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Persone sorde: promozione per la partecipazione alla vita collettiva

Disegno di legge 13.09.2007

DISEGNO DI LEGGE "RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PIENA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA COLLETTIVA"

ART. 1

(Finalità)

1. Nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

ART. 2

(Riconoscimento e promozione dell’uso della lingua dei segni italiana)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, la Repubblica riconosce e promuove l’uso della lingua dei segni italiana (LIS), con la previsione delle tutele conseguenti a tale riconoscimento.

ART. 3

(Promozione dell’uso della lingua orale e scritta)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Repubblica promuove l’acquisizione e l’uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta da perseguire anche attraverso l’impiego delle tecnologie disponibili per l’informazione e la comunicazione.

ART. 4

(Disposizioni attuative)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle comunicazioni, il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e sentite le associazioni di tutela e promozione dei diritti delle persone sorde maggiormente rappresentative a livello nazionale, detta le disposizioni per l’attuazione della presente legge, limitatamente ai profili della disciplina riferibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

2. Ai fini ed entro i limiti stabiliti nel comma 1, il regolamento è destinato in particolare a:

a) prevedere disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, nell’ambito dei livelli essenziali previsti;

b) prevedere disposizioni volte a disciplinare, attraverso corsi di studio universitari, nell’ambito dell’autonomia finanziaria dei singoli atenei, percorsi formativi delle figure professionali coinvolte nella realizzazione dei principi di cui alla presente legge;

c) prevedere disposizioni volte a favorire la diffusione di strumenti e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

d) prevedere disposizioni volte a promuovere l’effettivo utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e ogni altra soluzione tecnica ed informatica atta a favorire la comunicazione delle persone sorde nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni statali;

e) prevedere meccanismi di monitoraggio dell’attuazione della presente legge.

3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigente. Scritto da Admin il 3 Ottobre 2007 alle 07:00

 
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