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IRPEF - Legge finanziaria per il 2008 - Le novità per i sostituti d imposta

Agenzia Entrate , circolare 09.01.2008 n° 1

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 09/01/2008 n. 1

Oggetto: IRPEF - Legge finanziaria per il 2008 - le novità per i sostituti d'imposta - operazioni di conguaglio del 2007 e primi adempimenti per il 2008

INDICE: Premessa - 1. Aumento della detrazione per le famiglie numerose - 2. Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale - 3. Misura delle detrazioni assegni periodici - 4. Tassazione del TFR pregresso

PREMESSA
La legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene disposizioni che interessano i sostituti d'imposta, alcune delle quali rilevano ai fini delle operazioni di conguaglio dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ed equiparati erogati nel 2007. Altre disposizioni prevedono adempimenti che devono essere posti in essere sin dall'inizio del 2008.

La presente circolare illustra le principali novità al fine di fornire gli indirizzi generali e di garantire l'uniformità dei comportamenti da parte dei sostituti d'imposta e degli Uffici.

1. Aumento della detrazione per le famiglie numerose

L'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge finanziaria inserisce nell'articolo 12 del Tuir il comma 1-bis a), al fine di prevedere una ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose. In base alla nuova disposizione, in "presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro".

L'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

Per quanto concerne la ripartizione del beneficio, la medesima norma stabilisce che la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico.

La nuova norma precisa inoltre che, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

Si esprime l'avviso che l'ulteriore detrazione per figli a carico trovi applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell'anno. Ne deriva che l'ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli, come recita espressamente la norma, costituisce una "ulteriore detrazione" che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12.

Ne deriva che l'ulteriore detrazione di euro 1.200 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.

Sussistendo tale condizione, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario.

La legge finanziaria stabilisce infine che qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, quest'ultima diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 nonché delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione previste, rispettivamente, agli articoli 13, 15 e 16 del Tuir, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Le modalità di liquidazione del credito saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

La nuova detrazione si applica, secondo quanto dispone il comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il sostituto d'imposta è pertanto tenuto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riconoscere l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 indicando nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007 l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente.

2. Neutralità del reddito relativo all'abitazione principale

L'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir prevede che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso".

Per effetto di tale disposizione, il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del Tuir, come modificati dalla legge n. 296 del 2006, (in vigore dal 1 gennaio 2007), occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni.

Tenuto conto che il reddito dell'abitazione principale confluisce nel reddito complessivo, l'importo delle detrazioni spettanti sarebbe stato, pertanto, direttamente influenzato dalla presenza di tale reddito.

Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell'imposta dovuta, l'articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni - una nell'articolo 12 (comma 4-bis) e una nell'articolo 13 (comma 6-bis) - volte a stabilire che, ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Si segnala che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, le modifiche apportate dalla legge finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio.

Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico; conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del menzionato articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale.

Ciò in quanto il nuovo comma 4-bis dell'articolo 12 del Tuir prevede espressamente che la neutralità del reddito dall'abitazione principale è sancita soltanto "ai fini della comma 1" e non anche ai fini del comma 2.

Per quanto riguarda la decorrenza della modifica, il comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria ne prevede espressamente l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Pertanto, qualora il sostituto d'imposta abbia calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell'abitazione principale come comunicatogli dal dipendente, dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa.

3. Misura delle detrazioni assegni periodici

L'articolo 1, comma 11, ha elevato l'importo delle detrazioni previste dall'articolo 13 del Tuir per l'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono gli assegni periodici indicati, fra gli oneri deducibili, nell'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio.

La detrazione compete in misura pari a quella prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del Tuir a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni, non è cumulabile con quelle previste dagli altri commi dello stesso articolo 13 e compete in misura piena anche nell'eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno.

In particolare, la detrazione è pari a:

a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.255 + (470 x (15.000 - RC) : 7.500)

c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula:

1.255 x (55.000 - RC): 40.000

Il comma 6 dell'articolo 13 stabilisce che se il risultato del rapporto è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Per espressa previsione del comma 12, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Si rammenta che in base alla precedente formulazione dell'articolo 13, qualora alla formazione del reddito complessivo concorressero gli assegni periodici in esame, veniva riconosciuta una detrazione pari a 1.104 euro per un reddito complessivo non superiore a 4.800 euro.

Per i redditi superiori a tale ammontare, ma non a 55.000 euro, la detrazione di 1.104 euro era riconosciuta solo per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 diminuito del reddito complessivo e 52.000.

4. Tassazione del TFR pregresso

L'articolo 2, comma 515, della legge finanziaria per il 2008, mediante una modifica all'articolo 23 del d.lgs. n. 252 del 2005, consistente nell'inserimento del comma 7-bis, stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi (ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 252/2005) e devoluto dopo il 1 gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare.

Si ricorda che il decreto 252/2005 disciplina il conferimento tacito del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Il conferimento avviene in neutralità d'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Al momento della liquidazione le prestazioni vengono assoggettate a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, che scende fino al 9 per cento in corrispondenza dell'aumento dell'anzianità di partecipazione al fondo.

Con la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007 è stato affermato, nonostante la normativa introdotta dal decreto n. 252 non contenga previsioni espresse al riguardo, che sulla base di un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1 gennaio 2007.

La medesima circolare ha espresso l'avviso che le previsioni dell'articolo 19, comma 4, del Tuir - secondo il quale non costituiscono anticipazioni gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche - in assenza di modifiche normative espresse continuino a trovare applicazione tanto in relazione al TFR maturando che a quello già maturato eventualmente devoluto.

In relazione alla particolare ipotesi di trasferimento alla forma pensionistica del TFR maturato entro il 31 dicembre 2006, la finanziaria ha previsto che l'importo del TFR pregresso deve essere imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione.

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Esempio

Data di iscrizione al fondo pensione 1 gennaio 2003

TFR conferito (50% del TFR complessivo) 100.000 di cui:

1) TFR accumulato fino al 31 dicembre 2000 60.000

2) TFR accumulato dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 40.000

Tali importi concorreranno a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 2000 e quello maturato dopo il 2001, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo ante 2001 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al fondo.

Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

La legge finanziaria prevede inoltre che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR.

Le disposizioni del comma 515 in esame si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2007.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

Scritto da Admin il 18 Gennaio 2008 alle 22:42
 
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