamento.

Questa Corte di cassazione ha più volte ribadito che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all' instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall' ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell' incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario. Consegue, quanto alla fase anteriore alla costituzione del rapporto privatistico di lavoro autonomo che, all'eventuale assenza di un formale procedimento amministrativo (ed a prescindere da eventuali profili - rilevanti sotto altro aspetto -di illegittimità dell' atto) si riconnette una scelta del contraente anche essa permeata dai caratteri della vicenda soltanto privatistica, sì che i privati possono legittimamente invocare tutela delle proprie situazioni soggettive (quand'anche qualificabili non come diritti soggettivi perfetti, ma come interessi legittimi di diritto privato, così come avviene in tema di offerta o promessa al pubblico) dinanzi al giudice ordinario, restando la pubblica amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere compiute da un privato committente (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1998 n. 10370, cui adde in questi termini ; Cass., Sez. Un., 3 luglio 2006 n. 15199, relativa ad una fattispecie di conferimento di un incarico affidato da un Comune ad alcuni professionisti per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di restauro di un castello mediovaie, nonchè Cass, 3 febbraio 2000 n. 1166, secondo cui allorquando un comune si avvalga per la redazione di un progetto di una opera pubblica di un professionista esterno, l'atto di affidamento del relativo incarico e quelli successivi che vengano ad interferire nel rapporto sono espressione non di poteri pubblicistici ma dell' autonomia negoziale privatistica).

Alla stregua degli enunciati principi non può dubitarsi che nel caso in esame vada riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, il giudice d'appello, prendendo in esame la normativa vigente in materia, ha evidenziato come tra la Provincia ed i professionisti si fosse venuto ad instaurare un rapporto di lavoro di diritto privato stante la sottoscrizione di un disciplinare, regolarmente approvato dalla Giunta dell' ente territoriale. All'esecuzione di tale contratto si era però sottratta la Provincia con una condotta concretizzante un inadempimento agli obblighi assunti, suscettibile quindi di incidere, ledendoli, sui diritti soggettivi dei professionisti. La pubblica amministrazione ha operato nel caso in esame iure privatorum e la sua condotta va, dunque, valutata analogamente a quella di un soggetto privato sicchè in base al principio del petitum sostanziale va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario,- non potendo valere per andare in contrario avviso la censura di cui al secondo motivo del ricorso.

Ed invero tale motivo non può trovare ingresso in questa sede non avendo rispettato la Provincia di Messina, per quanto riguarda la clausola compromissoria, il principio dell'autosufficienza. E' stato più volte affermato dai giudici di legittimità che per il suddetto principio il ricorso deve consentire - in ragione della doverosa sua specificità e completezza - alla Corte di cassazione di verificare la sussistenza di un eventuale difetto di motivazione nonché la violazione di norme processuali (segnatamente nel rito del lavoro caratterizzato da preclusioni e decadenze funzionalizzate alla <ragionevole durata> del processo) al fine di consentire alla stessa Corte il controllo della decisività delle deduzioni che si assumono essere state disattese (cfr. in tali sensi in relazione al processo del lavoro: Cass. 28 luglio 2005 n. 15910, e tra le altre Cass. 29 maggio 2002 n. 7820; Cass. 26 marzo 2001 n. 4349; Cass. 13 settembre 2000 n. 12080) .

Orbene, nel caso di specie la ricorrente non solo non ha riportato per intero il contenuto della clausola compromissoria legittimante - a suo giudizio - la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ma ha anche omesso di indicare gli elementi attestanti la tempestività e la ritualità della richiesta volta a comprovare la deferibilità agli arbitri della controversia.

Per concludere, devono essere rigettati il primo e secondo motivo del ricorso.

Ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c. gli atti vanno trasmessi alla Sezione Lavoro di questa Corte di cassazione per l'esame degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, e rimette per il resto la controversia alla Sezione lavoro di questa Corte di cassazione.

Così deciso in Roma il 7 dicembre 2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Depositata in Cancelleria, 3 gennaio 2007. Scritto da Admin il 29 Gennaio 2007 alle 08:00

 
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