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Sindaco candidabile per il terzo mandato consecutivo

Cassazione civile, sez. I, sentenza 05.07.2007 n° 13181/2007

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sentenziato l'eleggibilità del candidato a sindaco per il terzo mandato consecutivo, qualora nella successiva tornata elettorale non sia stato raggiunto il quorum di votanti (senza che il sindaco uscente si sia candidato).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Fatto e diritto

1. M. L., candidato alla carica di Sindaco del Comune di Roccasicura nelle elezioni amministrative tenutesi il 3 e il 4 aprile 2005, impugna per cassazione la sentenza in data 30 dicembre 2005 della Corte di appello di Campobasso, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia che aveva respinto il ricorso da lui presentato per far accertare che A. C., sindaco eletto nella suddetta tornata elettorale dopo due precedenti consecutivi mandati, era "non rieleggibile" in ragione del divieto (di terzo mandato, appunto, consecutivo) posto dall' art. 51, co. 1, del T.U.E.L[1].
Resiste il C., con proposizione di ricorso incidentale.
Anche il Comune di Roccasicura ha proposto ricorso incidentale, illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c.


2. Le tre riferite impugnazioni, in quanto rivolte contro la medesima sentenza, vanno previamente riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c.


3. In via ancora preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale del Comune, che svolge un'unica censura, sostanzialmente adesiva a quella (di cui si dirà) formulata dal C., senza investire e lasciando, quindi, ferma la statuizione della Corte territoriale - preclusiva dell'esame di ogni ulteriore doglianza di esso Comune - sul punto del rilevato "giudicato interno", in ordine al suo difetto di legittimazione, formatosi per mancato appello della precedente declaratoria, di tale difetto, contenuta nella sentenza di primo grado.


4. Precede in ordine logico l'esame della impugnazione incidentale del C., per la pregiudizialità della questione, con detto mezzo reintrodotta, di inammissibilità del ricorso elettorale ex art. 82 D.P.R. n. 570/1960, in quanto proposto da soggetto - il L. - asseritamente a ciò "non legittimato", per non essere cittadino elettore del Comune di Roccasicura né avere diretto interesse alla chiesta declaratoria di decadenza di esso eletto.
La questione così prospettata - a prescindere dalle vicende relative alla carica, che sarebbe stata di recente dimessa, di consigliere di quel Comune, rivestita dal L. - è comunque infondata.
E ciò in considerazione del carattere diffuso e fungibile della legittimazione attiva in tema di contenzioso elettorale, accordata dall'ordinamento, oltre che al cittadino elettore, a "chiunque vi abbia interesse", in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e che trova la sua ragione d'essere nella opportunità di realizzare l'iniziativa di qualsiasi soggetto che sia volta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo (cfr. Sez. Un. n. 73/2001), prescindendo da personali vantaggi od utilità, che l'attore possa trarre dall'accoglimento della domanda (cfr. Sez. I n. 12807 del 2004).
Dal che, quindi, il rigetto del ricorso del C.


5. Con l'impugnazione principale del Lombardi, che può a questo punto venire ad esaminarsi, si denuncia la violazione dell'art. 51 T.U.E.L., in cui si assume incorsa la Corte di merito nel ritenere che il divieto di terzo mandato sindacale consecutivo, ivi sancito, non operi nel caso (nella specie in concreto verificatosi) di terza candidatura (quella appunto del C.) "non immediatamente successiva allo scadere del secondo mandato di sindaco del Comune medesimo", perché intervallata da una precedente tornata elettorale (nel giugno 2004), cui quel candidato non si era presentato e che era poi però risultata nulla per mancato raggiungimento del quorum dei votanti.
Avrebbero, infatti, errato quei giudici - secondo il ricorrente - nel considerare riferito, il divieto sub art. 51 cit., ad una mera continuità temporale, mentre esso andava più correttamente correlato alla sequenzialità dei mandati elettivi.
E ciò secondo anche il parere (n. 1137/05)al riguardo espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato, per la quale "la circostanza che il sindaco dopo aver ricoperto due mandati pieni consecutivi, non sia candidato alla consultazione elettorale successiva (dichiarata nulla, perché l'unica lista non ha raggiunto il quorum richiesto dalla legge) non fa venir meno la preclusione della immediata rieleggibilità, dal momento che le elezioni dichiarate nulle non hanno prodotto alcun effetto e che, in caso di elezione, il suo mandato sarebbe il terzo consecutivo dopo due mandati pieni".
Questo Collegio ritiene però che vada invece ribadita - per il peculiare profilo che viene qui in considerazione - l'esegesi dell'art. 51 T.U.E.L. operata dalla Corte territoriale, perché aderente - ed anzi obbligata - dalla lettera, oltreché coerente alla ratio, della norma di riferimento, che, per essere di stretta interpretazione (in quanto limitativa del diritto di elettorato passivo), non è suscettibile di letture ed applicazioni analogiche.
E ben vero - nel testo della disposizione in esame, per cui "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche" - l'ambito di operatività del divieto è puntualmente ed univocamente chiarito, nel senso della sua correlazione ad una sequenza temporale, dalla compresenza, oltreché dell'avverbio "immediatamente" (già di per sé sufficiente ad escludere il permanere dell'ineleggibilità oltre la tornata elettorale successiva alla conclusione del secondo mandato) anche della incidentale (rafforzativa) "allo scadere del secondo mandato", che non lascia alcun margine di dubbio interpretativo in ordine alla circostanza che per le elezioni diverse da quelle immediatamente successive alla scadenza del mandato non operi più la causa di ineleggibilità.
Il che disvela anche poi la ratio del divieto in esame, che è propriamente quella di concretizzare la possibilità di sostituzione della persona del sindaco alla scadenza di un doppio consecutivo suo mandato sindacale, anche perché è allora che può profilarsi un più incisivo vantaggio, ai fini di conseguire di nuovo la carica, dello stesso soggetto ripetutamente eletto quale sindaco (peraltro rimanendo in quella medesima posizione durante l'iter della elezione). In tali limiti temporali risultando, del resto, ragionevole il sacrificio del diritto di elettorato passivo che qui ne occupa, determinato solamente da investiture pregresse legittimamente conferite dal corpo elettorale (e nell'assenza di un principio generale di assoluta indispensabilità di sostituzione di vertici di organi di governo della comunità civica scelti dagli elettori); ed in funzione sempre di tale limite temporale del divieto di terza candidatura potendo ovviarsi al pericolo di una prolungata mancata copertura della carica elettiva di sindaco in caso di possibili reiterate nullità di tornate elettorali (ex art. 71, c. 10, T.U.E.L.) successive alla scadenza del secondo mandato sindacale di stessa persona che intenda riproporre la propria candidatura.
Né è sostenibile in contrario che la sequenzialità ostativa alla terza ricandidatura non resti interrotta da una tornata elettorale, cui il sindaco uscente pur non abbia partecipato, ma che, per non aver raggiunto il quorum utile dei votanti, dovrebbe considerarsi tamquam non esset.
Poiché la "nullità" di tale elezione intermedia (che non è "priva di qualsiasi effetto", come presupposto dal C. di S., nel riferito suo parere, atteso che un effetto essa comunque produce, che è quello terminativo della precedente consiliatura ed attivativo della gestione commissariale) non può poi, comunque, elidere il dato obiettivo, fattuale e cronologico, per cui la nuova elezione, di seguito espletata (nella specie dopo un anno di gestione commissariale), innegabilmente non è più "immediatamente successiva" a quella conclusasi con la seconda elezione a sindaco del candidato in questione, essendo da quella separata da un intervallo temporale, cui è, tra l'altro, ricollegabile la possibile modificazione del corpo elettorale, oltre che la perdita di influenza da parte dell'ex sindaco, rimasto, per il periodo stesso, fuori dalla gestione amministrativa commissariata.
Anche l'impugnazione del Lo. va conclusivamente pertanto respinta.


6. La novità della questione centrale dibattuta giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso del Comune e rigetta gli altri.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2007. Scritto da Admin il 5 Agosto 2007 alle 07:00

 
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