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Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale

Disegno di legge approvato dalla Camera il 27.06.2007 n° 2480

DISEGNO DI LEGGE RECANTE

“Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale”

(Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 27 giugno 2007)

 

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 75, 80 e 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori).

1. All'articolo 75 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 285 del 1992", dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2".

2. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque";

b) al secondo periodo, le parole da: "ovvero" fino a: "revisione" sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso una delle imprese di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI".

3. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole da: "da euro 74 a euro 296" fino alla fine del secondo periodo, sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1000 a euro 4000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52".

b) al comma 10, le parole: "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 74 a euro 296".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati dal medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida, delle quali almeno 4 in autostrada o su strade extraurbane e 2 in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dello stesso articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con il legale rappresentante del conducente minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revisione della patente di guida posseduta, ai sensi dell'articolo 128. L'esito negativo dell'esame di revisione comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

1-septies. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis che guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo".

2. Con regolamento del Ministro dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida senza patente).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la pena dell'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice";

b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

"13-ter. Per le violazioni di cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica";

c) dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:
13-quater. La pena dell'arresto di cui al comma 13 si applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un biennio.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

a-bis) al comma 2, le parole: "e di 90 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "e di 80 km/h";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo";

c) al comma 3, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-bis";

d) al comma 5, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni e le parole: di guida e," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

Art. 4-bis.

(Introduzione dell'articolo 119-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
"Art. 119-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). - 1. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito gravi traumi cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale sentito lo specialista dell'unita riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente".

Art. 5.

(Modifica all'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esercitazioni di guida).

1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: "è rilasciata" sono inserite le seguenti: ", previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,".

2. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
"5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in strada extraurbana e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento.".
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di autoscuole).

1. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, le parole: "dell'idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di assicurare un adeguato livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare";

b) al comma 5, primo periodo, la parola: "biennale" è sostituita dalle seguenti: "triennale, maturata negli ultimi cinque anni";

c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni".

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro trenta", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta";
b) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio";
c) al comma 2, terzo periodo, le parole: "trenta" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta";
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "per cui l'autorità adita deve segnalare formalmente, entro trenta giorni, la proposizione e l'esito dei ricorsi all'organo verbalizzante";
e) al comma 4, primo periodo, le parole: "e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza" sono sostituite dalle seguenti: ", purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: ", anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati";

a-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 179, commi 2-bis e 3, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata";

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo, n. 285 del 1992, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dai seguenti:

"3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di dispositivi, nonché modifiche alla tabella annessa all'articolo 126-bis).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento (CE) n. 561/2006.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12-bis. Se accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l'esercizio dei rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

12-bis 1. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.

13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

14. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

15. Qualora l'impresa di cui al comma 14, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

16. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

17. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 14 e 15 sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395".

2. Il comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:
"22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi".

3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

"Art. 178 - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di controllo di cui all'articolo 179 sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) 561/2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero o settimanale.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore ad un'ora ma non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a quello di durata minima dell'interruzione prescritti dall'accordo di cui al comma 1 ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188.

9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento rispetto ai limiti prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 174.

12-bis. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che l'impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in merito.

13. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o ad altro titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali".

3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

"8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".

4. Alla tabella dei punteggi allregata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 142", le parole: "Comma 8 - 2" e "Comma 9 - 10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 - 5" e "Commi 9 e 9-bis - 10"; a-bis) al capoverso "Art. 173", dopo le parole: "Comma 3 - 5" sono inserite le seguenti: "Comma 3-bis - 5";

b) al capoverso "Art. 174", le parole: "Comma 4 - 2", "Comma 5 - 2" e "Comma 7 - 1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Commi 5, 8 e 10 - 5", "Commi 6, 9 e 12 - 10" e "Comma 11 - 2";

c) al capoverso "Art. 176", le parole: "Comma 19 - 10" sono soppresse"; d) al capoverso "Art. 178", le parole: "Comma 3 - 2" e "Comma 4 - 1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Commi 5, 8 e 10 - 5", "Commi 6, 9 e 12 - 10" e "Comma 11 - 2";

e) al capoverso "Art. 191", le parole: "Comma 1 - 5", "Comma 2 - 2" e "Comma 3 - 5" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 1 - 8", "Comma 2 - 4" e "Comma 3 - 8" e le parole: "Comma 4 - 3" sono soppresse.

Art. 9-bis

(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)

1. Sono esonerati dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2) del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, e di raccolta e compattazione rifiuti in ambito urbano.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento stesso.

Art. 10.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo del 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fermo restando l'importo delle ammende di cui al comma 2, la pena dell'arresto è fino a tre mesi e, se il conducente provoca un incidente stradale, fino a sei mesi. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da sei mesi a due anni ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Si applicano il quinto e il sesto periodo del comma 2.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il

occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizini di cui all'articolo 223";

c-bis) il comma 9 è abrogato.

2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore";

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis".

Art. 11.

(soppresso).

Art. 12.

(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186, 187 e 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1982).

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, nonché dell'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'interno, sono stabiliti i parametri precisi secondo i quali l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope possono portare a situazioni di non lucidità e quindi di pericolosità.

2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 13.

(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di comportamento in caso di incidente).

1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 187".

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "giorni sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "giorni novanta".

3. Al comma 1 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4-bis è abrogato.

Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione".

Art. 15.

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).

1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice".

2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
"Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice".

Art. 16.

(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata o all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducono:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro (g/l), da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 1.

Art. 17.

(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

"Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B".

2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "previsti dall'art. 187" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 186 e 187";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1.1. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative della presente disposizione, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1.1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218";

d) il comma 3 è abrogato.

Art. 18.

(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3".

Art. 19.

(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 10 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 20.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali).

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

 

Art. 21.

(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge).

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e promozione della sicurezza stradale.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dei trasporti, sono ripartite le somme di cui al comma 1 tra le finalità nello stesso indicate.

Art. 21-bis

1. All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "due punti" sono sostituite dalle seguenti: "quattro punti".

Art. 22.

(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di interventi di sicurezza stradale).

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "territorialmente competenti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Art. 23.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

Art. 24.

(Delega per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti; b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie; c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Il Governo entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emana, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni correttive o integrative necessarie per raccordare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

Art. 25.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 26.

(Divieto di propaganda pubblicitaria di autoveicoli e di motoveicoli basata sulla velocità).

1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli Scritto da Admin il 13 Luglio 2007 alle 07:00

 
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