Misure contro la violenza sessuale
Disegno di legge approvato dal CdM il 18.06.2008
Disegno di legge 18 giugno 2008
Misure contro la violenza sessuale.
Art. 1
(Modifiche al codice penale)1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma dell’articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonché all’articolo 609-bis del codice penale,»;
b) al primo comma dell’articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), le parole: «o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi o a lederne gravemente la salute»;
2) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;”;
3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:
«5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con il quale il minore convive;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.».
Art.2
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;».
Scritto da Admin il 10 Luglio 2008 alle 23:22- 506 Articoli Totali
- 791982 Pagine Viste
- 1 Utenti Online