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Previdenza pensionistica complementare: i contributi dei datori esclusi dall'imponibile

INPS , circolare 02.07.2007 n° 98

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 2 luglio 2007

Circolare n. 98

Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratoridi fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 16. Regime previdenziale delle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare. Istituzione e finanziamento del Fondo di garanzia per omessi o insufficienti versamenti datoriali alla previdenza complementare. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO: I versamenti datoriali alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005 sono esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà, dovuta anche in caso di contributi datoriali a fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali che rispondano ai requisiti stabiliti dallo stesso decreto. Una percentuale pari all’1 per cento del gettito del contributo di solidarietà deve confluire presso il Fodo di garanzia in oggetto.

1. Contributo di solidarietà sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare.

L’articolo 16 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, dispone che: “Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166”.

Si deve apprezzare la diversa e più ampia formulazione di tale norma rispetto a quanto disposto all’articolo 6, comma 4, lettera f) del D.Lgs. n. 314/1997, ultima disposizione intervenuta nel tempo a disciplinare il contributo di solidarietà per finanziamenti datoriali alla previdenza complementare (1). In particolare la odierna disposizione non contempla più, al fine dell’applicazione della particolare tipologia di contribuzione in questione, l’elemento della previsione contrattuale collettiva di realizzazione delle finalità di previdenza complementare con versamenti a carico del datore di lavoro.

La norma prevede come unico elemento determinante a fondare l’applicazione del particolare regime contributivo delle contribuzioni o somme in questione la destinazione a finalità di previdenza complementare di cui all’articolo 1 della stessa fonte. In base alla nuova previsione, al fine di applicare la contribuzione di solidarietà sugli accantonamenti/contributi/versamenti datoriali alla previdenza complementare in luogo della ordinaria contribuzione, devono allo stato attuale sussistere unicamente i seguenti requisiti:

- la somma/contributo/accantonamento deve in senso ampio avere la destinazione finale predetta;

- la forma di previdenza complementare deve essere una di quelle disciplinate dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 252/2005, approvate dalla COVIP. Ai sensi di tale norma:

- sono «forme pensionistiche complementari collettive» le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, dello stesso decreto, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

- sono «forme pensionistiche complementari individuali» quelle di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto.

Ne consegue che i versamenti datoriali a tutte le forme pensionistiche complementari predette, anche qualora il conferimento del datore di lavoro sia previsto da un semplice accordo individuale tra le parti, devono intendersi esclusi dalla ordinaria contribuzione previdenziale ed assoggettati a contribuzione di solidarietà, che diviene pertanto applicabile anche in caso di contributo del datore di lavoro a fondi aperti o a forme previdenziali complementari individuali, purché sussistano per esse tutti i requisiti prescritti dal decreto 252/2005.

2. Istituzione e finanziamento del Fondo di garanzia.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005 una percentuale pari all'1 per cento del gettito del predetto contributo di solidarietà deve confluire presso l’apposito Fondo di garanzia previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27.1.1992, n. 80, istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, e apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Poiché ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991, il contributo di solidarietà in questione affluisce alla gestione pensionistica di legge alla quale è iscritto il lavoratore, ciascuno degli altri enti previdenziali interessati (INPDAP,ENPALS,IPOST,INPGI) dovrà far affluire al Fondo di garanzia in trattazione, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto con apposita comunicazione, la quota corrispondente alla suddetta percentuale dell’1 per cento del gettito del contributo in esame.

Si precisa che la norma riferisce il calcolo della percentuale pari all’1 per cento soltanto a quella parte del gettito del contributo di solidarietà di cui all’ articolo 9bis della legge n. 166/1991 relativo alle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro (diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al t.f.r.) destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 252/2005 (2).

 

Modalità operative. Istruzioni per le aziende.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario, ai fini della corretta esposizione sul mod. DM10 del contributo di solidarietà del 10%, distinguere il contributo sui finanziamenti datoriali per le finalità di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005, da quello dovuto sui finanziamenti datoriali per finalità diverse dalla previdenza completare (vedi nota 2).

Si forniscono al riguardo le seguenti istruzioni:

1) Per il versamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto sulle somme e contributi a carico del datore di lavoro, versate o accantonate per finalità di previdenza complementare di cui all’articolo 1 del D.LGS. n. 252/2005, le aziende continueranno ad utilizzare i codici già esistenti dei quadri B-C del modello DM10:

M900, che assume il nuovo significato di “contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;
M940, che assume il nuovo significato di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.

2) Per il versamento del contributo del 10% dovuto su contributi e somme accantonate dal datore di lavoro sotto qualsiasi forma a Casse, Gestioni, Fondi previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali per finalità diverse da quelle della previdenza complementare, dovranno essere utilizzati i codici di nuova istituzione dei quadri B-C del modello DM10:

“M980”, avente il significato di “contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd. complementare per la generalità dei lavoratori” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS;
“M990”, avente il significato di “contr.solidarietà 10% ex art 9bis, c. 1, L. 166/91, su finanziamenti per finalità diverse dalla previd complementare per dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai” per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.

In corrispondenza dei suddetti codici andranno esposti il numero dei dipendenti, le retribuzioni imponibili e il contributo dovuto. Nessun dato dovrà essere indicato nella casella “giornate”.

I datori di lavoro si atterranno alle indicazioni di cui sopra concernenti la nuova esposizione dei contributi, con la prima denuncia utile e, comunque non oltre il terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Istruzioni contabili.

Il contributo di solidarietà ex art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 viene attualmente rilevato, nelle diverse gestioni interessate, indistintamente, sia che lo stesso si applichi su somme destinate al finanziamento della previdenza complementare sia che afferisca a somme accantonate dai datori di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare.

Peraltro, a seguito di quanto sopra esposto in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 16 del D.Lgs n. 252/2005, sorge la necessità di rilevare il contributo di solidarietà di che trattasi in maniera distinta a seconda che detto contributo venga applicato su somme destinate a previdenza complementare ovvero su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare.

Pertanto ai conti esistenti, ai quali viene opportunamente variata la denominazione, deve essere imputato il contributo di solidarietà (esclusa la quota parte di pertinenza del Fondo di garanzia di cui si dirà appresso) applicato su somme destinate soltanto al finanziamento della previdenza complementare (codici modd. Dm 10/2 “M900” e “M940”), mentre, per la rilevazione dello stesso contributo applicato su somme destinate a finalità diverse dalla previdenza complementare, vengono istituiti i seguenti conti:

FPR 21/126 (competenza anni precedenti)
FPR 21/186 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPU 21/126 (competenza anni precedenti)
FPU 21/186 (competenza anno in corso)
per rilevare nell’ex Fondo elettrici il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPV 21/126 (competenza anni precedenti)
FPV 21/186 (competenza anno in corso)
per rilevare nell’ex Fondo trasporti il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPX 21/126 (competenza anni precedenti)
FPX 21/186 (competenza anno in corso)
per rilevare nell’ex Fondo telefonici il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPY 21/126 (competenza anni precedenti)
FPY 21/186 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo dirigenti delle imprese industriali ex INPDAI il contributo di cui all’art. 9bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M990”;
FPZ 21/111 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/161 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Istituto San Paolo di Torino – il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/112 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/162 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – CARIPLO - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/113 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/163 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Monte dei Paschi di Siena - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/114 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/164 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Cassa di Risparmio di Torino - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/115 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/165 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Cassa di Risparmio di Firenze - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/116 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/166 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/117 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/167 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Cassa di Risparmio di Padova - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/118 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/168 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Cassa di Risparmio di Asti - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/119 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/169 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Banco di Sicilia - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
FPZ 21/120 (competenza anni precedenti)
FPZ 21/170 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo Enti pubblici creditizi – Banco di Napoli - il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”;
VLR 21/126 (competenza anni precedenti)
VLR 21/186 (competenza anno in corso)
per rilevare nel Fondo volo il contributo di cui all’art. 9-bis, comma 1, della legge n. 166/1991 su somme non destinate alla previdenza complementare, contraddistinto nei modd. DM 10/2 con il codice “M980”.

Inoltre, ai fini della rilevazione del contributo (pari all’1 per cento del gettito del contributo di solidarietà) da destinare al Fondo di garanzia di cui sopra è cenno (si precisa al riguardo che trattasi del Fondo di garanzia già previsto dalll’art. 5, comm a1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80), e in ottemperanza del disposto dell’art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 252/2005, è stata istituita, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, la seguente contabilità separata:

 

PTY
Fondo di garanzia di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1992 a copertura del rischio derivante dall’omesso o da insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi destinati a previdenza complementare – Art. 16, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Gli importi risultanti dai sopra citati codici “M900” e “M940” vengono ripartiti dalla procedura DM ed imputati, per la quota pari all’1 per cento di detti importi, ai conti PTY 21/110 (competenza anni precedenti) e PTY 21/170 (competenza anno in corso).

In allegato vengono riportati sia i conti che variano denominazione che i conti di nuova istituzione sopra indicati.

Il Direttore Generale
Crecco

_________________

Note:

(1) Cfr. circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.

(2) Ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 1, della legge n. 166/1991, invece, il contributo in questione è dovuto anche sui finanziamenti datoriali a Casse, Fondi, Gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative non solo previdenziali, ma anche assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Scritto da Admin il 13 Luglio 2007 alle 07:00

 
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