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ISVAP: nuovi obblighi di trasparenza nelle assicurazioni

ISVAP, regolamento 09.05.2008, G.U. 20.05.2008


ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO, REGOLAMENTO 9 maggio 2008

Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, ai sensi del Codice delle assicurazioni private.

(GU n. 117 del 20-5-2008)


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO


Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

Considerato il parere reso in data 30 novembre 2007 dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Ritenuta la necessita' di disciplinare gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari previsti dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni private cosi' come integrato dall'art. 8 della citata legge 4 agosto 2006, n. 248;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1.

Fonti normative


1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»:

l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le imprese di assicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

e) «intermediario»: la persona fisica o la societa', iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa;

f) «intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa»:

l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtu' di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l'attivita' svolta;

g) «punti vendita»: i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell'intermediario o della impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto.


Art. 3.

Ambito di applicazione


1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, fatto salvo il caso di cui all'art. 132, comma 2, del decreto.


Capo II

Obblighi di trasparenza e informativa

Sezione I

Obblighi a carico delle imprese

Art. 4.

Obblighi di informativa a carico delle imprese


1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell'offerta di prodotti assicurativi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' un adeguato livello di informativa a favore dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo assicurativo in relazione ai contenuti contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:

a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;

b) le condizioni generali e speciali di polizza;

c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.


Art. 5.

Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita


1. Le imprese forniscono il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato di cui all'art. 4, lettera c), ai soggetti che ne fanno richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante soggetti all'obbligo di assicurazione, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Nell'allestimento del servizio, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall'impresa ai fini della determinazione del premio, ivi comprese le risposte fornite dal richiedente medesimo.

3. Il preventivo indica:

a) il premio globale richiesto per la copertura;

b) la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione e' espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilita', viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale.

Le imprese specificano in nota che la percentuale e' stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale;

c) l'eventuale sconto complessivamente applicato dall'impresa e dall'intermediario.

Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.

4. Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall'impresa, che ne consenta l'identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.

5. Il preventivo personalizzato ha validita' non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validita' della tariffa, sulla cui base e' calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l'impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.


Art. 6.

Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet


1. Al preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese si applicano le disposizioni dell'art. 5, con le seguenti specifiche:

a) nel caso di imprese che operano attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet indica la misura massima della provvigione riconosciuta dall'impresa per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione e' espressa in valore assoluto;

inoltre, a fini di comparabilita', viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in nota che la percentuale e' stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale e inseriscono l'avvertenza che la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario puo' essere inferiore;

b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l'avvertenza riguardo alla possibilita' di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario.

2. Il sito internet presenta le seguenti caratteristiche e funzionalita' operative minimali:

a) nella pagina principale (home page) e' posizionato in modo ben visibile il link alla sezione dedicata all'elaborazione del preventivo;

b) nella sezione dedicata all'elaborazione del preventivo e' inserita l'indicazione che il medesimo e' realizzato in ottemperanza del disposto di cui all'art. 131 del decreto. E' inoltre visibile il link alle condizioni generali e speciali di polizza nonche' alla nota informativa precontrattuale, che devono risultare leggibili, stampabili e scaricabili prima dell'accesso al servizio di preventivazione;

c) in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, e' inserito un link all'elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.

3. Il sistema garantisce il continuo aggiornamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ed assicura livelli di efficienza nei tempi di risposta on line. E' prevista la possibilita' di inoltrare reclami on line sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del preventivo.


Art. 7.

Flessibilita' tariffaria


1. Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese possono utilizzare la flessibilita' quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.

2. Le imprese che operano attraverso intermediari, nell'ipotesi di cui al comma 1, indicano agli stessi la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo. Nel fornire le indicazioni, le imprese non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto alla tariffa in corso.

3. Le imprese conservano evidenza documentale delle istruzioni impartite alle proprie reti distributive.


Art. 8.

Ulteriori informazioni contenute nella polizza


1. Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono l'indicazione:

del premio globale corrisposto per la copertura;

della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario con essa operante in rapporto diretto; la provvigione e' espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale;

dell'eventuale sconto complessivamente applicato.


Sezione II

Obblighi a carico degli intermediari

Art. 9.

Obblighi informativi a carico degli intermediari


1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l'informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti. L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.

2. Qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attivita' per altro intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 riguarda il livello provvigionale percepito da quest'ultimo.

3. L'informativa di cui al comma 1, redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da consentire l'immediata confrontabilita' dei livelli provvigionali percepiti dagli intermediari, e' fornita:

a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali dell'intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;

b) mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.

4. Prima della sottoscrizione del contratto, l'intermediario consegna al contraente un documento contenente le informazioni di cui al comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3. La consegna del documento deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una copia. In caso di attivita' di intermediazione con tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.

5. Per le finalita' di cui al comma 4, l'intermediario utilizza il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.


Capo III

Disposizioni finali

Art. 10.

Modalita' organizzative


1. Le imprese e gli intermediari predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.


Art. 11.

Abrogazioni


1. Dalla data di entrata in vigore del presente Re-golamento e' abrogata la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003.


Art. 12.

Pubblicazione


1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.


Art. 13.

Entrata in vigore


1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Roma, 9 maggio 2008

Il presidente: Giannini

Scritto da Admin il 25 Maggio 2008 alle 12:28
 
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