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Telefonini a scuola:linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo, irrogazione di sanzioni disciplinari

Ministero della Pubblica Istruzione, Direttiva 15.03.2007 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Prot. n. 30/dip./segr.
Roma, 15 marzo 2007

Ai Direttori Generali Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta Aosta

e, p.c., Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome.

OGGETTO:

linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri. Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità. Al raggiungimento di tali finalità concorre l’autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l’impostazione esclusivamente centralistica dell’educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona. Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo. Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l’autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne costituisce l’elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell’articolo 14 del D.P.R. 275/99. In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell’autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: - di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); - di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); - di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto. È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Laddove se ne ravvisi l’opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all’individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l’effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile. Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di regolamento di istituto che perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.

Le sanzioni disciplinari verso gli studenti

Con l’entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria – riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie", di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, …). La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari. Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto). In queste due situazioni la durata della sanzione "è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo".

Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti. In quest’ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e, dall’altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità. In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal regolamento di istituto, la sanzione potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nell’ambito delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all’atto di iscrizione, o comunque all’inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie. Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo formativo. Con questo strumento le famiglie, nell’ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

IL MINISTRO
G. Fioroni Scritto da Admin il 21 Marzo 2007 alle 08:00

 
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