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Indennità economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi - anno 2008

INPS , circolare 09.04.2008 n° 48

Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.

 

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni
Presidio Unificato Previdenza Agricola

Roma, 9 Aprile 2008

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 


OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.

 


SOMMARIO:

A) Retribuzioni (anno 2008) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:

1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc).

2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).

3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).

4. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità)

5. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM e imprenditrici agricole professionali (maternità).

B) Importi (anno 2008) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:

1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).

2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).

3. Assegni di maternità dello Stato.

4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).

5. Art 42, comma 5, d.lgs. n.151/2001- indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Importi massimi per l’anno 2008

A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO


Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2008, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

 


1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETà E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).


Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contributivi “non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.


Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2008 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2008, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2008, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2008 (1) – sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri.

La retribuzione da assumere a riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2008, ad euro 42,14.

 


2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).


L’art. 1, comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. E’ venuta meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del Dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali.

 

Con riguardo alla determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel Messaggio n. 29676 del 7.12.07. Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il 2008, nella circ. n. 11 dell’ 1.2.2008 (Allegato 1, Tabella A Anno 2008, operaio agricoltura).

 

3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi). Anno 2007.


Come già comunicato con circ. n. 128/2007, con decreto direttoriale del 9 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2007 ai fini previdenziali (v. tabella allegata).

Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2007 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2006 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l’anno 2008 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2007.

 

 

4) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).


Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2008, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:


- Euro 6,16 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,95

- Euro 6,95 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,95 e fino a Euro 8,48

- Euro 8,48 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,48

- Euro 4,48 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

5) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).


L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.


Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: Euro 36,86, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2007 (tab. A allegata alla circ. n. 34/2007), con riferimento alle nascite avvenute nel 2008 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2007).


Artigiane: Euro 37,52, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2008 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circ. n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008.


Commercianti: Euro 32,88, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2008 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008.


B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI


1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).


- Generalità


La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all’art. 1, comma 79 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per l’anno 2008, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 24%. Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (Messaggio n. 27090 del 9.11.07). Pertanto l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta pari al 24,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2008, applicando l’aliquota del 24,72 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2008, a euro 13.819,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 284,67.

Per gli eventi insorti nel 2008 il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a Euro 61.030,9 (= 70% del massimale 2007, pari a Euro 87.187,00).


- Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1 comma 788 L. 296/2006)


La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto l’indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2008, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 88.669,00, l’indennità sarà calcolata su euro 242,93 (euro 88.669 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:


· euro 9,72 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;


· euro 14,58 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;


· euro 19,43 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.


- Degenza ospedaliera


Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2008, l’indennità, calcolata su Euro 242,93, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 19,43, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

Euro 29,15, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

Euro 38,87, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 

2) ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI


Come reso noto con circ. n. 25 del 25.2.08, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2008, è pari all’ 1,7%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento sono i seguenti:


- assegno di maternità (in misura piena) = Euro 299,53 mensili per complessivi Euro 1497,65;

- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 31.223,51.

 

3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS


L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2008, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2008, è pari a Euro 1.843,90 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2008 è, come detto al paragrafo precedente, pari all’ 1,7% (2).

 


4) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001


In base al decreto ministeriale del 19.11.2007 (G.U. n. 278 del 29.11.2007) che stabilisce nella misura dell’ 1,6% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2008, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2008 è pari a Euro 5.760,56.

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n. 109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2008 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2008 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 14.401,4 ( = 5.760,56 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2008, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

 

5) ART 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001- INDENNITà ECONOMICA ED ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2008


Come è noto (v. circ. n. 14 del 15.1.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.


L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.


La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.


Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.


In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l’anno 2008, sulla base della variazione dell’indice Istat dell’ 1,7%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

Il Direttore Generale
Crecco

Per approfondimenti Circolare Inps (formato pdf) .

_____________

(1) V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982


(2) Si rammenta che per il 2007 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro 1.813,08


Scritto da Admin il 20 Aprile 2008 alle 02:27
 
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