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Temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali e provinciai Inps

INPS circolare 08.05.2007 n° 86

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 8 Maggio 2007

Circolare n. 86

Direzione della Struttura Tecnica del C.d.A. e degli Organi centrali
Presidio Contenzioso e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa

SOMMARIO: temporanea attribuzione ai Comitati amministratori centrali delle competenze dei Comitati provinciali la cui attività è sospesa da provvedimenti della giustizia amministrativa

Premessa

Si è avuto modo di rilevare che alcune OO.SS. dei lavoratori dipendenti nonché alcune Associazioni datoriali e del lavoro autonomo hanno impugnato dinanzi ai T.A.R., previa richiesta di sospensiva, il decreto direttoriale di costituzione del Comitato provinciale, per difetto del principio di rappresentatività, che costituisce il presupposto fondamentale per l'individuazione e la nomina dei componenti del Comitato medesimo.

In tali casi, l'accoglimento, da parte dei T.A.R. interessati, delle richieste di sospensiva dei provvedimenti di costituzione dei citati Comitati provinciali, ha comportato la sospensione dell'attività dei Comitati stessi nonché quella delle relative Commissioni speciali per periodi non sempre determinabili e, comunque, protratti nel tempo.

La complessa e delicata situazione che viene, pertanto, a determinarsi nei casi sopraindicati ha reso necessario individuare soluzioni alternative che consentissero di superare tale situazione contingente.

Ciò in quanto la sospensione dell'attività degli organi interessati pregiudica il conseguimento dei fini istituzionali agli stessi attribuiti per legge in materia di gestione del contenzioso amministrativo, a tutela dei diritti dei lavoratori, dei datori di lavoro nonché dei pensionati.

Linea di soluzione

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.37 del 28 marzo 2007 (all. 1), ha previsto che venga trasferita ai competenti Comitati amministratori centrali, secondo l’allegato schema (all. 2), la decisione dei ricorsi amministrativi pendenti presso i Comitati provinciali e relative Commissioni speciali, nel caso in cui i decreti di costituzione di tali Comitati provinciali siano stati oggetto di sospensiva da parte di organi di giustizia amministrativa, e limitatamente, comunque, al periodo di inattività dei Comitati stessi.

Aspetti operativi

Le Sedi interessate, i cui Comitati provinciali si vengano a trovare nella situazione sopradescritta, dovranno comunicare tempestivamente alla Segreteria Tecnica del C.d.A. e degli Organi collegiali le pronunce del Giudice amministrativo.

Trascorso il termine di tre mesi senza che sia intervenuta la pronuncia di merito, le predette Sedi, in attesa del prossimo rilascio di un’apposita procedura, dovranno istruire i ricorsi giacenti e trasmetterli, in via cartacea, alle Direzioni centrali competenti.

Inoltre, s’invitano le locali Avvocature, nei casi in cui l'Istituto sia chiamato in giudizio, a valutare l’opportunità di presentare istanza di prelievo del ricorso, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla decisione di merito del ricorso stesso e, quindi, alla ripresa dell’attività del Comitato ovvero alla ricostituzione del medesimo da parte dell’autorità competente.

Il Direttore Generale
Crecco

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Allegati 2

(omissis) Scritto da Admin il 12 Maggio 2007 alle 07:00

 
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